CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi sei di arresto pronunciata dal Tribunale di Marsala il 1°/7/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 75 D.Lvo. 159/2011; Rilevato che nel primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza in relazione all'art. 599 bis cod. proc. pen. in quanto la Corte territoriale non si sarebbe espressa circa la richiesta inviata dalla difesa al Procuratore generale di definire il giudizio di appello con le forme di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen. e, in specifico, in merito alla mancata risposta dell'organo dell'accusa alla proposta formulata; Rilevato con il secondo e il terzo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto, come anche di recente ribadito nella pronuncia pure citata dalla difesa «nel caso in cui il Procuratore generale non presti parere favorevole al concordato, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il semplice motivo che l'impugnazione non concerne la sentenza, bensì un atto che costituisce espressione di un negozio processuale rimesso ad una delle parti del processo» (Sez. 6, n. 23614 del 18/05/2022, Ferrigno, Rv. 283284 - 01), ciò anche considerato che il c.d. patteggiamento in appello non prevede che il giudice abbia il potere di sindacare le ragioni per le quali l'organo dell'accusa ha ritenuto di non addivenire a un accordo con la difesa; Rilevato che le generiche doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto il giudice di merito, facendo riferimento alla testimonianza resa dal teste Abrignani e all'assenza di elementi positivi di valutazione, ha datato adeguato conto degli elementi posti a fondamento della ritenuta dell'affermazione di responsabilità e quanto al corretto esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena e per valutare se riconoscere o meno le circostanze attenuanti del reato pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle