Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2020

Cassazione n. 38929/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 31/01/2020 dalla Corte di appello di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 27/02/2017 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato a Signa il 13/05/2014, condannando l'imputata alla pena di sei medi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con sentenza emessa il 31/01/2020 la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata in quattro mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa.

La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.

3. Da entrambe le sentenze, che divergevano nei termini sanzionatori di cui si è detto, emergeva che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata a Signa, in [OSCURATO:PERSONA] nn. 13/15, esercente l'attività di produzione di borse, il 09/07/2015, occupava alle sue dipendenze alcuni cittadini di nazionalità straniera, sprovvisti di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno.

I fatti in contestazione venivano accertati nel corso di un controllo eseguito presso la sede dell'azienda dell'imputata dalla Guardia di Finanza di Firenze e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste [OSCURATO:PERSONA] -, all'esito del quale emergeva che, nella ditta della ricorrente, risultavano impiegati cittadini di presumibile nazionalità cinese, privi di documenti di identità e di permesso di soggiorno, tra i quali venivano identificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputata [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa.

3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato all'imputata ex art. 22, comma 12, T.U. imm., del quale si invocava l'insussistenza sia sotto il profilo degli elementi costitutivi della fattispecie sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non essendo emerso che la ricorrente fosse consapevole della condizione di clandestinità dei cittadini stranieri che lavoravano alle sue dipendenze.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere, che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze in conformità delle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere provata la responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 22, comma 12, T.U. imm.

Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Ry. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988).

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, non tenendo conto delle modalità con cui venivano accertati i fatti di reato oggetto di contestazione, su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che, all'esito dei controlli eseguiti presso la sede dell'azienda dell'imputata dalla Guardia di Finanza di Firenze e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze, risultavano impiegati alcuni cittadini di presumibile nazionalità cinese, sprovvisti di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno, tra i quali venivano identificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Né sussistono dubbi sulla circostanza che i cittadini stranieri individuati all'interno dell'azienda dell'imputata, che risultavano privi di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno, fossero impiegati nello svolgimento di attività lavorative, atteso che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], al momento del controllo da cui traeva origine il presente procedimento, gli immigrati erano impegnati erano impegnati nel funzionamento dei macchinari utilizzati per la lavorazione delle pelli che erano installati nei laboratori della ditta "[OSCURATO:PERSONA]".

Ne discende che la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione impugnata orientava univocamente il compendio probatorio in senso sfavorevole all'imputata, imponendo di ribadire la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato alla ricorrente ex art. 22, comma 12, T.U. imm.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 31/01/2020 dalla Corte di appello di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 27/02/2017 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, giudicava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 22, comma 12, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, accertato a Signa il 13/05/2014, condannando l'imputata alla pena di sei medi di reclusione e 5.000,00 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con sentenza emessa il 31/01/2020 la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputata in quattro mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa. La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. Da entrambe le sentenze, che divergevano nei termini sanzionatori di cui si è detto, emergeva che l'imputata [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", ubicata a Signa, in [OSCURATO:PERSONA] nn. 13/15, esercente l'attività di produzione di borse, il 09/07/2015, occupava alle sue dipendenze alcuni cittadini di nazionalità straniera, sprovvisti di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno. I fatti in contestazione venivano accertati nel corso di un controllo eseguito presso la sede dell'azienda dell'imputata dalla Guardia di Finanza di Firenze e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze - su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste [OSCURATO:PERSONA] -, all'esito del quale emergeva che, nella ditta della ricorrente, risultavano impiegati cittadini di presumibile nazionalità cinese, privi di documenti di identità e di permesso di soggiorno, tra i quali venivano identificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputata [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione del reato contestato all'imputata ex art. 22, comma 12, T.U. imm., del quale si invocava l'insussistenza sia sotto il profilo degli elementi costitutivi della fattispecie sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non essendo emerso che la ricorrente fosse consapevole della condizione di clandestinità dei cittadini stranieri che lavoravano alle sue dipendenze. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando basato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere, che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze in conformità delle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere provata la responsabilità dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 22, comma 12, T.U. imm. Tuttavia, tale riesame è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Ry. 271227; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988). Tanto premesso, osserva il Collegio che l'assunto difensivo è smentito dalle risultanze processuali, non tenendo conto delle modalità con cui venivano accertati i fatti di reato oggetto di contestazione, su cui riferiva nel giudizio di primo grado il teste [OSCURATO:PERSONA], da cui emergeva che, all'esito dei controlli eseguiti presso la sede dell'azienda dell'imputata dalla Guardia di Finanza di Firenze e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Firenze, risultavano impiegati alcuni cittadini di presumibile nazionalità cinese, sprovvisti di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno, tra i quali venivano identificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Né sussistono dubbi sulla circostanza che i cittadini stranieri individuati all'interno dell'azienda dell'imputata, che risultavano privi di documenti di riconoscimento e di permesso di soggiorno, fossero impiegati nello svolgimento di attività lavorative, atteso che, secondo quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA], al momento del controllo da cui traeva origine il presente procedimento, gli immigrati erano impegnati erano impegnati nel funzionamento dei macchinari utilizzati per la lavorazione delle pelli che erano installati nei laboratori della ditta "[OSCURATO:PERSONA]". Ne discende che la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento della decisione impugnata orientava univocamente il compendio probatorio in senso sfavorevole all'imputata, imponendo di ribadire la sussistenza degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato contestato alla ricorrente ex art. 22, comma 12, T.U. imm. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle