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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29194/2026

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o di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che siè riportato alla memoria scritta e ha concluso per l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata per maturata prescrizione, in accoglimento del primomotivo di ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 giugno 2025 la Corte di appello di Brescia, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, per quanto qui diinteresse, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati allo stesso ascritti ai capi 4) e 5) dell'imputazione, perché estintiper prescrizione.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoavverso la predetta sentenza, unitamente all'ordinanza con cui è stata rigettatala richiesta espunzione dal fascicolo di alcune produzioni documentali effettuatedalla parte civile, affidando il ricorso a tre motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1 Col primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 129, comma 2, e603, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello acquisito idocumenti, nn. 7 e 8, prodotti dalla parte civile non appellante, in allegato allamemoria depositata nel grado di appello, nonostante l'opposizione della difesa,dunque facendo ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen.,tuttavia preclusi in virtù della sopravvenuta causa di estinzione e comunque inviolazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata disposta larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nè motivata l'assoluta necessitàdell'acquisizione.2.2.

Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 33 e 44 lett. c) deld.P.R. n. 380 del 2001, contestati al capo 4) dell'imputazione e degli artt. 142,comma 1, lettera c), 146 e 181 del d.lgs n. 42 del 2004, contestati al capo 5),per avere la Corte ritenuto integrato il concorso del ricorrente negli illeciti edilizie paesaggistici con condotta, costituita dall'aver, nel suo ruolo di segretariocomunale, impartito istruzioni volte alla salvaguardia dei provvedimenti illegittimied illeciti degli organi comunali e ad ostacolarne l’annullamento in autotutela,pertanto realizzata successivamente all'adozione dei provvedimenti ritenutiillegittimi e, soprattutto, concretamente inidonea a integrare un contributoconcorsuale come agevolatore rispetto alla sanzionata attività di edificazioneabusiva in zona sottoposta a vincolo; del vero, neppure la condotta omissiva dicui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 - che dispone l’affissione all'albocomunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamenteoggetto dei rapporti pervenuti all'ufficio e trasmissione dei dati all'autoritàgiudiziaria competente - contestata al capo 3), poteva porsi in rapporto causalecon l'abuso edificatorio, essendosi esso già perfezionato.2.3.

Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 33 e 44 lett. c) del d.P.R.n. 380 del 2001, contestati al capo 4) dell'imputazione e degli artt. 142, comma1, lettera c), 146 e 181 del d.lgs n. 42 del 2004, contestati al capo 5), per averela Corte d’appello ritenuto l’illegittimità dei titoli abilitativi sulla base di un merovizio procedurale, costituito dalla mancata verifica del titolo d'assenso edilizioprecedente, nonostante la sanatoria fosse compatibile con gli strumentiurbanistici (si cita, Sez. 3, n. 37475 del 13/06/2019).3.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria scritta, hachiesto di annullare la sentenza senza rinvio in quanto è stata fatta scorrettaapplicazione del principio per cui il maturare della prescrizione del reato precludeal giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia allacausa estintiva (v.

Sez. 3, n. 50059 del 19/09/2017).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è ammissibile per carenza di interesse e comunquegenerico in quanto basato su un fatto processuale smentito nella sentenzaimpugnata.2.1.

Va rimarcato, sotto il primo profilo, che il principio generale, dettatodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, è quello per cui per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse.Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinatol'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggettolegittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa alla esattezza teorica delladecisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione,sussistente ogniqualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame equella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge perl'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in talsenso Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui lafacoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di unasituazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo aprodurre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o lariforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultatovantaggioso», e più di recente Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv.275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza diprimo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenutaprescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisioneabbia confermato).

L'interesse deve sussistere non soltanto all'atto dellaproposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione,perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggioverifica del giudice dell'impugnazione n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, sullasituazione giuridica devoluta alla (Sez.

U, 7/09/1995, Serafino; Sez.

U, Marinaj,Rv. 251694).Con riferimento specifico all'interesse dell'imputato a impugnare sentenzedi proscioglimento, si riconosce detto interesse rispetto all'ottenimento di unaformula assolutoria più favorevole e in particolare ad impugnare la sentenza diassoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 4, n. 4675 del06/02/2007, Bartalini, Rv 235655), ad impugnare la sentenza di assoluzione«perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» (Sez. 1 n. 28846 del19/05/2009, Presciutti, Rv 244293), ovvero ad impugnare la sentenza diassoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 7671 del5/01/2000, dep. 2001, Patteri, Rv 218311 sul rilevo che detta sentenza potrebbeavere effetti nell'ambito del rapporto di impiego).

Invero, la concretezzadell ' interesse è ravvisabile non solo quando l' imputato, attraversol'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come,ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), maanche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero adassicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamentorispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o diassoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizicivili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione neigiudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. 3 n. 45560 del 15/03/2018,C., Rv. 274089; Sez. 6, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953; si veda, daultimo, per una riaffermazione del principio con riguardo alla dedotta sussistenzadei presupposti per ottenere il proscioglimento con la diversa formula diimprocedibilità per "ne bis in idem", Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Rv.283213 - 01).Il principio dell'ammissibilità dell'impugnazione delle sentenze soltanto daparte di chi, oltre ad essere legittimato, vanti anche un interesse concreto esoggetto impugnante, nel senso che egli deve dedurre non solo quale sial'interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, maanche da quali atti l'interesse possa desumersi (in tal senso Sez. 3 n. 45560 del15/03/2018, C., Rv. 274089; Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017 , che inmotivazione ha richiamato SU Civili n. 1768 del 26/01/2011 Rv 616366).Venendo alla ricaduta nel caso del discorso, si osserva che il ricorrentenon ha minimamente dedotto e allegato quale sia il rilievo e la decisività, ai finidel mutamento della formula di proscioglimento, dei documenti di cui lamental'illegittima acquisizione e, del vero, neppure se il Tribunale prima e la Corte poili abbiano concretamente utilizzati ai fini della decisione.2.2.

Il motivo è altresì generico in quanto non si confronta e obliteracompletamente il contenuto della sentenza impugnata che, a pagina 16, quantoalla documentazione in discorso, oltre a richiamare genericamente gli attirichiamati nella memoria della parte civile quali ulteriori elementi checontrastano col concetto di evidenza della prova, specifica che gli stessi non sonodelle nuove produzioni, ma si tratta di documenti già presenti nel fascicolo,composto da 5 faldoni, solo per comodità, come è comune, ri-prodotti dalla partecivile: tale dirimente affermazione non risulta minimamente censurata e men chemeno formalmente smentita col ricorso in esame.3.

Il secondo motivo col quale si assume che la condotta concorsualesarebbe stata posta in essere a valle della adozione dei provvedimenti illegittimi,esclusa dunque alcuna efficienza causale rispetto al reato già perfezionatosi, ègenerico e manifestamente infondato.3.1.

Il collegio ribadisce che l'imputato che, senza aver rinunciato allaprescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversiprocedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, adedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente enon contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, lacommissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elementosoggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi cosìrimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorsoil giudice della sentenza impugnata. (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019 - dep.25/02/2019, Pintilie, Rv. 275219; Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018 - dep.11/10/2018, M, Rv. 274200); mentre non sono rilevabili in sede di legittimità vizidi motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbecomunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causaestintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244275 - 01).Ne discende che la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti leformule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commessoo il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deveaccompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato diriferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di talipresupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocché avvenire mediantesemplice constatazione.

In altri termini, posto che in presenza della intervenutaestinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice,la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti ( rispetto alrilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste ol'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando irelativi presupposti siano emergenti ictu oculi, la critica alla mancata rilevazionedegli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di unarappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talché ogni censuraformulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non 4immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici ricade nell'ambitodell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv.283131 - 01).3.2.

Nel caso in esame, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, ilricorso si limita a contestare genericamente l'efficienza causale delle condotteomissive specificamente ascritte al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di segretario comunale,rispetto alla commissione degli illeciti edilizi e ambientali, in alcun modoraffrontandosi con gli specifici elementi e dati probatori richiamati dalla Corteterritoriale alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, antinomici rispetto alconcetto di evidenza, sostituendo alla ricostruzione fattuale dei giudici di meritoquella alternativa già prospettata con la memoria depositata davanti al Tribunaleil 3 ottobre 2024 e poi con l'atto d'appello (in tal senso a pag. 16).3.3.

Sotto quest'ultimo profilo, il motivo si configura altresì comemanifestamente infondato in quanto basato su considerazioni giuridichealimentate da una ricostruzione fattuale alternativa rispetto alla valutazione deigiudici di merito e, soprattutto, non corrispondente ai fatti in contestazione cheun'opera industriale abusiva giunta a compimento grazie alle agevolazioni e alleomissioni compiute anche dal [OSCURATO:PERSONA], per cui non si collocano in un momento incui l'opera era già interamente realizzata, bensì già nel corso della suaedificazione.4.

Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.1.

Con esso si rappresenta il solo vizio di violazione di legge che, cometale, presuppone circostanze in sé incontestate ovvero oggettive, rispetto allequali si prospetta un diverso inquadramento rispetto a quello prescelto nelprovvedimento impugnato.Al contrario, nel caso in esame, si viene a censurare, piuttosto, mediantecritiche alla valorizzazione da parte dei giudici di dati documentali, quali i titoliedilizi pregressi, e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che inverotrasmodano anche su un piano eminentemente valutativo e quindi fattuale (causa anche esso di inammissibilità del ricorso in Cassazione), il percorso logicogiuridico che ha indotto la Corte territoriale a ritenere la natura abusiva delmanufatto oggetto di contestazione.4.2.

Va osservato che secondo l'orientamento assolutamente prevalentedi questa Corte, che questo Collegio condivide, nel giudizio di cassazione,relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabiliné nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata,anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorsonon contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili, dalmomento che il rinvio, da un lato, determinerebbe, comunque, per il giudicel'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbeincompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez .U, n.28954 del27/04/2017, Rv.269810; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973;Sez.6, n.23594 del 19/03/2013, Rv.256625; Sez.5, n.588 del 04/10/2013,dep.09/01/2014, Rv.258670 Sez.F, n.50834 del 04/09/2014, Rv.261888).Principio che deve essere riaffermato con significativa decisione nel caso inesame, in cui la prescrizione dei reati per cui si procede era maturata prima dellasentenza di primo grado, per cui non era intervenuta, in quanto preclusa, alcunavalutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale (Sez. 6, n.41308 del 13/09/2023, Rv. 285361 - 01).Tuttavia, il motivo da ultimo dedotto propone una censura che non tieneconto di tali principi in quanto, come detto, lamenta, in sostanza, un viziomotivazionale, per questo anche logicamente incompatibile con la necessariaevidenza.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che siè riportato alla memoria scritta e ha concluso per l'annullamento senza rinviodella sentenza impugnata per maturata prescrizione, in accoglimento del primomotivo di ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 giugno 2025 la Corte di appello di Brescia, haconfermato la sentenza con cui il Tribunale di Bergamo, per quanto qui diinteresse, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine ai reati allo stesso ascritti ai capi 4) e 5) dell'imputazione, perché estintiper prescrizione.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoavverso la predetta sentenza, unitamente all'ordinanza con cui è stata rigettatala richiesta espunzione dal fascicolo di alcune produzioni documentali effettuatedalla parte civile, affidando il ricorso a tre motivi di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione.2.1 Col primo motivo denuncia, la violazione degli artt. 129, comma 2, e603, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello acquisito idocumenti, nn. 7 e 8, prodotti dalla parte civile non appellante, in allegato allamemoria depositata nel grado di appello, nonostante l'opposizione della difesa,dunque facendo ricorso ai poteri officiosi di cui all'art. 507 cod. proc. pen.,tuttavia preclusi in virtù della sopravvenuta causa di estinzione e comunque inviolazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stata disposta larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nè motivata l'assoluta necessitàdell'acquisizione.2.2. Col secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 33 e 44 lett. c) deld.P.R. n. 380 del 2001, contestati al capo 4) dell'imputazione e degli artt. 142,comma 1, lettera c), 146 e 181 del d.lgs n. 42 del 2004, contestati al capo 5),per avere la Corte ritenuto integrato il concorso del ricorrente negli illeciti edilizie paesaggistici con condotta, costituita dall'aver, nel suo ruolo di segretariocomunale, impartito istruzioni volte alla salvaguardia dei provvedimenti illegittimied illeciti degli organi comunali e ad ostacolarne l’annullamento in autotutela,pertanto realizzata successivamente all'adozione dei provvedimenti ritenutiillegittimi e, soprattutto, concretamente inidonea a integrare un contributoconcorsuale come agevolatore rispetto alla sanzionata attività di edificazioneabusiva in zona sottoposta a vincolo; del vero, neppure la condotta omissiva dicui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 - che dispone l’affissione all'albocomunale dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate abusivamenteoggetto dei rapporti pervenuti all'ufficio e trasmissione dei dati all'autoritàgiudiziaria competente - contestata al capo 3), poteva porsi in rapporto causalecon l'abuso edificatorio, essendosi esso già perfezionato.2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen., 33 e 44 lett. c) del d.P.R.n. 380 del 2001, contestati al capo 4) dell'imputazione e degli artt. 142, comma1, lettera c), 146 e 181 del d.lgs n. 42 del 2004, contestati al capo 5), per averela Corte d’appello ritenuto l’illegittimità dei titoli abilitativi sulla base di un merovizio procedurale, costituito dalla mancata verifica del titolo d'assenso edilizioprecedente, nonostante la sanatoria fosse compatibile con gli strumentiurbanistici (si cita, Sez. 3, n. 37475 del 13/06/2019).3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con memoria scritta, hachiesto di annullare la sentenza senza rinvio in quanto è stata fatta scorrettaapplicazione del principio per cui il maturare della prescrizione del reato precludeal giudice il compimento di ulteriori accertamenti, se l'imputato non rinuncia allacausa estintiva (v. Sez. 3, n. 50059 del 19/09/2017).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è ammissibile per carenza di interesse e comunquegenerico in quanto basato su un fatto processuale smentito nella sentenzaimpugnata.2.1. Va rimarcato, sotto il primo profilo, che il principio generale, dettatodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen, è quello per cui per proporreimpugnazione è necessario avervi interesse.Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinatol'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggettolegittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa alla esattezza teorica delladecisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione,sussistente ogniqualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame equella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge perl'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in talsenso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui lafacoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di unasituazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo aprodurre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o lariforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultatovantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv.275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza diprimo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenutaprescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisioneabbia confermato). L'interesse deve sussistere non soltanto all'atto dellaproposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione,perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggioverifica del giudice dell'impugnazione n. 6624 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2012, sullasituazione giuridica devoluta alla (Sez. U, 7/09/1995, Serafino; Sez. U, Marinaj,Rv. 251694).Con riferimento specifico all'interesse dell'imputato a impugnare sentenzedi proscioglimento, si riconosce detto interesse rispetto all'ottenimento di unaformula assolutoria più favorevole e in particolare ad impugnare la sentenza diassoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (Sez. 4, n. 4675 del06/02/2007, Bartalini, Rv 235655), ad impugnare la sentenza di assoluzione«perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato» (Sez. 1 n. 28846 del19/05/2009, Presciutti, Rv 244293), ovvero ad impugnare la sentenza diassoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1 n. 7671 del5/01/2000, dep. 2001, Patteri, Rv 218311 sul rilevo che detta sentenza potrebbeavere effetti nell'ambito del rapporto di impiego). Invero, la concretezzadell ' interesse è ravvisabile non solo quando l' imputato, attraversol'impugnazione, si riprometta di conseguire effetti penali più vantaggiosi (come,ad esempio, l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), maanche quando miri ad evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero adassicurarsi effetti extrapenali più favorevoli, come quelli che l'ordinamentorispettivamente fa derivare dal giudicato delle sentenze di condanna o diassoluzione nei giudizi di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizicivili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.) e dal giudicato di assoluzione neigiudizi disciplinari (art. 653 cod. proc. pen.) (Sez. 3 n. 45560 del 15/03/2018,C., Rv. 274089; Sez. 6, 30 marzo 1995, n. 6989, Stella, m. 201953; si veda, daultimo, per una riaffermazione del principio con riguardo alla dedotta sussistenzadei presupposti per ottenere il proscioglimento con la diversa formula diimprocedibilità per "ne bis in idem", Sez. 4, n. 19623 del 21/04/2022, Rv.283213 - 01).Il principio dell'ammissibilità dell'impugnazione delle sentenze soltanto daparte di chi, oltre ad essere legittimato, vanti anche un interesse concreto esoggetto impugnante, nel senso che egli deve dedurre non solo quale sial'interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento impugnato, maanche da quali atti l'interesse possa desumersi (in tal senso Sez. 3 n. 45560 del15/03/2018, C., Rv. 274089; Sez. 4 n. 12175 del 3/11/2016, dep. 2017 , che inmotivazione ha richiamato SU Civili n. 1768 del 26/01/2011 Rv 616366).Venendo alla ricaduta nel caso del discorso, si osserva che il ricorrentenon ha minimamente dedotto e allegato quale sia il rilievo e la decisività, ai finidel mutamento della formula di proscioglimento, dei documenti di cui lamental'illegittima acquisizione e, del vero, neppure se il Tribunale prima e la Corte poili abbiano concretamente utilizzati ai fini della decisione.2.2. Il motivo è altresì generico in quanto non si confronta e obliteracompletamente il contenuto della sentenza impugnata che, a pagina 16, quantoalla documentazione in discorso, oltre a richiamare genericamente gli attirichiamati nella memoria della parte civile quali ulteriori elementi checontrastano col concetto di evidenza della prova, specifica che gli stessi non sonodelle nuove produzioni, ma si tratta di documenti già presenti nel fascicolo,composto da 5 faldoni, solo per comodità, come è comune, ri-prodotti dalla partecivile: tale dirimente affermazione non risulta minimamente censurata e men chemeno formalmente smentita col ricorso in esame.3. Il secondo motivo col quale si assume che la condotta concorsualesarebbe stata posta in essere a valle della adozione dei provvedimenti illegittimi,esclusa dunque alcuna efficienza causale rispetto al reato già perfezionatosi, ègenerico e manifestamente infondato.3.1. Il collegio ribadisce che l'imputato che, senza aver rinunciato allaprescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversiprocedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, adedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente enon contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, lacommissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elementosoggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza diassoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi cosìrimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorsoil giudice della sentenza impugnata. (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019 - dep.25/02/2019, Pintilie, Rv. 275219; Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018 - dep.11/10/2018, M, Rv. 274200); mentre non sono rilevabili in sede di legittimità vizidi motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbecomunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causaestintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244275 - 01).Ne discende che la deduzione della sussistenza di presupposti fondanti leformule assolutorie per cui il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commessoo il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deveaccompagnarsi con la rappresentazione, altresì, in conformità con il dettato diriferimento di cui all'art. 129 comma 2 cod. proc. pen., dell'evidenza di talipresupposti, tale per cui la loro rilevazione possa pressocché avvenire mediantesemplice constatazione. In altri termini, posto che in presenza della intervenutaestinzione per prescrizione del reato oggetto di valutazione da parte del giudice,la decisione di quest'ultimo può e deve tradursi nelle prevalenti ( rispetto alrilievo della prescrizione) formule assolutorie per cui il fatto non sussiste ol'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato solo quando irelativi presupposti siano emergenti ictu oculi, la critica alla mancata rilevazionedegli stessi deve muovere nel quadro ristretto e invalicabile di unarappresentazione della evidenza della loro sussistenza, di talché ogni censuraformulata attraverso la articolazione di ragionamenti e rilevazioni di non 4immediata emergenza esula dai predetti binari logico - giuridici ricade nell'ambitodell'inammissibilità dell'impugnazione (Sez. 3, n. 18069 del 20/01/2022, Rv.283131 - 01).3.2. Nel caso in esame, in contrasto con tali indicazioni ermeneutiche, ilricorso si limita a contestare genericamente l'efficienza causale delle condotteomissive specificamente ascritte al [OSCURATO:PERSONA], in qualità di segretario comunale,rispetto alla commissione degli illeciti edilizi e ambientali, in alcun modoraffrontandosi con gli specifici elementi e dati probatori richiamati dalla Corteterritoriale alle pagine 16 e 17 della sentenza impugnata, antinomici rispetto alconcetto di evidenza, sostituendo alla ricostruzione fattuale dei giudici di meritoquella alternativa già prospettata con la memoria depositata davanti al Tribunaleil 3 ottobre 2024 e poi con l'atto d'appello (in tal senso a pag. 16).3.3. Sotto quest'ultimo profilo, il motivo si configura altresì comemanifestamente infondato in quanto basato su considerazioni giuridichealimentate da una ricostruzione fattuale alternativa rispetto alla valutazione deigiudici di merito e, soprattutto, non corrispondente ai fatti in contestazione cheun'opera industriale abusiva giunta a compimento grazie alle agevolazioni e alleomissioni compiute anche dal [OSCURATO:PERSONA], per cui non si collocano in un momento incui l'opera era già interamente realizzata, bensì già nel corso della suaedificazione.4. Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.4.1. Con esso si rappresenta il solo vizio di violazione di legge che, cometale, presuppone circostanze in sé incontestate ovvero oggettive, rispetto allequali si prospetta un diverso inquadramento rispetto a quello prescelto nelprovvedimento impugnato.Al contrario, nel caso in esame, si viene a censurare, piuttosto, mediantecritiche alla valorizzazione da parte dei giudici di dati documentali, quali i titoliedilizi pregressi, e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che inverotrasmodano anche su un piano eminentemente valutativo e quindi fattuale (causa anche esso di inammissibilità del ricorso in Cassazione), il percorso logicogiuridico che ha indotto la Corte territoriale a ritenere la natura abusiva delmanufatto oggetto di contestazione.4.2. Va osservato che secondo l'orientamento assolutamente prevalentedi questa Corte, che questo Collegio condivide, nel giudizio di cassazione,relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabiliné nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata,anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorsonon contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili, dalmomento che il rinvio, da un lato, determinerebbe, comunque, per il giudicel'obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione, dall'altro, sarebbeincompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009 [OSCURATO:PERSONA]. 244275; Sez .U, n.28954 del27/04/2017, Rv.269810; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973;Sez.6, n.23594 del 19/03/2013, Rv.256625; Sez.5, n.588 del 04/10/2013,dep.09/01/2014, Rv.258670 Sez.F, n.50834 del 04/09/2014, Rv.261888).Principio che deve essere riaffermato con significativa decisione nel caso inesame, in cui la prescrizione dei reati per cui si procede era maturata prima dellasentenza di primo grado, per cui non era intervenuta, in quanto preclusa, alcunavalutazione approfondita sui presupposti della responsabilità penale (Sez. 6, n.41308 del 13/09/2023, Rv. 285361 - 01).Tuttavia, il motivo da ultimo dedotto propone una censura che non tieneconto di tali principi in quanto, come detto, lamenta, in sostanza, un viziomotivazionale, per questo anche logicamente incompatibile con la necessariaevidenza.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29194/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris