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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25719/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura alternativa della semilibertà applicata ad [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che lo stesso, che da ultimo ha arbitrariamente modificato il domicilio e tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti della giovane convivente, ha dimostrato di non essere in grado di gestire gli spazi di libertà che gli vengono concessi; Rilevato che con il ricorso (così come nella memoria pervenuta il 19/5/2023 nella quale si chiede l'assegnazione alla sezione competente) si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione su di una lettura parziale degli elementi emersi, come ad esempio la denuncia-querela della giovane convivente che era stata immediatamente rimessa; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato l'intero percorso trattamentale seguito dal ricorrente nel quale gli ultimi eventi si pongono in linea di continuità con pregressi comportamenti negativi (cfr. i riferimenl:i a pag. 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura alternativa della semilibertà applicata ad [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che lo stesso, che da ultimo ha arbitrariamente modificato il domicilio e tenuto un comportamento minaccioso e violento nei confronti della giovane convivente, ha dimostrato di non essere in grado di gestire gli spazi di libertà che gli vengono concessi; Rilevato che con il ricorso (così come nella memoria pervenuta il 19/5/2023 nella quale si chiede l'assegnazione alla sezione competente) si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando che il Tribunale avrebbe fondato la propria conclusione su di una lettura parziale degli elementi emersi, come ad esempio la denuncia-querela della giovane convivente che era stata immediatamente rimessa; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale ha dato conto di avere considerato l'intero percorso trattamentale seguito dal ricorrente nel quale gli ultimi eventi si pongono in linea di continuità con pregressi comportamenti negativi (cfr. i riferimenl:i a pag. 2 del provvedimento impugnato); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi manifestamente infondati e anche in parte tesi a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 25719/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris