Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24727/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 32817/2019 R.G. propost o da RELLAMARIA, rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat a pressoil suo studio in Roma via Alessandria n. 25 ; –ricorrente – Oggetto: identificazione appellato– mancata indicazione qualità - criteri contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1834/7/2019 depositata il 27 / 3 /20 1 9 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1834/7/2019 veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Roma n. 11135 / 6 /201 7 con la quale era stat o accolto i l ricorso propost i da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex legale rappresentantedella estinta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso l’ a vviso di intimazione e relativa cartelladi pagamento per IVA e sanzioni 1991 .

2. Il giudice di prime cure riteneva omessa la notifica della cartella sottesaall’intimazione e accoglieva il ricorso introduttivo .

Ladecisione veniva riformata dal giudice d’appello che riteneva fornita la prova della notificazione della cartella e tempestiva la notifica dell’intimazione.

3. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per c assazione , affidat o a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate- Riscossione con controricorso .

Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente lamenta l’omess a valutazione di unfatto decisivo, in quanto la CTR non si è pronunciata sull’eccezione, svolta dalle controdeduzioni nelle controdeduzioni in appello, di definitività della sentenza di primo grado, poiché l’agente della riscossione aveva diretto il proprio appello unicamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], società estinta giàil [OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente sia alla notifica dell’intimazione sia alla asseritanotifica della cartella, e non verso [OSCURATO:PERSONA] , destinataria di taliatti quale successore nei debiti della società .

2. Benché l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sull’eccezionesussista, i l motivo non può trovare ingresso.

2.1. Innanzitutto, nel caso di specie la pronuncia sulla questione non può desumersi, neppure implicitamente, dal semplice fatto che l’intestazione della sentenza reca la duplice indicazione degli appellati: ”[OSCURATO:PERSONA]” e “Studio CommercialeElaborazione Dati di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, poiché la questione, effettivamente sollevata dalla parte, non è neppuremenzionata dal giudice nella motivazione.

2.2. Nondimeno, secondo questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (ad es., v.

Cass. n. 17416del 2023 ).

2.3. Funditus, va data continuità anche nella presente fattispecie all’interpretazione giurisprudenziale (Cass. n. 23870 del 2006; Cass.n.11876 del 2018), secondo cui l a mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello.

Infatti, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2)del codice di rito- che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, ch e fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, èvalido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale la parte appellata deve considerarsievocata in giudizio.

2.4. Nel caso di specie, ove il giudice avesse valutato la questione non avrebbe potuto che risolverla rigettando l’eccezione, tenuto conto d el complesso le circostanze processuali evocate nella censura.

Il giudice non avrebbe potutoconsiderare assolutamente incerta l'individuazione della parte appellata,da identificarsi non nella società, pacificamente estinta sia prima della notifica dell’intimazione impugnata sia prima della pretesa notifica della cartella sottostante, quanto piuttosto in [OSCURATO:PERSONA], quale suo ex socioe legale rappresentante e responsabile successore ex art. 2495, cod. civ.,titolare dell’obbligazione tributaria. 3.Con il secondo motivo , la ricorrente prospetta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, essendo stat a eccepit a in entrambi i gradi di giudizio la nullità dell’atto di ingiunzione, perché notificatoin assenza della cartella presupposta. 4.Il motivo è inammissibile: la CTR non ha omesso la valutazione di alcun fatto decisivo, avendo espressamente statuito sulla ritualità notificazione dell’atto sottostante all’intimazione impugnata, ossia la cartella di pagamento ritenuta correttamente notificata alla contribuente.La censura in ultima analisi non si confronta pienamente conla ratio decidendi .

5. Il terzo motivo, da qualificarsi come proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deduce la violazione da parte delladecisione dell’art. 145 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis,con riferimento alla notifica il 9.12.2002 , data da intendersi riferitaalla notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione.

6. Il mezzo è affett o da concorrenti profili di inammissibil ità.

Innanzitutto, come eccepito in controricorso, è inammissibile per difettodi specificità poiché la relata di notifica non è riprodotta e ciò non mette la Corte nelle condizioni di valutare la decisività della questione.

Inoltre,è pacifico il fatto che alla data del 9.12.2002 la società era già estinta(si legge in atti, in data 9.11.2000) e , conseguentemente , al la notificazione degli atti della riscossione non può applicarsi l ’art.145 cod. proc. civ., relativo alla notifica zione alle persone giuridiche, dovendo l’adempimento essere eseguit o diretta mente nei confronti dellasocia, quale successore dell’ente estinto . 7.Non può trovare ingresso neppure il quarto motivo di ricorso, che ambiguamentedenuncia – senza indicazione del pertinente paradigma dicensura processuale – da un lato un’omessa valutazione, ma , poi , è focalizzato sul la violazione di legge circa la prescrizione della pretesa erariale,tenuto conto che il periodo d’imposta relativo è il 1991 mentre la notifica della cartella sottostante l’intimazione è intervenuta nel 2002,e anche la decadenza ex art. 25 del d.P.R. 600/1973.

7.1. Il mezzo è inammissibile , per più ragioni.

Innanzitutto , la questione è nuova, dal momento che non risulta documentata l’introduzionetempestiva n el giudizio.

Inoltre,è inammissibile per la tecnica di formulazione poiché la censura compendia un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di legge alla doglianza motivazionale , in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali,non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole questioniprospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno almedesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. n. 36881/2021).

In materia di ricorso per cassazione,il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza,ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugn azione, dovendosi ritenere sufficiente, ai finidell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario,l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo sisarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmentenumerati (Cass. Sez.

U n. 9100/2015), ma, nella specie, ilricorso non consente quanto indicato dalle Sezioni unite.

7.2. In ogni caso, i profili relativi alla prescrizione (originaria) del credito e alla decadenza dell’esercizio della potestà impositiva sono precluse in relazione all’impugnata intimazione di pagamento, trattandosidi questioni che dovevano essere fatte valere impugnando lacartella di pagamento che ha ritualmente portato a conoscenza della contribuenteil debito , secondo l’accertamento del giudice di merito non utilmentecensurato in sede di legittimità.

8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione , liquidate in euro 4.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 32817/2019 R.G. propost o da RELLAMARIA, rappresentat a e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliat a pressoil suo studio in Roma via Alessandria n. 25 ; –ricorrente – Oggetto: identificazione appellato– mancata indicazione qualità - criteri contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1834/7/2019 depositata il 27 / 3 /20 1 9 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 1834/7/2019 veniva accolto l’appello proposto da ll’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione t ributaria provincialedi Roma n. 11135 / 6 /201 7 con la quale era stat o accolto i l ricorso propost i da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale ex legale rappresentantedella estinta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , avverso l’ a vviso di intimazione e relativa cartelladi pagamento per IVA e sanzioni 1991 . 2. Il giudice di prime cure riteneva omessa la notifica della cartella sottesaall’intimazione e accoglieva il ricorso introduttivo . Ladecisione veniva riformata dal giudice d’appello che riteneva fornita la prova della notificazione della cartella e tempestiva la notifica dell’intimazione. 3. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per c assazione , affidat o a quattro motiv i , cui replica l’Agenzia delle entrate- Riscossione con controricorso . Considerato che: 1.Con il primo motivo la contribuente lamenta l’omess a valutazione di unfatto decisivo, in quanto la CTR non si è pronunciata sull’eccezione, svolta dalle controdeduzioni nelle controdeduzioni in appello, di definitività della sentenza di primo grado, poiché l’agente della riscossione aveva diretto il proprio appello unicamente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], società estinta giàil [OSCURATO:DATA_NASCITA], anteriormente sia alla notifica dell’intimazione sia alla asseritanotifica della cartella, e non verso [OSCURATO:PERSONA] , destinataria di taliatti quale successore nei debiti della società . 2. Benché l’omessa pronuncia da parte del giudice d’appello sull’eccezionesussista, i l motivo non può trovare ingresso. 2.1. Innanzitutto, nel caso di specie la pronuncia sulla questione non può desumersi, neppure implicitamente, dal semplice fatto che l’intestazione della sentenza reca la duplice indicazione degli appellati: ”[OSCURATO:PERSONA]” e “Studio CommercialeElaborazione Dati di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, poiché la questione, effettivamente sollevata dalla parte, non è neppuremenzionata dal giudice nella motivazione. 2.2. Nondimeno, secondo questa Corte, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (ad es., v. Cass. n. 17416del 2023 ). 2.3. Funditus, va data continuità anche nella presente fattispecie all’interpretazione giurisprudenziale (Cass. n. 23870 del 2006; Cass.n.11876 del 2018), secondo cui l a mancata indicazione nell'epigrafe dell'atto di appello della qualità nella quale l'appellato è chiamato in giudizio non importa l'inammissibilità o la nullità dell'appello quando la predetta qualità risulti con certezza dal contesto dello stesso atto di appello. Infatti, per effetto del rinvio disposto dall'art. 342 cod. proc. civ. alle disposizioni degli artt. 163, comma terzo, n. 2)del codice di rito- che richiede l'esatta indicazione, nell'atto di citazione, delle parti - e 164 dello stesso codice, ch e fa dipendere la nullità dell'atto introduttivo solo dall'assoluta mancanza od incertezza del predetto requisito, dovendo porsi riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, anche eventualmente integrato con gli atti pregressi, rispetto alla mera forma di esso, èvalido l'atto di appello che consenta, alla stregua della valutazione del suo contenuto complessivo, di desumere univocamente il requisito riguardante la qualità in ordine alla quale la parte appellata deve considerarsievocata in giudizio. 2.4. Nel caso di specie, ove il giudice avesse valutato la questione non avrebbe potuto che risolverla rigettando l’eccezione, tenuto conto d el complesso le circostanze processuali evocate nella censura. Il giudice non avrebbe potutoconsiderare assolutamente incerta l'individuazione della parte appellata,da identificarsi non nella società, pacificamente estinta sia prima della notifica dell’intimazione impugnata sia prima della pretesa notifica della cartella sottostante, quanto piuttosto in [OSCURATO:PERSONA], quale suo ex socioe legale rappresentante e responsabile successore ex art. 2495, cod. civ.,titolare dell’obbligazione tributaria. 3.Con il secondo motivo , la ricorrente prospetta l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, essendo stat a eccepit a in entrambi i gradi di giudizio la nullità dell’atto di ingiunzione, perché notificatoin assenza della cartella presupposta. 4.Il motivo è inammissibile: la CTR non ha omesso la valutazione di alcun fatto decisivo, avendo espressamente statuito sulla ritualità notificazione dell’atto sottostante all’intimazione impugnata, ossia la cartella di pagamento ritenuta correttamente notificata alla contribuente.La censura in ultima analisi non si confronta pienamente conla ratio decidendi . 5. Il terzo motivo, da qualificarsi come proposto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., deduce la violazione da parte delladecisione dell’art. 145 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis,con riferimento alla notifica il 9.12.2002 , data da intendersi riferitaalla notifica della cartella di pagamento sottesa all’intimazione. 6. Il mezzo è affett o da concorrenti profili di inammissibil ità. Innanzitutto, come eccepito in controricorso, è inammissibile per difettodi specificità poiché la relata di notifica non è riprodotta e ciò non mette la Corte nelle condizioni di valutare la decisività della questione. Inoltre,è pacifico il fatto che alla data del 9.12.2002 la società era già estinta(si legge in atti, in data 9.11.2000) e , conseguentemente , al la notificazione degli atti della riscossione non può applicarsi l ’art.145 cod. proc. civ., relativo alla notifica zione alle persone giuridiche, dovendo l’adempimento essere eseguit o diretta mente nei confronti dellasocia, quale successore dell’ente estinto . 7.Non può trovare ingresso neppure il quarto motivo di ricorso, che ambiguamentedenuncia – senza indicazione del pertinente paradigma dicensura processuale – da un lato un’omessa valutazione, ma , poi , è focalizzato sul la violazione di legge circa la prescrizione della pretesa erariale,tenuto conto che il periodo d’imposta relativo è il 1991 mentre la notifica della cartella sottostante l’intimazione è intervenuta nel 2002,e anche la decadenza ex art. 25 del d.P.R. 600/1973. 7.1. Il mezzo è inammissibile , per più ragioni. Innanzitutto , la questione è nuova, dal momento che non risulta documentata l’introduzionetempestiva n el giudizio. Inoltre,è inammissibile per la tecnica di formulazione poiché la censura compendia un coacervo di paradigmi processuali di doglianza che spaziano dalla violazione di legge alla doglianza motivazionale , in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali,non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole questioniprospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno almedesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (cfr. Cass. n. 36881/2021). In materia di ricorso per cassazione,il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza,ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugn azione, dovendosi ritenere sufficiente, ai finidell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario,l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo sisarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmentenumerati (Cass. Sez. U n. 9100/2015), ma, nella specie, ilricorso non consente quanto indicato dalle Sezioni unite. 7.2. In ogni caso, i profili relativi alla prescrizione (originaria) del credito e alla decadenza dell’esercizio della potestà impositiva sono precluse in relazione all’impugnata intimazione di pagamento, trattandosidi questioni che dovevano essere fatte valere impugnando lacartella di pagamento che ha ritualmente portato a conoscenza della contribuenteil debito , secondo l’accertamento del giudice di merito non utilmentecensurato in sede di legittimità. 8. Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate comeda dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrent e alla rifusione delle spese di litein favore dell’Agenzia delle entrate - Riscossione , liquidate in euro 4.300,00per compensi, oltre spese prenotate a debito. Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, suss
Sentenza Cassazione n. 24727/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris