CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente ha riportato condanna per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 e propone ricorso affidato ad un unico motivo sulla mancata determinazione della pena nel minimo edittale; ritenuto che: il tema della quantificazione della pena edittale non era stato sollevato con i motivi di appello avverso la sentenza di primo grado avendo avuto ad oggetto, il gravame di merito, solo la causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la censura, pertanto, è caratterizzata da novità e ciò, pertanto, integra un primo motivo di inammissibilità (arg. ex Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696); in ogni caso, la sentenza impugnata ha indicato una serie di elementi incompatibili con la prospettazione del ricorso che si rivela, dunque, meramente confutativo e generico, avendo valorizzato l'elevato allarme sociale del fatto, la biografia penale dell'imputato e, dunque, la sua negativa personalità; il motivo di ricorso, pertanto, si pone in termini di radicale incompatibilità con l'intera motivazione della sentenza impugnata; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos