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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07798/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE)4PPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del 05/01/2023, con cui il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna, in data 02/05/2013, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in atti generalizzato, colpevole del reato di tentata rapina pluriaggravata.

Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 108, 175, 178, lett. c) e 182, comma 2, cod. proc. pen.

In particolare, il ricorrente premette di avere conferito, in data 18/06/2021, mandato fiduciario all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo stesso giorno trasmetteva la nomina via pec alla Corte d'appello.

Precisa, poi, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sostituto del difensore aveva avanzato alla Corte territoriale richiesta di rinvio, al fine di disporre di un congruo termine per prendere cognizione degli atti processuali, nonché di essere rimesso in termini per avanzare richiesta di trattazione orale del procedimento, stante l'avvenuto deposito della nomina a soli quattro giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione.

Precisa, infine, che la Corte d'appello rigettava entrambe le istanze, procedendo alla trattazione e alla decisione del processo in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Ciò premesso, si lamenta la lesione del diritto di difesa dell'imputato, originata dal rigetto dell'istanza ex art. 108 cod. proc. pen., sul rilievo che, essendo la nomina stata effettuata appena quattro giorni prima dell'udienza, il nuovo difensore non aveva potuto prendere piena cognizione degli atti del procedimento, né dei motivi di appello proposti dal precedente legale.

Il ricorrente censura, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., rilevandosi come la mancata osservanza del termine di decadenza per proporre la richiesta di trattazione orale non avrebbe potuto essere osservato dal nuovo difensore, in quanto nominato successivamente rispetto alla scadenza del termine stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La censura è anzitutto generica, in quanto non si indicano le ragioni addotte dalla Corte d'appello a sostegno del rigetto delle istanze difensive di rinvio dell'udienza e di rimessione in termini per procedere alla trattazione orale del processo.

Il ricorrente, infatti, si è limitato a precisare che le istanze, formulate dal sostituto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vennero rigettate dalla Corte di merito, omettendo, però, di precisare in forza di quali ragioni vennero disattese, così precludendo alla Corte di cassazione di verificare la correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, ord., n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 - 01).

2. Parimenti generica è la dedotta violazione del diritto di difesa per mancanza di concessione del relativo termine, in quanto genericamente riferita ad un'indimostrata preclusione di poter prendere visione degli atti processuali e dei motivi di impugnazione proposti del precedente difensore; non risulta, infatti, specificato il concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avverse (sul difetto di specificità del motivo in assenza dell'indicazione del concreto pregiudizio derivante al diritto di difesa, v.

Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276 - 01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629 - 01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785 - 01).

3. In tema di mancata concessione del termine a difesa, la Corte di cassazione ha affermato che quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, Corrado, Rv. 263831 - 01; in termini in un caso del tutto analogo a quello in esame, v.

Sez. 5, n. 26395 del 04/04/2019, Marra, non mass.).

4. Con riguardo al rigetto della richiesta di rimessione in termini per la presentazione dell'istanza di trattazione orale, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. ai fini della restituzione nel termine, sicché la statuizione della Corte di merito sul punto deve ritenersi scevra dai vizi denunciati.

In particolare, la circostanza che il nuovo difensore di fiducia sia stato nominato successivamente alla scadenza del termine di decadenza per la richiesta di trattazione orale non può ritenersi integrativa della fattispecie della «causa di forza maggiore», cui la disposizione normativa in discorso subordina la restituzione nel temine.

Infatti, la nuova nomina del difensore di fiducia costituisce una libera scelta dell'imputato, e non integra un impedimento di carattere assoluto derivante da cause esterne non imputabili al richiedente e tale da rendere vano ogni sforzo umano, ciò che l'art. 175 cod. proc. pen. rende necessario ai fini della rimessione in termini.

In tale prospettiva, viene in rilievo il generale principio di diritto in forza del quale l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di difesa deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti, quali quelli riconducibili alla fattispecie di «caso di forza maggiore» (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387 - 01).

Peraltro, rileva precisare come, benché il nuovo difensore sia stato nominato successivamente al termine ultimo per proporre istanza di trattazione orale, l'esercizio delle facoltà difensive sul punto non è stato pretermesso, in quanto detta istanza ben avrebbe potuto essere presentata dal precedente difensore nei termini di legge.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE)4PPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del 05/01/2023, con cui il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna, in data 02/05/2013, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA], in atti generalizzato, colpevole del reato di tentata rapina pluriaggravata. Avverso tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente ricorso, denunziando, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 108, 175, 178, lett. c) e 182, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente premette di avere conferito, in data 18/06/2021, mandato fiduciario all'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale lo stesso giorno trasmetteva la nomina via pec alla Corte d'appello. Precisa, poi, che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il sostituto del difensore aveva avanzato alla Corte territoriale richiesta di rinvio, al fine di disporre di un congruo termine per prendere cognizione degli atti processuali, nonché di essere rimesso in termini per avanzare richiesta di trattazione orale del procedimento, stante l'avvenuto deposito della nomina a soli quattro giorni dalla data fissata per l'udienza di comparizione. Precisa, infine, che la Corte d'appello rigettava entrambe le istanze, procedendo alla trattazione e alla decisione del processo in camera di consiglio senza l'intervento delle parti ai sensi dell'art. 23 -bis, comma 1, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Ciò premesso, si lamenta la lesione del diritto di difesa dell'imputato, originata dal rigetto dell'istanza ex art. 108 cod. proc. pen., sul rilievo che, essendo la nomina stata effettuata appena quattro giorni prima dell'udienza, il nuovo difensore non aveva potuto prendere piena cognizione degli atti del procedimento, né dei motivi di appello proposti dal precedente legale. Il ricorrente censura, altresì, il rigetto dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen., rilevandosi come la mancata osservanza del termine di decadenza per proporre la richiesta di trattazione orale non avrebbe potuto essere osservato dal nuovo difensore, in quanto nominato successivamente rispetto alla scadenza del termine stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La censura è anzitutto generica, in quanto non si indicano le ragioni addotte dalla Corte d'appello a sostegno del rigetto delle istanze difensive di rinvio dell'udienza e di rimessione in termini per procedere alla trattazione orale del processo. Il ricorrente, infatti, si è limitato a precisare che le istanze, formulate dal sostituto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vennero rigettate dalla Corte di merito, omettendo, però, di precisare in forza di quali ragioni vennero disattese, così precludendo alla Corte di cassazione di verificare la correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1, ord., n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751 - 01). 2. Parimenti generica è la dedotta violazione del diritto di difesa per mancanza di concessione del relativo termine, in quanto genericamente riferita ad un'indimostrata preclusione di poter prendere visione degli atti processuali e dei motivi di impugnazione proposti del precedente difensore; non risulta, infatti, specificato il concreto pregiudizio derivato alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avverse (sul difetto di specificità del motivo in assenza dell'indicazione del concreto pregiudizio derivante al diritto di difesa, v. Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276 - 01; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629 - 01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785 - 01). 3. In tema di mancata concessione del termine a difesa, la Corte di cassazione ha affermato che quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, Corrado, Rv. 263831 - 01; in termini in un caso del tutto analogo a quello in esame, v. Sez. 5, n. 26395 del 04/04/2019, Marra, non mass.). 4. Con riguardo al rigetto della richiesta di rimessione in termini per la presentazione dell'istanza di trattazione orale, non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. ai fini della restituzione nel termine, sicché la statuizione della Corte di merito sul punto deve ritenersi scevra dai vizi denunciati. In particolare, la circostanza che il nuovo difensore di fiducia sia stato nominato successivamente alla scadenza del termine di decadenza per la richiesta di trattazione orale non può ritenersi integrativa della fattispecie della «causa di forza maggiore», cui la disposizione normativa in discorso subordina la restituzione nel temine. Infatti, la nuova nomina del difensore di fiducia costituisce una libera scelta dell'imputato, e non integra un impedimento di carattere assoluto derivante da cause esterne non imputabili al richiedente e tale da rendere vano ogni sforzo umano, ciò che l'art. 175 cod. proc. pen. rende necessario ai fini della rimessione in termini. In tale prospettiva, viene in rilievo il generale principio di diritto in forza del quale l'impedimento al tempestivo esercizio del diritto di difesa deve presentare connotazioni oggettive, e non essere quindi comunque riconducibile a comportamenti del soggetto interessato, salvo che questi risultino condizionati da fattori esterni in termini assoluti, quali quelli riconducibili alla fattispecie di «caso di forza maggiore» (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01; Sez. 5, n. 965 del 28/02/1997, Zarrella, Rv. 207387 - 01). Peraltro, rileva precisare come, benché il nuovo difensore sia stato nominato successivamente al termine ultimo per proporre istanza di trattazione orale, l'esercizio delle facoltà difensive sul punto non è stato pretermesso, in quanto detta istanza ben avrebbe potuto essere presentata dal precedente difensore nei termini di legge. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così equitativamente determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so