CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 20543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 19209-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - 2022 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato - avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D"APPELLO di FIRENZE, depositata il 03/05/2016 R.G.N. 179/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R19209/ 2016 Ministero della chiesa Std.6, Geliesn9 Hrliena de/ itidggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 359 del 2016, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA], sottoufficiale dell'Aeronautica militare, lo status di vittima del dovere e il riconoscimento dei conseguenti benefici per le gravi lesioni riportate in conseguenza della sciagura aerea verific:atasi mentre si trovava in servizio su un velivolo militare precitato il 23 giugno 1969. 2. La Corte, in particolare, ha ritenuto che il trasporto dei componenti di un motore destinato ad un aereo militare in avaria presso l'aerostazione di Latina, a bordo di un velivolo della 46^aerobrigata di Pisa, poi precipitato, integrasse a pieno titolo il concetto di missione ex art. 1, comma 564, legge n. 266 dei 2005, essendo finalizzato ad un'operazione di servizio comandata dai superiori gerarchici, e che il guasto al motore destro, per causa rimasta ignota, e a causa del quale il velivolo era precipitato durante la manovra di avvicinamento all'aerostazione di Latina, costituisse fatto addebitabile all'amministrazione che aveva, conseguentemente, esposto l'equipaggio dei voic-, ilitare ad un rischio maggiore di quello ordinariamente presente, con onere, non assolto dall'amministrazione medesima, di dimostrare di avere adottato concretamente misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo il rischio proprio del servizio cui il militare era stato comandato. 3. La Corte di merito ravvisava, pertanto, un fatto di servizio latamente ascrivibile all'amministrazione e tale da determinare un rischio aggiuntivo, diverso da quello proprio del servizio cui il militare era stato comandato, e da questi incovernabile pur osservando tutte le prescritte regole prudenziali, come era incontestato essere avvenuto, nella specie, non facendosi questione di un qualche errore di manovra nella conduzione del velivolo, 4. Avverso tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso, deducendo un motivo di censura, avverso i! quale [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive. rg 19209/2016 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il motivo di ricorso il Ministero della Difesa deduce la violazione degli artt. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005, 1, comma 1, lett. b) e c) d.P.R. n. 243 del 2306, lamentando che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del richiesto indennizzo. 6. Vicende simili a quella per cui è causa sono già state scrutinate da questa Corte di legittimità, e in tale circostanza, sulla scorta di numerosi arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (fra tante, Cass. Sez.Un. n. 759 e 15487 del 2017)„ si è avuto modo di ribadire che l'errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e tenendo conto che questi debbono essere svolti in sicurezza e con utiiizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz'altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative (così Cass. n. 24604 del 2020) la cui sussistenza, nel caso di specie„ è stata affermata dalla Corte territoriale. 7. Da ultimo, Cass, o, "i 7437 del 2022, in continuità con i precedenti di questa Corte; ha ribadito che„ riferendosi l'art. 1, comma 564, legge n. 266 del 2005, a missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, il concetto di missione va inteso in senso estensivo, tanto con riferimento ai luoghi (dentfo e fuori dai confini nazionali), quanto; e soprattutto; con riferimento alle tipologie e modalità del loro svolgimento, fe-ma restando !a necessità che le infermità contratte in occasione o a seguito della missione siano dipendenti da causa di servizio per le particola.,ri condizioni ambientali od operative che le hanno contraddistinte (così espressamente Cass. Sez.Un. n. 23393 del 2016). 8. In conclusione ia sentenza della Corte territoriale, conforme alla consolidata giurisnruidenza di legittimità, è immune da censure. 9. Non si crcvveue egoiazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva. rg 1920912016 [OSCURATO:PERSONA] estensore 10. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento dei contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta i ricorso. Così d