CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38767/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore, che si è riportato al ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217, primo comma n. 4 e 224 n. 1 legge fall.), così riqualificando l'imputazione originaria di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, secondo comma n. 1, legge fall., con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA], della quale l'imputato era amministratore unico e che è stata dichiarata fallita il 26 agosto 2015. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i motivi di seguito riassunti negli stretti limiti necessari alla motivazione, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale: la sentenza sarebbe affetta da nullità per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, vizio tempestivamente dedotto dinanzi alla Corte di appello. Ricorda che l'imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio era per bancarotta fraudolenta documentale specifica (la falsificazione dei bilanci, cioè, era individuata come funzionale a recare pregiudizio ai creditori), e che in sede di udienza preliminare il pubblico ministero la modificò in quella di bancarotta impropria (le falsificazioni dei bilanci, non più sostenute dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori bensì da dolo generico, avevano concorso a cagionare il dissesto della società). La qualificazione come delitto omissivo su base colposa, operata dalla sentenza di primo grado rispetto ad un fatto contestato come delitto commissivo a dolo generico non sarebbe consentita, ed avrebbe violato l'art. 522 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe fatto acritico richiamo della sentenza di primo grado, senza rispondere in particolare alla doglianza specificamente avanzata nell'atto di appello, inerente la tematica dell'effettiva riconducibilità causale dell'evento del reato (cioè dell'aggravamento del dissesto) alla condotta tenuta dall'imputato. Questi è stato infatti condannato per non avere richiesto il fallimento ed aver continuato l'attività in data successiva al 2010, esercizio nel corso del quale si era verificata la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale. I giudici di appello avrebbero semplicemente ribadito il ragionamento del Tribunale che aveva ravvisato l'aggravamento del dissesto nella semplice differenza aritmetica tra il patrimonio netto rilevato alla data in cui si sarebbe verificata la riduzione del capitale sociale e quello esistente alla data del fallimento. Così facendo, avrebbero omesso ogni confronto con il tema devoluto dall'appellante e cioè quello della necessaria verifica del rapporto di causalità tra condotta omissiva e aggravamento del dissesto, da operare secondo un giudizio controfattuale. La Corte di appello avrebbe da un lato semplicisticamente fatto riferimento alla maggiore esposizione debitoria maturata dalla società dopo il 2010 e, dall'altro lato, si sarebbe riferita in modo del tutto eccentrico ad un presunto aggravamento della situazione realizzatosi nel 2014 attraverso la rivalutazione volontaria di alcuni cespiti: rivalutazione che non può modificare la reale entità sostanziale e che infatti il curatore fallimentare non ha considerato. L'incremento dei debiti può derivare da varie cause e prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento sicché la Corte territoriale, non tenendo in considerazione le osservazioni del consulente tecnico della difesa e dello stesso curatore fallimentare sul punto, sarebbe incorsa in manifesto vizio di motivazione non rispondendo alla specifica doglianza prospettata nell'atto di appello. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla quantificazione della provvisionale riconosciuta al fallimento costituitosi parte civile. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore ha replicato per iscritto alle osservazioni del Procuratore generale, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo ed assorbente motivo di ricorso è fondato. 1. Il capo di imputazione, come risultante dalla modifica intervenuta all'udienza preliminare del 10 giugno 2019 (che non è il capo di imputazione riportato - evidentemente per errore - nell'intestazione della sentenza di appello: esso si riferisce ancora alla bancarotta documentale fraudolenta, oggetto di originaria contestazione nella richiesta di rinvio a giudizio), descrive falsità nei bilanci degli esercizi dal 2010 al 2014 (omessa esposizione di costi, rivalutazione indebita di cespiti, eliminazione di costi per interessi e spese), dalle quali sarebbe derivato il dissesto o il suo aggravamento. In particolare, il capo di imputazione contesta di aver occultato "dolosamente la totale erosione del capitale sociale, avvenuta fin dall'esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA]". All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che i bilanci siano stati formati tutti in un unico contesto, in sede di udienza pre-fallimentare, per escludere che le contestate falsificazioni abbiano potuto produrre o aggravare il dissesto. Tuttavia, ha condannato l'imputato per la diversa condotta (omissiva e colposa) consistita nell'inerzia serbata rispetto alle condizioni che avrebbero imposto la richiesta di fallimento. Ora, è pur vero che nel capo di imputazione è contestato l'evento del «dissesto», quale conseguenza della condotta criminosa addebitata; e che, sia nel delitto di bancarotta impropria contestato che in quello di bancarotta semplice per il quale è intervenuta condanna, si è valorizzato quell'evento, in diretto rapporto di causalità rispetto alla condotta contestata (nel primo caso) e ritenuta provata (nel secondo). Tuttavia, a fronte di una contestazione relativa alla dolosa falsificazione dei bilanci, è intervenuta condanna per la colposa inerzia rispetto alla situazione finanziaria della società. Non solo: il capo di imputazione si riferisce al doloso occultamento del capitale sociale a partire dal 31.12.2012, mentre il Tribunale di Cuneo ha addebitato all'imputato un'omissione colposa riferendola alla situazione finanziaria della società nel 2010. Il giudice di primo grado ha infatti ritenuto provata (pag. 20 della sentenza del Tribunale) la grave colpa dell'imputato nell'aver ignorato la sopravvenienza di una causa di scioglimento della società nel 2010 ed «avere nondimeno proseguito nell'attività sociale ancora per diversi anni (quantomeno nel 2011 e 2012)». Ed allora occorre ricordare che «in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica - senza incorrere nella violazione dell'obbligo della correlazione - solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore» (Sez. 1, n. 3456 del 12/03/1996, Danzi, Rv. 204329). Nel caso in esame, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato contestato sono diversi da quelli del reato per il quale è intervenuta condanna (cfr. Sez. 5, n. 37532 del 17/04/2015, Delia, Rv. 265675); del resto, la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di sottolineare la strutturale diversità tra il reato di bancarotta impropria societaria (reato a base commissiva) e quello di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto (reato a base omissiva): cfr. Sez. 5, n. 29885 del 09/05/2017, Merlo, Rv. 270877, in motivazione.2. L'indagine sulla diversità o meno del fatto ritenuto rispetto a quello contestato, all'origine della denunciata nullità, va condotta alla luce dei principi che regolano la materia del bis in idem e che hanno visto impegnata la giurisprudenza europea e quella costituzionale. Il termine «medesimo fatto», contenuto nell'art. 649 cod. proc. pen., si riferisce al fatto tipico in tutti i suoi elementi costitutivi: condotta, evento e rapporto di causalità. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo richiama certo l'esigenza di un approccio ai singoli casi, valutando se i fatti all'origine del secondo reato siano identici o «sostanzialmente uguali» a quelli a fondamento del primo (Corte EDU, Grande Camera, 10/02/2009, Zolotukhine c. Russia); se siano riconducibili alla medesima «condotta» (Corte EDU 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia); se siano tra loro «inestricabilmente connessi nel tempo e nello spazio», cioè se vi sia «connessione sostanziale e nel tempo» dei fatti contestati (Corte EDU 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda). In una prospettiva tipicamente casistica come quella della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è stato detto che la nozione di «same offence» ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo pare essere incentrata - secondo l'interpretazione della Corte EDU - sulla condotta, laddove la nozione di «fatto» prevista dall'art. 649 cod. proc. pen. è intesa - dalla giurisprudenza interna - come incentrata sugli elementi costitutivi del reato (cioè, dell'offence). L'apparente cortocircuito è evitato dall'interpretazione della giurisprudenza, successiva alla sentenza n. 200/2016 della Corte costituzionale ed attenta alle sollecitazioni della Corte EDU, che invita a considerare il «fatto» come l'accadimento materiale, affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico. Occorre dunque procedere caso per caso a raffronto i diversi "fatti storici" contestati nei diversi procedimenti (per tutte v. Sez. 1, n. 42630 del 27/04/2022, Piccolomo, Rv. 283687 e Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518). 3. Traducendo questi principi nella materia che qui rileva, è indubbio che il «fatto storico» descritto nell'imputazione sia consistito in una falsificazione dolosa dei bilanci che avrebbe provocato l'aggravamento del dissesto ed avrebbe, in particolare, occultato dolosamente l'erosione del capitale sociale dal 2012; mentre il «fatto storico» ritenuto provato è consistito in una colposa inerzia rispetto alla richiesta di fallimento, similmente produttiva di aggravamento del dissesto, e ciò nel 2010.Identico l'evento; diversa la condotta; diverso l'elemento soggettivo. 4. Nemmeno può dirsi che - tenuto anche conto della minor gravità dell'ipotesi ritenuta rispetto a quella contestata - l'imputato abbia egli stesso prospettato, in funzione difensiva, la possibilità di riqualificazione della più pesante accusa nei suoi confronti formulata in quella poi ritenuta dal Tribunale: «Non incorre nella violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza il giudice che ritenga l'imputato colpevole del delitto di favoreggiamento reale, diversamente qualificando la originaria imputazione di rapina, quando il fatto diverso sia stato delineato dall'imputato, il quale si è fatto così carico della ricostruzione degli eventi da lui stesso volontariamente offerta, apprestando la relativa difesa» (Sez. 6, n. 33077 del 11/06/2003, Esposito, Rv. 226532). Nel caso di specie, come risulta dalle sentenze di merito, a fronte della contestazione di bancarotta impropria, e della necessità di difendersi in ordine alla falsificazione dei bilanci ed alla loro efficacia rispetto all'aggravamento del dissesto, l'imputato si è limitato a chiedere l'assoluzione, senza introdurre ipotesi subordinate. 5. Infine, non si può affermare che la diversità del fatto oggetto di condanna, rispetto a quello contestato, sia stata in concreto improduttiva di pregiudizio per la difesa dell'imputato, magari in ragione del fatto che nell'una e nell'altra delle fattispecie contestata e ritenuta figurava l'evento dell'aggravamento del dissesto, ovvero in ragione del fatto che l'inefficacia causale di bilanci formati in prossimità della dichiarazione di fallimento rispetto a tale evento fosse così chiaramente evincibile dagli atti da rendere "prevedibile", per l'imputato, la meno grave accusa di colpevole inerzia rispetto alla situazione finanziaria che comunque quei bilanci avrebbero fotografato. Il Tribunale (con statuizione confermata dalla Corte di appello che ha respinto l'eccezione tempestivamente formulata) ha infatti non soltanto addebitato all'imputato una non contestata condotta omissiva colposa, ma ha pure spostato il fuoco della propria attenzione ad un momento (il 2010) nel quale si sarebbero verificate condizioni che il capo di imputazione descrive come attuatesi due anni più tardi. Una situazione, dunque, di «incertezza sull'oggetto dell'imputazione» da cui è scaturito un reale pregiudizio dei diritti della difesa (cfr. Sez. U., n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U. n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205620), a seguito della radicale trasformazione della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, rispetto alla fattispecie contestata (cfr. Sez. 5, n. 36824 del 13/07/2023, C., n.nn.; Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930). 6. Di fronte alla violazione dell'art. 522 cod. proc. pen., tempestivamente denunciata, occorre prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato, maturata alla data del 26 febbraio 2023, e pronunciare annullamen