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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 48909/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del fatto in data 08/08/2017 a norma dell'art. 612 cod. pen. e l'inammissibilità nel resto del ricorso (salvo il deposito della remissione di querela e della relativa accettazione); per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 24/07/2020, il Tribunale di Marsala dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati in danno di [OSCURATO:PERSONA] di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona aggravata dalla violenza sulle cose e dall'uso di un'arma - così riqualificato il fatto del 2016 originariamente contestato a norma dell'art. 629 cod. pen. - e dei reati di tentata estorsione, così riqualificate le imputazioni di estorsione originariamente contestate con riferimento ai fatti del 30/06/2017, 07/08/2017 e del 08/08/2017; inoltre, il Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - così riqualificato il fatto di cui al capo B) originariamente contestato a titolo di estorsione - perché estinto per remissione di querela.

Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 24/07/2020, ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al fatto del 2016, ha riqualificato a norma dell'art. 610 cod. pen. il fatto in data 08/08/2017, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 610 cod. pen., erroneamente ritenuto integrato con riguardo al fatto in data 08/08/2017, in luogo del delitto di minaccia, non essendo rilevante la circostanza secondo cui la condotta era diretta al costringimento, esercitato in capo a [OSCURATO:PERSONA], di astenersi dal pretendere il pagamento.

2.2. Il secondo motivo invoca l'estinzione del reato per remissione di querela, riservandosi di depositare la relativa documentazione.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507).

La Corte di appello ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata e, segnatamente, dell'evento, rappresentato da un pati, ossia dalla costrizione esercitata dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dal pretendere il pagamento della somma di denaro dovuta dal primo al secondo.

La sussistenza e la corretta individuazione dell'evento escludono la configurabilità del reato di minaccia, laddove irrilevante, ai fini che qui rilevano, è il riferimento all'ingiusto profitto.

3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la difesa, che in sede di ricorso si era riservata di produrre documentazione attestante la remissione di querela, non ha dato seguito a tale indicazione.

4. Il terzo motivo non merita accoglimento.

La Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del rilievo della personalità dell'imputato, già condannato per minaccia, e per l'intensità del dolo.

5. Complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del fatto in data 08/08/2017 a norma dell'art. 612 cod. pen. e l'inammissibilità nel resto del ricorso (salvo il deposito della remissione di querela e della relativa accettazione); per l'imputato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 24/07/2020, il Tribunale di Marsala dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati in danno di [OSCURATO:PERSONA] di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona aggravata dalla violenza sulle cose e dall'uso di un'arma - così riqualificato il fatto del 2016 originariamente contestato a norma dell'art. 629 cod. pen. - e dei reati di tentata estorsione, così riqualificate le imputazioni di estorsione originariamente contestate con riferimento ai fatti del 30/06/2017, 07/08/2017 e del 08/08/2017; inoltre, il Tribunale di Marsala dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - così riqualificato il fatto di cui al capo B) originariamente contestato a titolo di estorsione - perché estinto per remissione di querela. Investita dell'appello dell'imputato, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 24/07/2020, ha dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in relazione al fatto del 2016, ha riqualificato a norma dell'art. 610 cod. pen. il fatto in data 08/08/2017, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 610 cod. pen., erroneamente ritenuto integrato con riguardo al fatto in data 08/08/2017, in luogo del delitto di minaccia, non essendo rilevante la circostanza secondo cui la condotta era diretta al costringimento, esercitato in capo a [OSCURATO:PERSONA], di astenersi dal pretendere il pagamento. 2.2. Il secondo motivo invoca l'estinzione del reato per remissione di querela, riservandosi di depositare la relativa documentazione. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata, poiché in assenza di tale determinatezza, possono integrarsi i singoli reati di minaccia, molestia, ingiuria, percosse, ma non quello di violenza privata (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268405; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 6208 del 14/12/2020, dep. 2021, Milan, Rv. 280507). La Corte di appello ha dato conto della sussistenza degli elementi costitutivi del reato di violenza privata e, segnatamente, dell'evento, rappresentato da un pati, ossia dalla costrizione esercitata dall'imputato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ad astenersi dal pretendere il pagamento della somma di denaro dovuta dal primo al secondo. La sussistenza e la corretta individuazione dell'evento escludono la configurabilità del reato di minaccia, laddove irrilevante, ai fini che qui rilevano, è il riferimento all'ingiusto profitto. 3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la difesa, che in sede di ricorso si era riservata di produrre documentazione attestante la remissione di querela, non ha dato seguito a tale indicazione. 4. Il terzo motivo non merita accoglimento. La Corte di appello ha congruamente motivato in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sulla base del rilievo della personalità dell'imputato, già condannato per minaccia, e per l'intensità del dolo. 5. Complessivamente valutato, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam
Decreto Cassazione n. 48909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris