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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36360/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di appello di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato di furto (artt.56 e 624 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest'ultimo (come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]).

3. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625).

Dunque, constando in effetti l'allegata remissione della querela (con contestuale accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2023 la Corte di appello di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato di furto (artt.56 e 624 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha articolato un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale ha dedotto che, nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, in data 26 settembre 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte di quest'ultimo (come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA]). 3. La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che «è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). Dunque, constando in effetti l'allegata remissione della querela (con contestuale accettazione) e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve dichiararsi l'estinzione del reato per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendosi porre a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del procedimento. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così decis
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