CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 10081/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del TRIBUNALE di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio limitatamente al capo a) e rigetto nel resto di tutti i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Messina, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per particolare tenuità del fatto con riguardo al reato contestato nel capo a), concernente la violazione dell'art. 256 D.Ivo 152/2006, in relazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti lignei trasportati su un autocarro, in assenza della prescritta autorizzazione. Gli imputati sono invece stati condannati al pagamento della ammenda pari a euro 1.000,00 in relazione al reato contestato sub il capo b), concernente la violazione dell'art. 4, comma 4, della L. 110/1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere, e specificatamente, un tagliacarte a forma di pugnale con lama di lunghezza pari a cm 23, da qualificarsi come arma impropria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il sequestro preventivo dell'autocarro intestato al [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., e il sequestro del tagliacarte ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., in quanto corpo del reato. 2.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del medesimo difensore, ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, affidando il ricorso a quattro motivi. 2.1.11 primo motivo di ricorso concerne il capo di imputazione sub a). I ricorrenti deducono violazione di legge in quanto il giudice di merito ha ritenuto non utilizzabili le investigazioni difensive prodotte dalla difesa ed inserite nel fascicolo del PM, in ragione della scelta del rito abbreviato incondizionato. Rappresentano che il giudice ha specificato che le indagini difensive sono state inserite nel fascicolo in data 13/02/2023 e tuttavia ha erroneamente ritenuto che, ai fini della loro utilizzabilità, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere il rito abbreviato condizionato. Evidenziano che il deposito telematico delle investigazioni risale persino alla data del 08/02/2023, quindi di gran lunga prima dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è stata formulata la richiesta di ammissione al rito abbreviato. Deducono pertanto la violazione dell'art. 438 cod. proc. pen.. Evidenziano, peraltro, che le investigazioni difensive costituiscono una prova decisiva, posto che i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si trovavano nell'auto dietro l'autocarro sequestrato, hanno dichiarato che il trasporto concerneva mobili accuratamente smontati - e non rifiuti - che i proprietari stavano trasferendo, quando sono stati fermati per un controllo, nella casa di campagna e hanno affermato di aver aiutato gli imputati nelle opere di smontaggio e nel collocamento dei mobili sull'autocarro. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano vizio della motivazione, posto che il medesimo giudice riconosce la occasionalità del trasporto e la carenza del requisito del carattere imprenditoriale dell'attività svolta dagli imputati. Lamentano dunque la erronea applicazione dell'art. 256, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali secondo i quali la natura occasionale della condotta posta in essere escluderebbe la rilevanza penale della condotta, essendo questa, invece, connotata da una certa sistematicità. 2.3.Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il capo di imputazione sub b), contestato per il porto di un'arma antica, priva di punta e quindi inidonea a recare offesa. 2.4.Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono vizio della motivazione in relazione alla mancata pronuncia di assoluzione per tenuità del fatto, anche con riferimento al capo di imputazione sub b). 3.1. Con distinto ricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], formulando con il primo motivo di ricorso, le medesime doglianze illustrate al numero 2.1 dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], concernenti il capo di imputazione sub a). 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo il giudice applicato la fattispecie di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 che prevede un illecito amministrativo, essendo la condotta dell'imputato sussumibile nella attività preparatoria di abbandono di rifiuti. 3.3.Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la carenza dell'elemento soggettivo del reato in relazione al capo di imputazione sub b). 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per nuovo esame, limitatamente al capo a) e il rigetto nel resto di tutti i ricorsi. 5. I ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte e ulteriormente illustrato i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso formulato da tutti i ricorrenti, concernente la tempestività della produzione delle sit a difesa e alla ritualità della richiesta di abbreviato, è fondato. Si osserva, al riguardo, che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagine difensive, ai sensi dell'art.327-bis cod. proc. pen., sono utilizzabili ai fini della decisione, a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del pubblico ministero prima dell'ammissione al rito speciale (Sez. 6, n. 1561 del 11/09/2018 Ud. (dep. 14/01/2019 ) Rv. 274940 - 02). In caso analogo, la Corte di cassazione ha affermato che, nell'ipotesi di giudizio abbreviato che si innesta sull'udienza preliminare, i risultati delle investigazioni difensive sono utilizzabili ai fini della decisione, a condizione che i relativi atti siano stati depositati nel fascicolo del P.M. prima dell'ammissione al rito speciale, e che tali atti possono essere prodotti anche nel corso dell'udienza preliminare, sino alla scadenza del termine per la richiesta del rito abbreviato, a norma dell'art. 438 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9198 del 16/02/2017, Rv. 269344). Nel caso in disamina, il giudice a quo, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha accolto la richiesta di definizione del processo con le forme del rito abbreviato ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. Nella medesima udienza, il giudice ha acquisito il fascicolo del Pm. Tuttavia, erroneamente ha affermato che non sono utilizzabili le indagini difensive depositate in data 13/02/2023 ed inserite nel fascicolo del Pm, ritenendo che esse non siano utilizzabili, stante la scelta del rito abbreviato non condizionato. Inoltre, occorre osservare che, laddove venga dedotta la mancata utilizzazione di un atto di rilevanza probatoria, non sia sufficiente invocare l'utilizzo delle relative risultanze, essendo ben possibile che tali risultanze non infirmino la validità logica dell'impianto giustificativo a sostegno del decisum, poiché residuano comunque argomentazioni di spessore concettuale decisivo di segno contrario. L'espunzione dallo spettro valutativo del giudice di un elemento, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di un atto, non determina, infatti, di per sé, l'automatica caducazione della decisione, dovendosi, in ogni caso, sottoporre il procedimento logico probatorio seguito dal giudice di merito alla c.d. "prova di resistenza", in modo da apprezzare il grado di rilevanza dei residui elementi, i quali ben potrebbero essere da soli sufficienti a giustificare il decisum (Sez. U, 29/05/2008, n. 2593, Ivanov). Spetta dunque al ricorrente argomentare circa l'idoneità delle risultanze dell'atto di cui si chiede l'utilizzazione ad infirmare la tenuta logica dell'apparato giustificativo della decisione impugnata. Nel caso in disamina, sono state dichiarate inutilizzabili le dichiarazioni rese dai testi che hanno riferito in ordine alla destinazione degli oggetti trasportati, alla natura e alle condizioni del trasporto, alla finalità di trasferimento presso una casa di campagna, al fine di realizzare un pollaio. I testi inoltre hanno affermato di aver aiutato gli imputati nelle opere di smontaggio e nel collocamento dei mobili sull'autocarro. I ricorrenti hanno dunque specificato la rilevanza della censura formulata e cioè l'incidenza del riconoscimento del vizio di inutilizzabilità delle dichiarazioni di testi in ordine alla natura di rifiuto del materiale ligneo trasportato, sulla consistenza del sostrato probatorio a loro carico, mostrando come essa infici alla radice la solidità logico -giuridica dell'apparato argomentativo, posto che il Giudice di merito ne aveva affermato la natura di rifiuto. 2.11 secondo motivo di ricorso, formulato da tutti i ricorrenti, concernente il capo di imputazione sub a), non è fondato. Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del D.Igs. 152/2006 è sufficiente anche una sola condotta, sia pure isolata ed occasionale. Difatti, il reato ha natura istantanea e si perfeziona anche con un singolo trasporto (Sez. 3, 27/09/2017, n.44438; Sez.3, 24/06/2016, n. 26435; Sez.3, 29/02/2016, n. 8193). L'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta dunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all'art. 256, comma 1, del D.Igs. 152/2006, norma che non richiede né la sistematicità del trasporto né particolari caratteristiche di imprenditorialità della condotta, rilevando unicamente un "minimum" di organizzazione nella realizzazione della condotta (Sez. 3, n.2575 del 25/01/2019). Osserva il Collegio, pertanto, come la sentenza impugnata non sia affatto contraddittoria né in violazione di legge, laddove da un lato segnala la occasionalità del trasporto, peraltro, relativo ad un compendio di rifiuti lignei pari a 3 mc, e dall'altro qualifica l'offesa come di non particolare gravità, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Resta ferma la necessità di accertare la natura di rifiuto di quanto trasportato. 3. La doglianza proposta da tutti i ricorrenti, relativa all'affermazione della responsabilità in ordine al capo di imputazione sub 2), per il porto di un tagliacarte, è fondata. Sul punto, si richiama innanzitutto Sez. 2, n. 47831 del 21/11/2012, Rv. 253903, secondo cui il porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, quando si accerti in concreto l'attitudine all'offesa, non essendo necessaria alcuna verifica sull'idoneità lesiva in astratto. Nel caso in disamina, risulta dal verbale di sequestro, allegato al ricorso, che il tagliacarte reca la punta arrotondata ed era sprovvisto di filo. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare il contenuto del citato verbale di sequestro e chiarire quali siano le caratteristiche che rendono l'oggetto utilizzabile per l'offesa alla persona, anche alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso è stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria. Il giudice a quo si è invece limitato a evidenziare che i ricorrenti non hanno fornito alcuna giustificazione valida al possesso e al porto dell'oggetto all'interno del loro automezzo e ad evidenziare costoro sono gravati da precedenti penali. Al riguardo, si precisa che l'idoneità dell'oggetto per essere utilizzato per l'offesa costituisce un prius da un punto di vista logico- giuridico, rispetto alla giustificazione che l'interessato debba fornirne in ordine al possesso. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata anche con riguardo a tale profilo. 4.La natura rescindente di tale epilogo rescissorio determina la ultroneità della disamina del quarto motivo di ricorso, proposto dai soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata pronuncia di assoluzione per tenuità del fatto anche con riferimento al capo di imputazione sub b), tematica che dovrà essere affrontata in sede rescissoria solo laddove il giudice ravvisi estremi di reità per il porto del tagliacarte ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L. 110/1975.5. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, in diversa composizione fisica. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina