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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 29247/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 ottobre 2024, con l'indicazione del termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione; - il termine per l'impugnazione - che decorreva dalla data del 2 dicembre 2024 ed è pari a giorni quarantacinque - spirava alla data del 16 gennaio 2025; - trattandosi di rito cartolare non dovevano nemmeno computarsi gli ulteriori 15 giorni previsti per l'assenza dell'imputato (che avrebbero, altrimenti, spostato il termine di scadenza alla data 31 gennaio 2025); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 febbraio 2025; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità vada dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 ottobre 2024, con l'indicazione del termine di quaranta giorni per il deposito della motivazione; - il termine per l'impugnazione - che decorreva dalla data del 2 dicembre 2024 ed è pari a giorni quarantacinque - spirava alla data del 16 gennaio 2025; - trattandosi di rito cartolare non dovevano nemmeno computarsi gli ulteriori 15 giorni previsti per l'assenza dell'imputato (che avrebbero, altrimenti, spostato il termine di scadenza alla data 31 gennaio 2025); - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 14 febbraio 2025; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità vada dichiarata de plano, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; ritenuto, infine, che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno
Sentenza Cassazione n. 29247/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris