CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 39418/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì in data 9 maggio 2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1), legge fall.; in particolare, rideterminava il trattamento sanzionatorio, riducendo la durata delle pene accessorie, e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, ulteriormente argomentando con memoria del 10 settembre 2024; - che il primo motivo di ricorso con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e all'esclusione della configurabilità della bancarotta "riparata", è indeducibile (in quanto volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie) e, comunque, manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della diversità soggettiva delle due poste (circostanza, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, che impedisce l'invocata "compensazione"); - che il secondo motivo di ricorso, con cui l'imputato lamenta violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto nel reato di cui agli artt.216, comma 3, legge fall., è inammissibile, poiché, nel censurare ogni profilo argomentativo addotto dalla Corte territoriale (che fosse lo stesso imputato ad occuparsi anche dell'organizzazione dei cantieri; che la società effettivamente versava in un momento di espansione; che tutti i compensi fossero stati sempre contabilizzati; che l'esistenza della delibera autorizzativa da parte dell'assemblea fosse circostanza irrilevante) invoca, anch'esso, una rivalutazione delle prove, operazione vietata in sede di legittimità; - che il terzo motivo, con cui l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., è indeducibile, non confrontandosi con le ragioni non illogicamente poste dalla Corte di appello alla base dell'esclusione della circostanza attenuante (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il