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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 settembre 1952

Cassazione n. 06936/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 08/09/1952 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza cori cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto che la sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia, in data 4 luglio 2016, che lo aveva ritenuto responsabile di tre imputazioni di furto, avesse ad oggetto gli stessi fatti per i quali era stato emesso decreto penale di condanna per il reato di ricettazione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 21 luglio 2009, anch'esso irrevocabile.

Osserva che l'Amato non era stato condannato per il medesimo fatto materiale diversamente qualificato posto che nonostante il contenuto del capo di imputazione del decreto penale e la deposizione resa dal teste di polizia giudiziaria Castiglioni nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Perugia facciano effettivamente riferimento agli stessi beni sottratti alle persone offese dei furti Vittori, Cerquaglia e Falcinelli, il Vittori ed il Falcinelli, sentiti dal pubblico ministero, hanno escluso di avere avuto in restituzione i beni di loro pertinenza né hanno dichiarato di averli identificati.

Per di più, non vi è concordanza tra la descrizione dei beni sequestrati e le singole denunce di furto.

Ciò è particolarmente significativo per il furto ai danni del Cerquaglia, avvenuto qualche ora prima del controllo che ha consentito di rinvenire la refurtiva oggetto del reato di ricettazione.

Considerato, inoltre, che le indagini avevano disvelato la consumazione di numerosi furti ulteriori rispetto a quelli per i quali ha riportato condanna, è ipotizzabile che l'Amato, all'atto del controllo, avesse nella sua disponibilità beni provenienti da furti diversi da quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Perugia.

2. Ricorre l'Amato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di censura per violazione di legge, in riferimento agli artt. 649, 666, commi 5 e 6, cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione, trattati congiuntamente.

Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione dati processuali ricavati dalla sentenza del Tribunale di Perugia travisandone il significato al punto da mettere in discussione la forza dimostrativa degli elementi di prova sulla scorta dei quali è stata accertata la colpevolezza del condannato.

Ha infatti ritenuto che i beni oggetto della ricettazione fossero diversi da quelli asportati in occasione dei tre furti in aperto contrasto con quanto accettato in sede di cognizione e ha attribuito prevalenza alle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero, in pendenza dall'incidente di esecuzione, senza contraddittorio tra le parti.

Il contrasto con il giudicato è particolarmente evidente con riferimento alla sottrazione dei beni di proprietà del Cerquaglia rivenuti e posti in sequestro lo stesso giorno del furto a seguito dell'installazione di un rivelatore GPS sull'autovettura dell'Amato attraverso il quale è stato possibile ricostruire dettagliatamente tutti i movimenti dal luogo di uno dei furti per cui è intervenuta condanna fino a quello del sequestro dei ben i ritenuti oggetto della ricettazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.Al giudice dell'esecuzione non è consentito modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali; la modifica sostanziale del dictum della sentenza è infatti, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione (Sez. 1, n. 3955 del 6/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380).

Il giudice dell'esecuzione penale ha, invece, il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalle sentenze irrevocabili tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive (Sez. 1, n. 14984 del 13/3/2019, Versaci, Rv. 275063), tra cui, il rispetto l'applicazione del divieto di un secondo giudizio nei termini indicati all'art. 649 cod. proc. pen.

Solo in caso di indicazioni imprecise nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'elemento fattuale indispensabile ai fini della decisione che gli è demandata (più di recente, in materia di tempus commissi delicti, Sez., 1, n. 25219 del 20/5/2021, Piacenti, Rv. 281443).

A questi limitati fini, il giudice dell'esecuzione può esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza.

Se si tratta di prove dichiarative, esse devono essere assunte con le modalità previste per l'esame testimoniale dagli artt. 498 ss. cod. proc. pen. e non certo su iniziativa del pubblico ministero ed in assenza della difesa del condannato.

2. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo degli esposti principi.

Pur dando atto che dal contenuto del capo di imputazione del decreto penale di condanna per ricettazione e dalla deposizione resa del teste Castiglioni nel procedimento definito dalla sentenza di condanna per furto del Tribunale di Perugia si evinceva, senza equivoci, la piena coincidenza dei beni oggetto delle due condotte illecite, tra loro incompatibili non potendo il ricettatore aver concorso nella consumazione nel reato di furto presupposto, ha comunque escluso che le due pronunce avessero ad oggetto il medesimo fatto, ritenendo al riguardo decisive evidenze probatorie diverse da quelle acquisite in sede di cognizione, quali le dichiarazioni rese "da ultimo" al pubblico ministero ed in assenza di contraddittorio con la difesa del condannato, dalle persone offese, le quali avevano escluso di avere identificato i beni asportati in occasione dei furti e di averli ricevuti in restituzione. get+

3. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze), procederà a nuovo esame, tenendo presenti i principi richiamati e i rilievi formulati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.

Così deciso, in Roma 8 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il 08/09/1952 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza cori cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto applicarsi la disciplina di cui all'art. 649 cod. proc. pen. sul presupposto che la sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia, in data 4 luglio 2016, che lo aveva ritenuto responsabile di tre imputazioni di furto, avesse ad oggetto gli stessi fatti per i quali era stato emesso decreto penale di condanna per il reato di ricettazione dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 21 luglio 2009, anch'esso irrevocabile. Osserva che l'Amato non era stato condannato per il medesimo fatto materiale diversamente qualificato posto che nonostante il contenuto del capo di imputazione del decreto penale e la deposizione resa dal teste di polizia giudiziaria Castiglioni nel procedimento definito con la sentenza del Tribunale di Perugia facciano effettivamente riferimento agli stessi beni sottratti alle persone offese dei furti Vittori, Cerquaglia e Falcinelli, il Vittori ed il Falcinelli, sentiti dal pubblico ministero, hanno escluso di avere avuto in restituzione i beni di loro pertinenza né hanno dichiarato di averli identificati. Per di più, non vi è concordanza tra la descrizione dei beni sequestrati e le singole denunce di furto. Ciò è particolarmente significativo per il furto ai danni del Cerquaglia, avvenuto qualche ora prima del controllo che ha consentito di rinvenire la refurtiva oggetto del reato di ricettazione. Considerato, inoltre, che le indagini avevano disvelato la consumazione di numerosi furti ulteriori rispetto a quelli per i quali ha riportato condanna, è ipotizzabile che l'Amato, all'atto del controllo, avesse nella sua disponibilità beni provenienti da furti diversi da quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Perugia. 2. Ricorre l'Amato, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di censura per violazione di legge, in riferimento agli artt. 649, 666, commi 5 e 6, cod. proc. pen., nonché per vizio di motivazione, trattati congiuntamente. Lamenta, in particolare, che il Tribunale abbia posto a fondamento della decisione dati processuali ricavati dalla sentenza del Tribunale di Perugia travisandone il significato al punto da mettere in discussione la forza dimostrativa degli elementi di prova sulla scorta dei quali è stata accertata la colpevolezza del condannato. Ha infatti ritenuto che i beni oggetto della ricettazione fossero diversi da quelli asportati in occasione dei tre furti in aperto contrasto con quanto accettato in sede di cognizione e ha attribuito prevalenza alle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero, in pendenza dall'incidente di esecuzione, senza contraddittorio tra le parti. Il contrasto con il giudicato è particolarmente evidente con riferimento alla sottrazione dei beni di proprietà del Cerquaglia rivenuti e posti in sequestro lo stesso giorno del furto a seguito dell'installazione di un rivelatore GPS sull'autovettura dell'Amato attraverso il quale è stato possibile ricostruire dettagliatamente tutti i movimenti dal luogo di uno dei furti per cui è intervenuta condanna fino a quello del sequestro dei ben i ritenuti oggetto della ricettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.Al giudice dell'esecuzione non è consentito modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali; la modifica sostanziale del dictum della sentenza è infatti, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione (Sez. 1, n. 3955 del 6/12/2007, dep. 2008, Greco, Rv. 238380). Il giudice dell'esecuzione penale ha, invece, il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalle sentenze irrevocabili tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive (Sez. 1, n. 14984 del 13/3/2019, Versaci, Rv. 275063), tra cui, il rispetto l'applicazione del divieto di un secondo giudizio nei termini indicati all'art. 649 cod. proc. pen. Solo in caso di indicazioni imprecise nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'elemento fattuale indispensabile ai fini della decisione che gli è demandata (più di recente, in materia di tempus commissi delicti, Sez., 1, n. 25219 del 20/5/2021, Piacenti, Rv. 281443). A questi limitati fini, il giudice dell'esecuzione può esercitare i poteri istruttori d'ufficio previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza. Se si tratta di prove dichiarative, esse devono essere assunte con le modalità previste per l'esame testimoniale dagli artt. 498 ss. cod. proc. pen. e non certo su iniziativa del pubblico ministero ed in assenza della difesa del condannato. 2. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo degli esposti principi. Pur dando atto che dal contenuto del capo di imputazione del decreto penale di condanna per ricettazione e dalla deposizione resa del teste Castiglioni nel procedimento definito dalla sentenza di condanna per furto del Tribunale di Perugia si evinceva, senza equivoci, la piena coincidenza dei beni oggetto delle due condotte illecite, tra loro incompatibili non potendo il ricettatore aver concorso nella consumazione nel reato di furto presupposto, ha comunque escluso che le due pronunce avessero ad oggetto il medesimo fatto, ritenendo al riguardo decisive evidenze probatorie diverse da quelle acquisite in sede di cognizione, quali le dichiarazioni rese "da ultimo" al pubblico ministero ed in assenza di contraddittorio con la difesa del condannato, dalle persone offese, le quali avevano escluso di avere identificato i beni asportati in occasione dei furti e di averli ricevuti in restituzione. get+ 3. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di appello di Firenze), procederà a nuovo esame, tenendo presenti i principi richiamati e i rilievi formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona. Così deciso, in Roma 8 febbr
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