CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 40912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 18 novembre 2020, la corte di appello di Trieste, confermava la pronuncia del tribunale di Trieste datata 20 ottobre 2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di appropriazione indebita di una autovettura precedentemente concessa in leasing allo stesso. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che, con distinti motivi, ivi riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'art. 124 cod.pen. quanto alla eccepita tardività della querela già sollevata in fase di appello; al proposito veniva ricostruito tutto lo svolgimento dei fatti segnalando che la diffida del giugno 2014 inviata dalla società locataria e la successiva querela erano avvenuti dopo un anno dalla scadenza del contratto e dopo che l'imputato nel 2011 aveva già comunicato di avere ceduto il contratto; - violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. posto che l'avvenuta comunicazione alla società di leasing della cessione del contratto e del bene escludeva la volontà appropriativa con rilevanza solo civilistica della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 D ricorso è manifestamente infondato e puramente reiterativo di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla prima doglianza, il motivo reitera totalmente doglianze già dedotte all'analisi del giudice di appello che, con le diffuse argomentazioni esposte alle pagine 2/3 dell'impugnata sentenza, ha già spiegato come non possa ritenersi sussistere alcuna tardività della querela stante che, la dedotta cessione del contratto, non risulta in alcun modo opponibile alla persona offesa ovvero mai da questa accettata e regolarmente conosciuta così che, a fronte di una diffida di consegna della vettura inviata a giugno del 2014, la querela avanzata nel successivo settembre appare tempestiva. Né, peraltro, a sostegno di tale anomala ricostruzione il ricorrente ha mai provato che i canoni di leasing vennero regolarmente pagati dal soggetto cui l'autovettura e'a consegnata così che la locataria avrebbe potuto avere contezza della diversità del soggetto utilizzatore. Il secondo motivo reitera aspetti in fatto a fronte di una doppia ccnforme di responsabilità deducendo sotto il profilo della violazione di legge vizi della motivazione che si manifesta del tutto priva di qualsiasi illogicità avendo, il giudice di appello, ricostruito la condotta del ricorrente il quale, a fronte di un contratto che lo obbligava a restituire il mezzo alla società locatrice, lo trasferiva ad altri e non ne curava la restituzione così manifestando palesemente il dolo di indebita appropriazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 8 luglio 2022 Il CONSIGLI ,,,-- n EST. ,, '[OSCURATO:PERSONA] Dott.[OSCURATO:PERSONA]E/K;