CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 30500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990 e altri reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione. Era stata inoltre riconosciuta la continuazione con il reato di cui all'art. 73 DPR 209/1990 per cui era stato condannato con un'altra sentenza della Corte d'appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in quanto la Corte territoriale pur comminando una pena complessivamente inferiore a quella del primo giudice aveva determinato gli aumenti per la continuazione in misura superiore a quelli determinati dal Tribunale. Non aveva inoltre motivato in ordine all'aumento fissato per la continuazione con il reato giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Gli aumenti determinati dal primo giudice ex art. 81 cpv ( reato già giudicato con una precedente sentenza e reato sub 2) contestatogli nel presente procedimento). sono stati fissati rispettivamente, dal primo giudice, in 5 anni e 4 mesi ed in sei mesi. La Corte di appello ha quantificato gli aumenti in 5 anni, per il reato giudicato con una precedente sentenza, ed in sei mesi per il reato sub 2), in misura, dunque, inferiore ed uguale rispetto dal giudizio di primo grado. Congrua risulta la motivazione in relazione all'ulteriore reato già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile il 15 novembre 2018, stabilito nella misura di tre anni in relazione alla notevole gravità dei reati satellite e alla allarmante personalità dell'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]