CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24719/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci della medesima società, tutti rappresentatie difesi dalla Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Genova, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura inmargine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Comm issione t ributaria regionale di Firenze l’11 luglio 2013, n. 77/25/2013; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 202 3 d al Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: 1. “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi, in qualità di soci della predetta società a ristretta base partecipativa, esercente la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione di immobili) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Comm issione tributaria regionale di Firenze l’11 luglio 2013, n. 77/25/2013, che, in controversia su impugnazione di tre avvis i di accertamento per maggiori IRES, IRAP ed IVArelative all’anno 2006(con relativi accessori), in dipendenza dell’emersione di maggiori ricaviper l’importo di € 220.250,00 dalla stipulazione di cinque compravendite di immobili (indicate come A1, A2, A3, A4 e A5), ha rigettato l’appello proposto da i medesimi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria pr ovinciale di [OSCURATO:PERSONA] col n. 247/02/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto, dopo la riunione per connessione, i ricorsi dei contribuenti -sul presupposto di una rideterminazione in minusdei maggiori ricavi; 3. l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; 4. a seguito della p resenta zione di domanda di definizione agevolata della controversiada parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il successivo pagamento della somma dovutaa tale titolo, l’Agenzia delle Entrate – a dispetto di un impreciso recepimento della propria comunicazione nella conseguente istanza d e lla difesa erariale - ha chiesto di dichiarare l’estinzione parziale del procedimento per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali; [OSCURATO:PERSONA]: 1. il ricorso è affidato a quattro motivi; 1.1 con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 39, comma1, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione agli artt. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli avvisi di accertamento fossero stati emanati senza l’instaurazione preventiva del contraddittorio endo-procedimentale e senza la consegna finale del verbale di chiusura delle operazioni di controllo, essendosi limitata l’amministrazione finanziaria alla comunicazione di un invito all’esibizione della documentazione amministrativa e contabile; 1.2 con il secondo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2697 cod. civ., 111 Cost., ed omesso esame di fatti controversi decisivi per il giudizio, in relazione agli artt. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che il capitale impiegato dalla società contribuente, secondo le risultanze dei bilanci di esercizio, non aveva mai superato l’importo complessivo di € 200.000,00(a fronte del capitale nominale in misura di € 20.000,00 e d ei prestiti infruttiferi dei soci in misura di€ 173.000,000) , grazie anche agli acconti versati dagli acquirenti degli immobili in corso di realizzazione, essendo stato ben remunerato in confronto alla differenza tra i costi di € 893.945,56 ed i ricavi di € 1.061.710,00, pari ad € 167.764,44, che, in rapporto al capitale complessivamente investito in misura di € 193.000,00, determinava un margine di redditività dell’86,9%; con la conseguenza che la c.d. “presunzione di antieconomicità” contrastava con la regola sull’onere della prova e non poteva essere posta a base della ripresa fiscale, sull’erroneo presupposto che il contribuente non potesse vincere la presunzione di antieconomicità con altre presunzioni di segno contrario; a tal fine,il giudice di secondo grado si era astenuto dall’esame di altri fatti costituiti: a) in relazione alla compravendita indicata come A1), dalla stipulazione di un mutuo per un ammontare inferiore al prezzo convenuto; b) in relazione alle compravendite indicate come A1) e A2), dallo scostamento del prezzo dai valori OMI per la costruzione ancora in itinere dell’immobile; c) in relazione alle compravendite indicate come A4) e A5), dalla rideterminazione del prezzo in base alla media comparata dei prezzi dichiarati nelle compravendite indicate come A1) e A2) e dal raffronto con il prezzo dichiarato nella compravendita indicata come A3), senza considerare che il prezzo unitario per l’immobile di dimensioni minori (compravendita indicata come A3) era superiore al prezzo medio e che i prezzi unitari per gli immobili delle compravendite indicate come A4) e A5) erano superiori ai valori OMI; d) in relazione alla compravendita indicata come A1, il valore risultante dalla perizia di stima per l’erogazione del mutuo non costituiva idoneo parametro di riferimento, posto che l’importo erogato non poteva superare il limite dell’80% del valore dell’immobile ipotecato, cosicché l’erogazione del mutuo per un importo corrispondente al prezzo convenuto esigeva che la perizia di stima contenesse una sopravvalutazione di almeno il 25%; e) in relazione alla compravendita indicata come A1, secondo le risultanze delle indagini svolte dalla polizia tributaria, i prelevamenti di danaro contante da parte degli acquirenti erano stati giustificati con l’acquisto di arredamenti e con la restituzione di precedenti mutui a familiari; in relazione alla compravendita indicata come A2, l’esercizio di attività commerciale da parte degli acquirenti (vendita di prodotti alimentari) non consentiva di escludere a priori tale destinazione per i prelevamenti e, in ogni caso, questi ultimi potevano essere giustificati dai costi dei lavori di completamento dell’immobile in corso di costruzione; 1.3 con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 333 cod. proc. civ., 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione agli artt. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le controdeduzioni depositate dall’amministrazione finanziaria potessero equivalere alla proposizione di un appello incidentale con la conseguente riforma della statuizione della decisione di prime cure sulle spese giudiziali, pronunziando la condanna per entrambi i gradi di giudizio in luogo della compensazione; 1.4 con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata disposta dal giudice di secondo grado la sospensione delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento notificati ai soci fino alla definizione della controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società, la quale aveva carattere pregiudizialerispetto alle altre; 2. preliminarmente, si rileva che la domanda di definizione agevolata della controversia – con conseguente versamento della somma dovuta a tale titolo – è stata presentata dai soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relazione agli avvisi di accertamento nn. T8M01T200366- 2011 e T8M01T200367 - 2011, che essi avevano ricevuto in qualità di soci della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, ma non anche dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, per la quale, invece, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la prosecuzione del procedimento in relazione all’avviso di accertamento n. T8M03T200337-2011; 2.1 sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti per la definizione agevolata della controversia dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 2.2 difatti, dopo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata ed il pagamento dell’importo dovuto, la causa è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020, l’istanza di definizione agevolata non è stata respinta entro il 31luglio 2020 e la parte interessata non ha presentato l’istanza di trattazione della causa entro il 31dicembre 2020; 2.3 p ertanto, non resta che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721)nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovendo proseguire il procedimento per l’esame del ricorso per cassazione della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”;3. ciò detto, il primo motivo è infondato; 3.1 secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di tributi "non armonizzati" (come l’IRES e l’IRAP) , l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare ilcontraddittorio nel corso del procedimento non sus siste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l egge 27 luglio 2000, n. 212; tuttavia, tale principio non vale per i tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 888; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2022, n. 15121); 3.2 aggiungasi che gli avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del d.P.R. 26ottobre 1972, n. 633, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esamedi atti sottoposti all'amministrazione finanziaria dallo stesso contribuentee da essa esaminati in ufficio(Cass., Sez. 6^-5, 9 ottobre 2014 , n. 21391; Cass., Sez. 6^-5, 21 ottobre 2019, n. 26679; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902, 9903 e 9905; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, n. 18995); 3.3peraltro, posto che, in tema di accertamento, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge27 luglio 2000, n. 212,non opera nell'ipotesi di accertamenti c.d. “a tavolino ” , salvo che riguardino tributi "armonizzati" come l'IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass.,Sez. 6^-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14249; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15315; Cass., Sez. 6^-5, 8 giugno 2021, n. 15881; Cass., Sez. 5^, 21 giugno 2021, n. 17593); ovviamente, il principio è destinato a valere anche per gli accertamenti “misti”, cioè relativi, al contempo, a tributi armonizzati e non armonizzati; 3.4 in conclusione, in tema diaccertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, diaccertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione diaccertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente( tra le tante: Cass., Sez. 6^ - 5, 19 ottobre 2017, n. 24636; Cass., Sez. 6^ - 5, 5 novembre 2020, n. 24793;Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2021, n. 14249; Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2021, n. 38949; ; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8223;Cass., Sez. 6^-5, 14 ottobre 2022, n. 30214; Cass., Sez. 5^, 14 giugno 2022, n. 19203; Cass., Sez. 5^, 14 febbraio 2023, n. 4631; Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2023, n. 16826; Cass., Sez. 5^, 13 luglio 2023, n. 20183); 3.5 se ne è altresì desunto che gli avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 32 deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all'ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall'esame di atti sottoposti all'amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio(Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2019, n. 34409; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902, 9903 e 9905; Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, n. 18995; Cass., Sez. 6^- 5, 13 maggio 2022, n. 15361; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25594); 3.6 nel caso di specie, posto che la verifica è pacificamente sorta a seguito dell'invito indirizzato alla contribuente a produrre la documentazion e amministrativa e contabile relativa all’anno d’imposta 2006, risulta evidente che non opera il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge 27 dicembre 1990, n. 212;3.7 invero, come è stato precisato anche nel ricorso per cassazione, l’ avv is o di accertamento era stat o emanat o dall’amministrazione finanziaria dopo l’esibizione di documentazione amministrativa e contabile relativa all’anno di imposta 2006, che la contribuenteaveva depositato il 16 aprile 2010 in ottemperanza all’invito del 26 marzo 2010 3.8 pertanto, la sentenz a impugnata si è uniformata a tale principio, avendo rilevato che «(...) la notifica dell’avviso di accertamento (anche ove intervenuta prima dello scadere del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212) non ne determina in assoluto la nullità, attesa la natura vincolata dell’atto (cioè il successivo accertamento) rispetto al verbale di chiusura sul quale eventualmente si fondi (e che non fa comunque parte del contraddittorio), considerata la mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, e restando comunque garantito al contribuente il diritto di difesa tanto in via amministrativa con il ricorso all’autotutela, quanto in via giudiziaria, entro il termine ordinario previsto dalla legge (...), anche (non contestatamente) considerato come il legale rappresentante sia stato, nel corso della procedura accertativa, formalmente invitato a presentarsi e che, successivamente alla notifica dell’accertamento, abbia (sempre il legale rappresentante) presentato istanza per adesione, circostanze tutte che depongono in favore dell’applicabilità dei ridetti principi»; 4. il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile; 4.1 ora, i n tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett. d, deld.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27804; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2019, n. 5046; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30561; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 36749; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17352; Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2022, n. 30664; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2023, n. 1162);per cui, l’amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass., Sez. 5^, 9 agosto 2022, n. 24578); 4.2 analogamente, in materia di IVA, l' a mministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni(Cass., Sez. 6^-5, 30 dicembre 2015, n. 26036; Cass., Sez. 5^, 5 dicembre 2022, n. 35713); 4.3 ne deriva che, a fronte dell’analitica indicazione negli atti impositivi di una molteplicità di indizi suffraganti il disallineamento dei prezzi dichiarati rispetto ai prezzi incassati [quali, nella vicenda in disamina, secondo l’elencazione fattane nel controricorso: a) la redditività esigua, se paragonata ai ricavi dichiarati in misura di € 1.061.710,00, rispetto ai costi indicati in misura di € 893.945,56 ; b) in relazione alla compravendita A3, la dichiarazione nel rogito notarile di un importo del mutuo inferiore a quello effettivo, precisandosi che il prezzo era stato convenuto nella somma di € 96.153,85, di cui € 46.500,00 erano state versate in epoca antecedente alla stipulazione ed € 49.653,85 erano state versate con la provvista derivante dal mutuo, laddove quest’ultimo era stato erogato per il maggiore ammontare di € 100.000,00; c) in relazione alla compravendita A1, l’utilizzazione di un mutuo di importo elevato per l’acquisto del nuovo immobile, nonostante l’alienazione di un vecchio immobile da parte dei compratori nella settimana antecedente alla stipulazione del rogito notarile per un prezzo di ammontare adeguato alla copertura (almeno di parte) del costo sostenuto; d) in rela zione alle compravendite A1 e A2, la pattuizione di prezzi inferiori ai valori desumibili dall’OMI; e) l’emersione dalle indagini bancarie di prelevamenti e movimenti ingiustificati da parte degli acquirenti; e) in relazione alla compravendita A1, la perizia di stima del valore dell’immobile in misura di € 276.000,00 ai fini della determinazione del mutuo erogabile; f) l’eterogeneità dei prezzi unitari (€/mq) dichiarati per i singoli immobili, nonostante la presentazione di caratteristiche analoghe], la contribuente era gravata dall’onere di fornire la prova contraria; 4.4 nella specie, la sentenza impugnata si è conformata al principio enunciato, avendo ritenuto che: «Quanto al merito, va osservato come l’Ufficio, a conclusione delle “indagini in contraddittorio” con la parte privata affermi “che niente induce a far presumere che le uscite di danaro (...) per le quali sono state fornite solo indicazioni generiche possano riguardare operazioni diverse dalle compravendite analizzate, quindi, con probabilità elevatissima, si può concludere che i prelievi sono pertinenti agli appartamenti oggetto di controllo, rappresentando somme pagate in nero” (...), ipotizzando, ove diversamente fosse, quantomeno la antieconomicità delle operazioni contrattuali. Ritiene il Collegio che la presunzione di antieconomicità, sostanzialmente oggi posta a base delle riprese fiscali (con le conseguenze di specie qui e ut supra presunte), sia coerente con la potestà accertativa considerato che il correlato potere dell’Ufficio, ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e 3 della legge n. 549 del 1995, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia applicato i parametri presuntivi, personalizzati in relazione alla specifica situazione del contribuente, ed abbia soppesato e disatteso le contestazioni proposte da quest’ultimo in sede amministrativa, non può ritenersi condizionato da alcun altro incombente; né tale potere accertativo sarebbe eventualmente impedito dalla regolarità della contabilità tenuta dal contribuente, che, anche se tale (cioè anche se correttamente tenuta) non può costituire neppure una valida prova contraria a fronte degli elementi presuntivi desumibili dai parametri suindicati (...). E tanto in specie qua è maggiormente a valere ove si consideri come parte contribuente, onerata al dover vincere la presunzione erariale, in realtà non vada al di là di mere affermazioni (“... è assurdo affermare che il prezzo al mq. sia identico per abitazioni” –“... è incoerente affermare ...” e via seguendo –punto 2 appello) senza riuscire a comprovare alcunché, ma limitandosi, complessivamente e conclusivamente, solo a prospettare altre presunzioni per vincere quelle legittime erariali, senza dunque dar concretezza probatoria ai propri assunti»; 4.5 a ben vedere, quindi, oltre all’infondata censura (sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 cod. civ.) circa la ripartizione tra le parti dell’onus probandi, che – come si è detto - non è stata stravolta dal giudice di appello, la contribuente si è limitata a dolersi per l’omesso esame di “fatti decisivi” (elencati nell’illustrazione del mezzo), il cui valore indiziario - a suo dire – sarebbe idoneo a fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni dedotte dall’amministrazione finanziaria; 4.6 come è noto, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato, comunque , preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359); dunque, l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1^, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima diquestioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2021, n. 10285); 4.7nella specie, però, i “fatti” decisivi sono stati ravvisati dalla contribuente in una divers a valutazione della rilevanza probatoria di circostanze già apprezzate dal giudice di appello, risolvendosi il mezzo nella sollecitazione ad un riesame delle risultanze probatorie ed una rinnovazione dell’accertamento dei fatti controversi, che sono assolutamente precluse al giudice di legittimità; 4.8 invero, secondoil costante orientamento di questa Corte, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. p roc . c iv . qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, primo comma e secondo comma, cod. p roc . c iv ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma,n. 5 cod. p roc . c iv . non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 19 luglio 2021, n. 20553; Cass., Sez. 17 5^, 15 novembre 2021, n. 34317; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3345; Cass., Sez. 5^, 6 aprile 2022, n. 11115;Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563); 4.9. pertanto, il mezzo si risolve in una mera revisio prioris instantiae, che esula dal controllo riservato a questa Corte sulla legalità e sulla logicità della sentenza impugnata; 5. il terzo motivo è fondato; 5.1 è pacifico che, i n tema di impugnazione, anche nel processotributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), come in quello ordinario, per la proposizione dell'appelloincidentale ad opera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellatonella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15501; Cass., Sez. 6^-5, 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 22652; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, n. 8542; Cass., Sez. 6^-5, 3 marzo 2021, n. 5735); 5.2 nella specie, dopo aver erroneamente qualificato le controdeduzioni dell’amministrazione finanziaria neitermini di «un sostanziale appello incidentale», senza tener conto delle conclusioni di mera conferma della decisione di prime cure (come emerge dalla parziale trascrizione fattane in ricorso, in ossequio al canone di autosufficienza), in realtà, la sentenza impugnata ha affermato in motivazione che vanno «(...) accolte le controdedotte argomentazioni erariali “di conferma in pieno della legittimità e fondatezza della pretesa erariale nonché della irrogazione delle corrispondenti sanzioni (...).Conclusivamente, va respinto il gravame della parte privata e confermati gli accertamenti poi impugnati»; e ha d eciso in dispositivo che: «Respinge l’appello di parte contribuente e confermati gli accertamenti quanto ai maggiori imponibili accertati nei confronti della società e deisoci, così riformata la decisione impugnata. Condanna solidalmente parte contribuente al pagamento delle spese processuali in favore della Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] – e che, per entrambi i gradi di giudizio, liquida in € 8.000,00 (ottomila/00) oltre eventuali accessori di legge»; 5.3 per cui, la conferma degli atti impositivi e la condanna alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio di merito costituiscono segnali inequivoci della riforma della decisione di prime cure a vantaggio dell’amministrazione finanziaria con l’integrale rigetto del ricorso originario dei contribuenti; 5.4 invero, è pacifico che i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione,non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello ed incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che estenda il proprio esame a parti della decisione di primo grado chenon siano state specificamente censurate ( tra le tante: Cass., Sez. 3^, 2 febbraio 2005, n. 2041;Cass., Sez. 3^, 12 luglio 2007, n. 15593: Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2014, n. 17662; Cass., Sez. 3^, 10 aprile 2015, n. 7183;Cass., Sez. 3^, 8 marzo 2017, n. 5798; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2022, nn. 32389, 32392, 32393 e 32394);5.5 difatti, in tema di appello, allorquando la sentenza di primo grado si sia pronunziata espressamente su una questione del tutto distinta dalle altre, tale specifica pronunzia non può considerarsi implicitamente impugnata allorché il gravame sia proposto in riferimento a diverse statuizioni, rispetto alle quali la questione stessa non costituisca un antecedente logico e giuridico, così da ritenersi in esse necessariamente implicata, ma sia soltanto ulteriore ed eventuale e, comunque, assolutamente distinta, con la conseguenza che, ove la sentenza di secondo grado investa i capi non impugnati (esplicitamente, od anche implicitamente), si verifica unaviolazione del giudicato interno (Cass., Sez. 1^, 3 dicembre 2008, n. 28739; Cass., Sez. 2^, 28 giugno 2010, n. 15411;Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2011, n. 8640; Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8300; Cass., Sez. 5^, 4 marzo 2015, n. 4313; Cass., Sez. 3^, 27 aprile 2017, n. 10375; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2018, n. 30332; Cass., Sez. 1^, 19 novembre 2020, n. 26369; Cass., Sez. Lav., 1 dicembre 2022, n. 35339; Cass., Sez. 2^, 16 marzo 2023, n. 7593); 5.6 ne discende che il giudice del gravame è incorso nel vizio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.) con l’ implicito accoglimento di un appello incidentale che non era stato proposto dall’amministrazione finanziaria, addivenendo ad una parziale riforma della sentenza di prime cure nel senso di confermare l’avviso di accertamento in ordine alla determinazione delle maggiori imposte, senza tener conto della sopravvenuta formazione del giudicato interno in parte qua; 6. il quarto motivo è infondato; 6.1 premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzioneai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cas., Sez. 5^, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5^, 3 giugno 2021, n. 15393), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra- bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l'anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 752),l’accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati è il presupposto necessario per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., Sez, 5^, 26novembre 2014, n. 25115; Cass., Sez. 6^-5, 31 maggio 2016, n. 11208; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2021, n. 14096), con l'effetto che deve essere dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato (Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 752).6.2 questa Corte ha,infatti, già affermato che l'annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27895; Cass., Sez. 6^-5, 1 dicembre 2020, n. 27417; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 752); 6.3 parimenti, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l'Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2015, n. 24793; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2021, n. 752; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14350;Cass., Sez. 6^-5, 27 maggio 2021, n. 14778; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17696; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 18045; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2022, n. 5060); peraltro, sempre in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione exart. 295 cod.proc. c iv . - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art.1 del d.lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti(Cass. Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1574); 6.4 con orientamento ormai consolidato questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art.295 cod. proc. civ. è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto al giudicato (Cass., Sez. 6^-5, 8 febbraio 2012, n. 1865; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2012, n. 21396; Cass., Sez. 5^, 20settembre 2017, n. 21765 ; Cas., Sez. 5^, 19 ottobre 2018, n. 26428; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2019, n. 12521; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, n. 14291; Cass., Sez. 6^-5, 20 dicembre 2021, n. 40844; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2022, n. 5060). E poiché si è pure chiarito che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n,. 546(Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2011, n. 2214 ; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2016, n. 25665; Cass., Sez. 6^-5, 22 gennaio 2018, n. 1481; Cass., Sez. 5^, 20 marzo 2019, n. 7764; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2020, nn. 3188 e 3190; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2020, n. 24742; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2021, n. 16103; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19442; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2022, n. 5060); la sospensione, pertanto , s'impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass., Sez. 6^- 5, 31 ottobre 2014, n. 23323; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2016, n. 4485; Cass., Sez. 6^-5, 30 marzo 2017, n. 8227; Cass., Sez. 6^-5, 26 settembre 2018, n. 22834; Cass., Sez. 6^, 226 aprile 2019, n. 11351; Cass., Sez. 6^-5, 15 luglio 2020, n. 15117; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1574; Cass., Sez. 6^-5, 24 giugno 2021, n. 18061;Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2022, n. 5060); 6.5i principi dispensati riguardano dunque non solo ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma più in generale tutti i casi di contestazioni rivolte alla compagine sociale, che siano relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti; 6.6 ciò non dimeno, è evidente che la riunione per connessione (art. 274 cod. proc. civ.) dei procedimenti aventi ad oggettole impugnazioni dell’avviso di accertamento nei confronti della società e degli avvisi di accertamento nei confronti dei soci esclude a monte l’esigenza della sospensione necessaria ex art.295 cod. proc. civ., essendo assicurata con lo svolgimento del simultaneus processus dinanzi alla giurisdizione tributaria la salvaguardia dell’integrità del contraddittorio e l’inscindibilità della cognizione sull’unica pretesa impositiva; 7. dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’infondatezza/inammissibilità dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. p roc . c iv ., con il conseguente accoglimento del ricorso originario della contribuente nei limiti fissati dalla decisione di prime cure; 8. quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - nei rapporti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733); -nei rapporti tra la “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e l’Agenzia delle Entrate, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza; 9. in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. “doppio contributounificato”, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione parziale del procedimento per cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il terzo motivo e rigetta i restanti motivi in relazione al ricorso della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario d