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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12370/2023

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].

Ministero della Giustizia.

Initimati avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 19.

4. 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.

3. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 19.

4. 2022 il Tribunale di Romaha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso il provvedimento del 7.

9. 2018 con il quale erano stati R.G.

N. 14700/2022.liquidatii compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art.170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento.

Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022.

Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo pec.

Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata.

Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità.

Il ricorso è inammissibile.

R.G.

N. 14700/2022.Il ricorso è innanzitutto inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio.

Il ricorso è altresì inammissibile sotto altro e diverso profilo.

L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c..

Pertanto, l’opposizione deve esser proposta –di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016).

In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre).

Nel caso in esame, il decreto di liquidazione è stato adottato in data 7.

9. 2018, mentre – co me si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c..

In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorniper la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione R.G.

N. 14700/2022.dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito.

Il ricorso pertanto, anche per tale assorbente ragione, va dichiarato inammissibile.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]. Ministero della Giustizia. Initimati avverso l’ordinanzadel Tribunale di Roma del 19. 4. 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9. 3. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ordinanza del 19. 4. 2022 il Tribunale di Romaha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso il provvedimento del 7. 9. 2018 con il quale erano stati R.G. N. 14700/2022.liquidatii compensi maturati dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza ha ravvisato l’inammissibilità per tardività dell’opposizione, non risultando dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art.170 del DPR n. 115/2002 fosse stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto, in relazione alla data del “visto PM” emergente dall’estratto storico del procedimento. Ad avviso del Tribunale, l’indicazione risultante dal registro informatico attesterebbe l’inizio del subprocedimento di comunicazione, essendo l’atto stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.: il ricorrente non avrebbe mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto opposto, mentre le risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID non sarebbero in grado di attestare che l’atto era stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di procedura civile, sebbene l’Ufficio di Procura fosse dotato di un indirizzo pec. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la decisione gravata non avrebbe preso in considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nella quale si riferiva che alcuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata. Né poteva gravarsi il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità. Il ricorso è inammissibile. R.G. N. 14700/2022.Il ricorso è innanzitutto inammissibile per l’inosservanza dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., in quanto risulta del tutto carente della sommaria esposizione dei fatti di causa. Dopo aver indicato in epigrafe l’ordinanza impugnata, il ricorso fa seguire in via immediata la formulazione dei motivi di ricorso, e ciò non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali, nonché delle vicende relative ai pregressi gradi di giudizio. Il ricorso è altresì inammissibile sotto altro e diverso profilo. L’art. 84 D.P.R. 115/2002 dispone che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (decreto che va comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero), è ammessa opposizione ai sensi del successivo art. 170, che è disciplinata dall'art. 15 D.LGS. 150/2011. La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi equiparato all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater c.p.c.. Pertanto, l’opposizione deve esser proposta –di regola - entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento (Corte cost. n. 106/2016). In mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo d'impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., il quale è riferibile anche ai procedimenti di opposizione regolati dal rito sommario speciale ex D.LGS. 150/2011 e, dunque, all’opposizione avverso i decreti di liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al gratuito patrocinio (cfr., in termini, Cass.5660/2022; Cass. 5662/2022; Cass. 33606/2022; Cass. 33598/2022; Cass.34682/2022 ed altre). Nel caso in esame, il decreto di liquidazione è stato adottato in data 7. 9. 2018, mentre – co me si evince dallo stesso esame del provvedimento opposto – l’opposizione è stata proposta nel 2020, quindi ben oltre il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c.. In tale situazione non ha rilievo accertare se tale provvedimento fosse stato ricevuto in forme equipollenti alla rituale comunicazione di cancelleria ai fini della decorrenza del termine di trenta giorniper la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, dato che, alla data di instaurazione R.G. N. 14700/2022.dell’opposizione, il provvedimento era già divenuto definitivo e non era più esaminabile nel merito, essendo detta opposizione comunque tardiva, sia pure per ragioni diverse da quelle individuate dal giudice di merito. Il ricorso pertanto, anche per tale assorbente ragione, va dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Neppure sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se