Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10709/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza n. 13967 del 18/03/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata per tre semestri.

La Corte di Cassazione, premesso che il ricorso aveva investito unicamente il diniego della liberazione anticipata per il primo semestre in discussione, dal 20/04/2010 al 20/07/2010 (tale periodo, nell'istanza e nel ricorso, era stato collegato ad altri periodi di detenzione nel 2016 e nel 2018, per raggiungere il semestre), ha rilevato: a) che il rigetto era stato argomentato dal Tribunale di sorveglianza in assenza di prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, dal momento che nel 2012 il Caso aveva commesso altri reati di carattere finanziario e di bancarotta; b) che, tuttavia, siffatta valutazione aveva carattere astratto, poiché era mancata un'analisi, sulla scorta del titolo accertativo del reato valutato, finalizzata a stabilire se la condotta, attiva o anche omissiva, avesse interessato il tempo successivo al periodo di riferimento: solo in questo caso, infatti, poteva trovare applicazione il principio secondo cui il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280435 - 01).

2. Con ordinanza del 23/06 — 05/07/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse del Caso, rilevando che, alla stregua della sentenza del 20/01/2017, che aveva condannato l'imputato per i reati dei quali si discute, mentre le condotte distrattive e di occultamento del patrimonio erano risalenti ad epoca non successiva al 2009, quelle concernenti la bancarotta documentale erano intervenute anche in epoca coeva o successiva al 2010, ossia ai periodi detentivi interessati.

Queste ultime, infatti, erano consistite nella omessa redazione del bilancio successivo a quello dell'anno 2007 e nella mancata consegna del libro giornale, del registro iva e del registro delle fatture emesse per le annualità comprese tra il 2007 e il 2012.

Pertanto, alla luce della gravità delle condotte, comprovata dall'entità della pena irrogata, e della vicinanza delle stesse con i menzionati periodi detentivi, doveva ritenersi che non si fosse realizzata, nel periodo in osservazione, la partecipazione del Caso all'opera rieducativa finalizzata al suo recupero sociale.3.

Nell'interesse del Caso viene proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 della

I. 354/1975 e dell'art. 216

I. fall.

Si rileva: a) che la condotta attribuita al Caso era stata valutata alla stregua di un reato permanente e non come delitto a consumazione istantanea; b) che il Tribunale, trascurando di occuparsi della concreta condotta posta in essere dal Caso, non aveva individuato il momento esatto in cui si sarebbe verificata l'omissione, in tal modo disattendendo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio; c) che, peraltro, proprio perché successivamente al 2007 il Caso non aveva depositato i bilanci di esercizio, doveva ritenersi - alla stregua dell'interpretazione più favorevole al reo - che egli non avesse formato o tenuto la contabilità dal gennaio 2008

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che l'accertamento operato dai giudici di merito è razionalmente fondato sul persistente dovere dell'imprenditore di procedere alla redazione delle registrazioni contabili sino al momento della dichiarazione di fallimento (o all'anteriore momento - non rilevante nel caso di specie - della formale cessazione dell'attività di impresa: Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 0), con la conseguenza che la sottrazione, occultamento o distruzione antecedenti a tale dichiarazione non avrebbero fatto venir meno il dovere di procedere alla loro ricostituzione e alla loro tenuta sino alla data della sentenza dichiarativa e di adempiere all'obbligo di consegnarle al curatore.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 13967 del 18/03/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva respinto l'istanza di concessione della liberazione anticipata per tre semestri. La Corte di Cassazione, premesso che il ricorso aveva investito unicamente il diniego della liberazione anticipata per il primo semestre in discussione, dal 20/04/2010 al 20/07/2010 (tale periodo, nell'istanza e nel ricorso, era stato collegato ad altri periodi di detenzione nel 2016 e nel 2018, per raggiungere il semestre), ha rilevato: a) che il rigetto era stato argomentato dal Tribunale di sorveglianza in assenza di prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, dal momento che nel 2012 il Caso aveva commesso altri reati di carattere finanziario e di bancarotta; b) che, tuttavia, siffatta valutazione aveva carattere astratto, poiché era mancata un'analisi, sulla scorta del titolo accertativo del reato valutato, finalizzata a stabilire se la condotta, attiva o anche omissiva, avesse interessato il tempo successivo al periodo di riferimento: solo in questo caso, infatti, poteva trovare applicazione il principio secondo cui il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificarne retroattivamente il diniego, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione (Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 13/07/2020 Cc. (dep. 02/02/2021) Rv. 280435 - 01). 2. Con ordinanza del 23/06 — 05/07/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto nell'interesse del Caso, rilevando che, alla stregua della sentenza del 20/01/2017, che aveva condannato l'imputato per i reati dei quali si discute, mentre le condotte distrattive e di occultamento del patrimonio erano risalenti ad epoca non successiva al 2009, quelle concernenti la bancarotta documentale erano intervenute anche in epoca coeva o successiva al 2010, ossia ai periodi detentivi interessati. Queste ultime, infatti, erano consistite nella omessa redazione del bilancio successivo a quello dell'anno 2007 e nella mancata consegna del libro giornale, del registro iva e del registro delle fatture emesse per le annualità comprese tra il 2007 e il 2012. Pertanto, alla luce della gravità delle condotte, comprovata dall'entità della pena irrogata, e della vicinanza delle stesse con i menzionati periodi detentivi, doveva ritenersi che non si fosse realizzata, nel periodo in osservazione, la partecipazione del Caso all'opera rieducativa finalizzata al suo recupero sociale.3. Nell'interesse del Caso viene proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 54 della I. 354/1975 e dell'art. 216 I. fall. Si rileva: a) che la condotta attribuita al Caso era stata valutata alla stregua di un reato permanente e non come delitto a consumazione istantanea; b) che il Tribunale, trascurando di occuparsi della concreta condotta posta in essere dal Caso, non aveva individuato il momento esatto in cui si sarebbe verificata l'omissione, in tal modo disattendendo le indicazioni della sentenza di annullamento con rinvio; c) che, peraltro, proprio perché successivamente al 2007 il Caso non aveva depositato i bilanci di esercizio, doveva ritenersi - alla stregua dell'interpretazione più favorevole al reo - che egli non avesse formato o tenuto la contabilità dal gennaio 2008 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, per l'assorbente ragione che l'accertamento operato dai giudici di merito è razionalmente fondato sul persistente dovere dell'imprenditore di procedere alla redazione delle registrazioni contabili sino al momento della dichiarazione di fallimento (o all'anteriore momento - non rilevante nel caso di specie - della formale cessazione dell'attività di impresa: Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 0), con la conseguenza che la sottrazione, occultamento o distruzione antecedenti a tale dichiarazione non avrebbero fatto venir meno il dovere di procedere alla loro ricostituzione e alla loro tenuta sino alla data della sentenza dichiarativa e di adempiere all'obbligo di consegnarle al curatore. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23
Sentenza Cassazione n. 10709/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris