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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34438/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28386/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Cordova - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1139/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, depositata il 26 giugno 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Pescara dichiarò la inefficacia nei confronti dell'attrice: (a) dell'atto per notar Bonpadre del 27 luglio 2004 con cui [OSCURATO:PERSONA] donava al figlio [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo sito in Roma, viale Alessandrino; (b) dell'atto per notar Bissantini del 30 novembre 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a favore di [OSCURATO:PERSONA] all'usufrutto su un immobile ad uso abitativo sito in Roma, viale Alessandrino; (c) dell'atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] donava a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/2 del diritto di usufrutto su immobili siti in [OSCURATO:PERSONA].

2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dalle parti soccombenti.

3. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo lamenta, per violazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia [...] rappresentato dall'anteriorità della dismissione dei beni rispetto al sorgere del credito».

Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza, con argomentazione illogica e contraddittoria, ha disatteso il motivo di appello con cui, per inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, era stato dedotto che il giudice di prime cure aveva accolto una domanda diversa da quella formulata dall'attore, ritenendo la posteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito a fronte dell'allegazione attorea della anteriorità degli stessi. r.g. n. 2 2 Cons. e

1.1. La censura è inammissibile, siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nel giugno 2019, e quindi nella vigenza del disposto dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. come riformato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modifica che ha espunto dal novero delle ragioni di impugnazione di legittimità la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», sostituita dalla possibilità di dedurre l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Siffatto vizio motivazionale, nella trascritta nuova formulazione, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l'anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez.

U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053).

Alterazioni motivazionali nemmeno adombrate dal ricorrente.

Soltanto per completezza espositiva, si rileva come il percorso argomentativo seguito nella gravata pronuncia appaia improntato a logicità e coerenza, in quanto, attraverso una compiuta esegesi degli scritti difensivi dell'attore in revocatoria, ravvisa una chiara ed univoca allegazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto agli atti attinti dalla revocatoria, giungendo così ad escludere la sussistenza del vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante. r.g. n. 2 2S19 3 Cons. e t. [OSCURATO:PERSONA]

2. Con il secondo motivo, si prospetta, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello fondato la decisione su fatti nuovi dedotti per la prima volta in appello senza delibare sulla relativa eccezione di inammissibilità e per aver omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del credito originariamente dedotto ed all'estraneità «della fattispecie penale dal giudizio civile».

2.1. La doglianza è infondata.

Esaminando puntualmente la contestazione, formulata da parte appellante, sull'esistenza di un credito tutelabile con la revocatoria, la Corte di appello, senza alcuna omissione, ha ritenuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità di un diritto di credito, avente ad oggetto la restituzione alla stessa della quota di pertinenza sulla maggiore somma liquidata ai Marino a titolo di indennità di esproprio, somma di cui [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriata.

In tal guisa ragionando, la sentenza impugnata ha individuato il medesimo presupposto dell'azione revocatoria già riconosciuto nella decisione di prime cure; e l'ulteriore rilievo, nella sentenza operato, circa la esposizione della Marino ad un'azione di ripetizione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] non immuta la natura né incide sulla ragione causale del credito tutelando, valendo soltanto a corroborare ed evidenziare la persistenza dell'interesse alla salvaguardia di detto credito con il rimedio contemplato dall'art. 2901 cod. civ..

Alcuna pronuncia su domanda nuova può quindi ravvisarsi.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Le spese del grado seguono la soccombenza.

5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 19 4 Cons. st. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida= ~1:Q=3:=EITI:Lurtcurrentei, in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei; ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28386/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Cordova - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - Avverso la sentenza n. 1139/2019 della [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, depositata il 26 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. esperita da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Pescara dichiarò la inefficacia nei confronti dell'attrice: (a) dell'atto per notar Bonpadre del 27 luglio 2004 con cui [OSCURATO:PERSONA] donava al figlio [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile ad uso abitativo sito in Roma, viale Alessandrino; (b) dell'atto per notar Bissantini del 30 novembre 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] rinunciava a favore di [OSCURATO:PERSONA] all'usufrutto su un immobile ad uso abitativo sito in Roma, viale Alessandrino; (c) dell'atto per notar [OSCURATO:PERSONA] del 7 luglio 2006 con cui [OSCURATO:PERSONA] donava a [OSCURATO:PERSONA] la quota di 1/2 del diritto di usufrutto su immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]. 2. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l'appello interposto dalle parti soccombenti. 3. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo lamenta, per violazione dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., «motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia [...] rappresentato dall'anteriorità della dismissione dei beni rispetto al sorgere del credito». Ad avviso del ricorrente, la gravata sentenza, con argomentazione illogica e contraddittoria, ha disatteso il motivo di appello con cui, per inosservanza del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, era stato dedotto che il giudice di prime cure aveva accolto una domanda diversa da quella formulata dall'attore, ritenendo la posteriorità degli atti dispositivi rispetto al sorgere del credito a fronte dell'allegazione attorea della anteriorità degli stessi. r.g. n. 2 2 Cons. e 1.1. La censura è inammissibile, siccome diretta avverso una sentenza pronunciata nel giugno 2019, e quindi nella vigenza del disposto dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. come riformato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modifica che ha espunto dal novero delle ragioni di impugnazione di legittimità la «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», sostituita dalla possibilità di dedurre l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Siffatto vizio motivazionale, nella trascritta nuova formulazione, va inteso, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l'anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., Sez. U, 22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Alterazioni motivazionali nemmeno adombrate dal ricorrente. Soltanto per completezza espositiva, si rileva come il percorso argomentativo seguito nella gravata pronuncia appaia improntato a logicità e coerenza, in quanto, attraverso una compiuta esegesi degli scritti difensivi dell'attore in revocatoria, ravvisa una chiara ed univoca allegazione dell'anteriorità del sorgere del credito rispetto agli atti attinti dalla revocatoria, giungendo così ad escludere la sussistenza del vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante. r.g. n. 2 2S19 3 Cons. e t. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con il secondo motivo, si prospetta, quale error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello fondato la decisione su fatti nuovi dedotti per la prima volta in appello senza delibare sulla relativa eccezione di inammissibilità e per aver omesso di pronunciare sul motivo di impugnazione relativo all'inesistenza del credito originariamente dedotto ed all'estraneità «della fattispecie penale dal giudizio civile». 2.1. La doglianza è infondata. Esaminando puntualmente la contestazione, formulata da parte appellante, sull'esistenza di un credito tutelabile con la revocatoria, la Corte di appello, senza alcuna omissione, ha ritenuto in capo a [OSCURATO:PERSONA] la titolarità di un diritto di credito, avente ad oggetto la restituzione alla stessa della quota di pertinenza sulla maggiore somma liquidata ai Marino a titolo di indennità di esproprio, somma di cui [OSCURATO:PERSONA] si era indebitamente appropriata. In tal guisa ragionando, la sentenza impugnata ha individuato il medesimo presupposto dell'azione revocatoria già riconosciuto nella decisione di prime cure; e l'ulteriore rilievo, nella sentenza operato, circa la esposizione della Marino ad un'azione di ripetizione ad opera di [OSCURATO:PERSONA] non immuta la natura né incide sulla ragione causale del credito tutelando, valendo soltanto a corroborare ed evidenziare la persistenza dell'interesse alla salvaguardia di detto credito con il rimedio contemplato dall'art. 2901 cod. civ.. Alcuna pronuncia su domanda nuova può quindi ravvisarsi. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del grado seguono la soccombenza. 5. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 19 4 Cons. st. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida= ~1:Q=3:=EITI:Lurtcurrentei, in euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei; ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1
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