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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22557/2026

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ANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto, con riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è manifestamente infondato; difatti il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I1aIia [OSCURATO:PERSONA] •¦•¦ DEPOSI:[OSCURATO:PERSONA] 2026 ti nO.9 litnizio4 t.aiiS Menzt S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Firenze che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di furto, con riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, non è manifestamente infondato; difatti il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 3 - 4 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] I1aIia [OSCURATO:PERSONA] •¦•¦ DEPOSI:[OSCURATO:PERSONA] 2026 ti nO.9 litnizio4 t.aiiS Menzt S
Sentenza Cassazione n. 22557/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris