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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 12142/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27063/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, la prima rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA n. 712/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma,il 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27063/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, la prima rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure difende sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA n. 712/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma,il 04/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris