CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 31445/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
11/11/2025 della Corte di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ausiello, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato.udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Maresca, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore del ricorrente[OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento delprovvedimento impugnato;udite le conclusioni dei difensori della ricorrente[OSCURATO:PERSONA], Avv.ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA], a mezzo deli rispettivi difensori, propongono ricorso percassazione avverso la sentenza dell’11 novembre 2025 con la quale la Corte diAppello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 30 ottobre2018, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], li ha condannati in relazione al reato dicui all’art. 640 cod. pen.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, deduceviolazione degli artt. 546, 597, 603 cod. proc. pen., omessa valutazione di provadecisiva e carenza di motivazione con riguardo alla richiesta di rinnovazioneistruttoria.La Corte territoriale, omettendo di indicare le ragioni della loro eventualeirrilevanza, avrebbe ignorato i documenti sanitari e gli accertamenti strumentaliprodotti dalla difesa che, a giudizio del ricorrente, dimostrerebbero la sussistenzadella grave patologia visiva da cui sarebbe affetto il ricorrente fin dal 2000, conconseguente carenza di motivazione in relazione ad una prova decisiva.I giudici di appello, inoltre, avrebbero erroneamente qualificato la periziarichiesta dalle difese come atto esplorativo ed irrilevante senza esplicitareadeguatamente le argomentazioni poste a fondamento di tale affermazione esenza tenere conto che l’accertamento scientifico richiesto avrebbe permesso diaccertare se i comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria fosserocompatibili o meno con la condizione di cecità posta a fondamento dellacondizione di invalidità in esame.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazionedell’art. 2 della legge 138/2001 nonché contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione con riguardo alla sussistenza del reato di truffa.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna esclusivamente sulla ritenutaincompatibilità tra i comportamenti dell’imputato così come osservati dagliinquirenti e lo stato di cecità assoluta riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e,quindi, su una valutazione meramente empirica ed indiziaria che non terrebbeconto della definizione tecnico-normativa contenuta nell’art. 2 della legge138/2001.La difesa ha evidenziato come tale norma non identifichi la cecità con l’assolutaincapacità di orientamento e movimento ma individui tre categorie clinichefondate su parametri medici oggettivi (totale mancanza di vista, percezione delmoto della mano, residuo perimetrico inferiore al 3%) il cui accertamentoavrebbe dovuto essere effettuato mediante strumenti scientifici specialistici.È stato, in particolare, rimarcato come il consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA] abbiaspiegato che per visus si intende esclusivamente l’unità visiva centrale e chealcuni pazienti mantengono il campo visivo periferico pur avendo una macchianera davanti all’occhio che impedisce loro di vedere ciò che fissano davanti a sé.Tale permanenza del campo visivo permetterebbe quindi a tali soggetti diorientarsi nei movimenti nello spazio e di svolgere, con limitata autonomia,determinate azioni della vita quotidiana, soprattutto in luoghi familiari ocomunque conosciuti dal soggetto.La motivazione sarebbe, peraltro, contraddittoria e manifestamente illogicaladdove i giudici hanno valutato la medesima situazione fattuale (soggettoarrivato ad una condizione di cecità in età adulta e quindi capace di svolgerecondannando XXXXXXXXXXXXXXXXXed assolvendo [OSCURATO:PERSONA].4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta vizio dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio inmisura superiore al minimo edittale.La Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare apoditticamente lacongruità della pena irrogata dal primo giudice senza indicare gli elementi cherendevano necessaria una pena superiore al minimo previsto dalla normaincriminatrice e senza tenere conto degli elementi favorevoli ad una mitigazionedella stessa quali l’incensuratezza, l’età avanzata e la condizione comunquepatologica in cui versava la vittima, così impedendo alla difesa di comprendere ilpercorso logico-argomentativo seguito dai giudici di merito nella concretaapplicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.5. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce omessa valutazione diprova decisiva nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione con riferimento sia al rigetto della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale sia all’affermazione della sua responsabilità per ilreato di truffa.La Corte territoriale avrebbe confermato il giudizio di responsabilità medianteuna motivazione meramente apparente ed apodittica, omettendo di confrontarsicon le specifiche deduzioni difensive e, in particolare, con la prova ritenutadecisiva costituita dai risultati dell’esame denominato PEV, dai qualiemergerebbe l’assenza di connessioni neurali tra la cornea ed il nervo ottico delricorrente, senza fornire alcuna adeguata giustificazione in ordine alla rilevanzadi tale dato.La difesa evidenzia che l’esame PEV non richiede la collaborazione del paziente eche, proprio per tale ragione, sarebbe connotato da particolare attendibilità edoggettività scientifica.La difesa sottolinea, in proposito, che tutti i consulenti avrebbero concordementeaffermato come i soggetti non vedenti sviluppino capacità propriocettivesuperiori a quelle dei normovedenti, tali da consentire loro di orientarsi nellospazio con una certa disinvoltura. Ne conseguirebbe che i comportamentidell’accertamento dell’effettiva capacità visiva, diversamente da quantosostenuto dai giudici di merito sulla base di valutazioni empiriche e prive diadeguato fondamento scientifico.In tale prospettiva, sarebbe altresì scientificamente infondata l’affermazionecontenuta nella sentenza impugnata secondo cui l’accertamento della cecità puòessere effettuato esclusivamente mediante esami o test presupponenti lanecessaria collaborazione attiva del paziente; i giudici di merito avrebbero, inproposito,travisato le dichiarazioni rese dai consulenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualiavevano invece indicato l’esistenza di accertamenti strumentali, quali i PEV,idonei a fornire risultati immuni da eventuali condotte simulatoriedell ’esaminato..Il ricorrente deduce, inoltre, che la Corte di appello avrebbe omesso qualsiasivalutazione della deposizione del consulente [OSCURATO:PERSONA], il quale ha affermato chel’esame PEV del ricorrente aveva dimostrato una totale assenza di visus,rilevando la mancanza di risposta al segnale proveniente dalla retina e diretto aicentri cerebrali.La motivazione sarebbe, inoltre, affetta da insanabile contraddittorietà logica,poiché la Corte territoriale, pur riconoscendo l’effettiva sussistenza dellepatologie oculari del ricorrente, avrebbe escluso l’esistenza di un deficit visivoassoluto e invalidante, nonostante tale condizione risultasse certificata dagli entipubblici competenti. La sentenza impugnata non spiegherebbe, infatti, in qualemodo possa conciliarsi l’accertata presenza di patologie comportanti la perditadella vista con l’esclusione della corrispondente menomazione invalidante,limitandosi a valorizzare dati empirici desunti dalle osservazioni della poliziagiudiziaria, il cui significato sarebbe, secondo la prospettazione difensiva,quantomeno ambiguo.Da ultimo, il ricorrente censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoriamediante espletamento di una perizia medico-legale, finalizzata ad accertare lacompatibilità dei comportamenti osservati dagli investigatori con le patologiedalle quali egli sarebbe affetto, come documentate dalle certificazioni medicheacquisite agli atti, deducendo che anche su tale richiesta la Corte distrettualeavrebbe reso una motivazione meramente apparente.6. Con l’unico motivo di ricorso, XXXXXXXXXXXXX deduce violazione dell’art.190 cod. proc. pen., omessa valutazione di prova decisiva nonché carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alrigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale edall’affermazione della sua penale responsabilità.La difesa premette che la ricorrente è affetta da cecità progressiva fin dal marzo2008, percependo ininterrottamente, sin dal 2008, l’indennità spettante ai ciechiassoluti, trattamento che -anche dopo la piena discovery degli atti di indagineacquisiti nel presente procedimento- è stato confermato sia dalla Commissionemedica per l’accertamento dell’invalidità civile sia dal giudice civile, il quale, nelgiudizio promosso nei confronti dell’INPS per il riconoscimento delle relativeprovvidenze assistenziali, ha accolto le domande della ricorrente sulla base, tral’altro, dell’esame strumentale PEV.Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata sarebbe affetta dainsanabile contraddittorietà, poiché, dopo avere affermato che l’accertamentodella cecità deve fondarsi sulla verifica della compatibilità tra il visus dichiarato ele condizioni anatomiche e funzionali dell’organo visivo, la Corte territorialeavrebbe escluso la centralità dell’indagine medico-scientifica sulle effettivecondizioni dell’apparato oculare, attribuendo valore determinante, ai finidell’accertamento dello stato di cecità assoluta, al raffronto tra le dichiarazionirese dalla paziente ed i comportamenti osservati dagli appartenenti alla poliziagiudiziaria nel corso delle attività investigative.I giudici di appello avrebbero, inoltre, trascurato che l’accertamento dello statusdi cieco assoluto è disciplinato da criteri medico-legali normativamentepredeterminati ed applicati dalle competenti commissioni mediche pubbliche. Lanormativa vigente, infatti, qualifica come ciechi assoluti i soggetti affetti datotale mancanza della vista in entrambi gli occhi, coloro che percepisconoesclusivamente ombre, luci ovvero il movimento della mano e quelli con residuoperimetrico binoculare inferiore al tre per cento.L’accertamento richiede, pertanto, la valutazione del visus, l’esame del campovisivo mediante campimetria e la verifica della coerenza clinica tra la patologiaoculare riscontrata e la perdita funzionale della vista, senza attribuire alcunarilevanza all’osservazione dei comportamenti quotidiani del paziente, attività che,peraltro, non rientra nelle competenze delle commissioni deputate alriconoscimento dell’invalidità.La difesa deduce, conseguentemente, che la Corte distrettuale avrebbe fondato ilgiudizio di responsabilità esclusivamente sulle osservazioni compiute daglioperanti, senza richiamare alcun criterio scientifico né confrontarsi con levalutazioni dei consulenti tecnici, i quali avrebbero evidenziato comel’accertamento della cecità assoluta non possa prescindere dagli specifici esamiclinici e strumentali previsti dalla disciplina di settore.La ricorrente censura il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria,sostenendo che l’analisi della documentazione sanitaria acquisita, dellecertificazioni mediche e degli esami strumentali eseguiti avrebbe consentito alperito di ricostruire la storia clinica della paziente, di accertare con metodoscientifico la patologia dalla quale la ricorrente è affetta e di verificare lacompatibilità dei comportamenti osservati dagli investigatori con la condizionepatologica documentata.La motivazione sul punto sarebbe meramente apparente, non avendo la Corteterritoriale spiegato per quali ragioni la perizia richiesta non sarebbe stata idoneaad accertare la compatibilità tra i comportamenti descritti nei verbali diosservazione e lo stato di cecità assoluta della ricorrente, limitandosi adaffermarne apoditticamente l’inutilità in rapporto al quadro processuale.La difesa evidenzia, in particolare, che l’accertamento peritale avrebbeconsentito di verificare se la ricorrente, nel periodo compreso tra il 2008 ed il2013, avesse sviluppato capacità di compensazione sensoriale, valorizzando ilresiduo visivo e gli altri sensi nello svolgimento delle ordinarie attivitàquotidiane, quali, ad esempio, la preparazione del caffè e le ulteriori condotteosservate dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, senza che ciò risultasseincompatibile con la condizione di cecità assoluta riconosciuta ai sensi dellanormativa vigente in relazione alla grave maculopatia dalla quale la stessa èaffetta.Viene, in proposito, rappresentato che tale patologia, pur determinando laperdita della visione centrale per effetto della compromissione della macula,consente la conservazione di un residuo di visione periferica, la cui efficienzavaria in relazione alle condizioni di luce, di spazio e dell’ambiente circostante. Daciò deriverebbe la possibilità per la paziente di orientarsi e di compiereautonomamente talune attività quotidiane, pur permanendo una gravecompromissione funzionale della capacità visiva.7. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione dell’art.640 cod. pen. e dell’art. 2 legge 382/1970, omessa valutazione di provadecisiva, travisamento della prova nonché carenza, contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione, con riferimento sia al rigetto della richiesta dirinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante perizia medico-legale, siaall’affermazione della responsabilità penale.La difesa evidenzia che la documentazione acquisita e le prove dichiarativedimostrerebbero come il ricorrente sia affetto da glaucoma congenito bilaterale eche, proprio in ragione di tale patologia, avrebbe frequentato fin dall’infanzia lascuola per ciechi Colosimo di Napoli, ove riceveva una formazione specifica persoggetti non vedenti, conseguendo la licenza media e il diploma di centralinista.Tale percorso educativo avrebbe consentito al ricorrente di acquisire un grado diautonomia personale idoneo a condurre una vita ordinaria senza il costanteausilio di terzi.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo esclusivo allecondotte osservate dagli investigatori nel corso delle indagini, ritenuteincompatibili con la condizione di cieco assoluto, senza tuttavia considerare chel’esame PEV aveva accertato l’assenza di capacità visiva del ricorrente e,conseguentemente, lo status di cieco assoluto. Tale condizione, inoltre, sarebbestata ripetutamente confermata anche in occasione delle successive visite direvisione, concluse con esito favorevole quanto al riconoscimento dello stato diinvalido civile da parte della competente commissione partenopea.La motivazione impugnata sarebbe, altresì, carente nella parte in cui omette diindividuare gli artifici e raggiri mediante i quali il ricorrente avrebbe indotto inerrore la commissione medica per gli invalidi civili in ordine alla sussistenza dellostatus di cieco assoluto.La difesa censura, infine, il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale mediante perizia medico-legale, rimarcando come la Cortedistrettuale abbia fondato tale decisione su argomentazioni apodittiche econgetturali. Il consulente nominato, infatti, avrebbe potuto verificare laconcreta compatibilità delle capacità dimostrate dal ricorrente nello svolgimentodelle attività quotidiane con la nozione normativa di cieco assoluto, accertando leeffettive condizioni patologiche dell’imputato e la loro incidenza sulla possibilitàdi compiere gli atti di ordinaria amministrazione.8. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 32-ter, 640-ter cod. pen. nonché della legge 190/2012, censurando il rigetto della richiestadi revoca della confisca per equivalente disposta nei suoi confronti.La difesa sostiene che, in applicazione del principio del favor rei, la misuraablativa prevista dalla legge 190 del 2012 non avrebbe potuto trovareapplicazione nel caso di specie, poiché il reato contestato, qualificato come aconsumazione prolungata, avrebbe avuto inizio in epoca anteriore all’entrata invigore della novella, protraendosi successivamente attraverso la percezione deisingoli ratei mensili del beneficio.In via subordinata, il ricorrente chiede la revoca della confisca limitatamente allesomme percepite negli anni per i quali il reato si sarebbe estinto per prescrizioneanteriormente all’esercizio dell’azione penale.9. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 133 e 62-biscod. pen. nonché vizio di motivazione, in relazione al mancato riconoscimentodella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestataaggravante.La Corte territoriale avrebbe confermato la statuizione del primo giudicemediante argomentazioni meramente assertive e clausole di stile, omettendo divalutare gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa, con particolare riguardoalla personalità del ricorrente e al suo comportamento processuale, cheavrebbero giustificato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuantigeneriche.10. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 640 cod. pen. e 2 della legge n.138 del 2001, omessa valutazione di una prova decisiva nonché carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione sia al rigettodella richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale sia all’affermazionedella sua responsabilità penale.La documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, unitamente alle conclusionidel consulente [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dimostrato come la ricorrente sia affetta dacecità nei termini previsti dall’art. 2 della legge n. 138 del 2001.La Corte di appello avrebbe invece erroneamente ritenuto che possa qualificarsicieco totale soltanto il soggetto completamente privo di residuo visivo,valorizzando gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria che avevaosservato la ricorrente nello svolgimento di ordinarie attività quotidiane edaffermando che la donna avrebbe tratto in inganno gli organi competenti allaconcessione dell’indennità di invalidità circa il proprio stato di non vedente.Tale conclusione non terrebbe conto del dato normativo, poiché l’art. 2 dellalegge n. 138 del 2001 contempla tre distinte condizioni cliniche idonee aintegrare lo status di cieco totale, costituite dalla totale mancanza della vista,dalla mera percezione del moto della mano e dal residuo perimetrico binoculareinferiore al tre per cento.La difesa censura, inoltre, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui lacecità assoluta sarebbe accertabile esclusivamente mediante esami chepresuppongono la collaborazione del paziente, deducendo il travisamento delledichiarazioni rese dal consulente [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, infatti, avrebbe chiaritoche, accanto alle valutazioni “a sorpresa”, esistono accertamenti scientificamentevisiva.Inoltre, il consulente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe evidenziato che la ricorrente, sottoposta atale esame, era risultata affetta da cecità totale conseguente a una maculopatiacon grave compromissione delle strutture neuro-sensoriali di entrambi gli occhi.La sentenza impugnata si porrebbe, pertanto, in contrasto con il principiosecondo cui il giudice di merito non può disattendere le conclusioni di unaccertamento tecnico-scientifico sulla base di personali valutazioni o conoscenze,dovendo fondare l’eventuale dissenso su dati processuali di analoga naturascientifica.Nel caso di specie, la Corte territoriale non avrebbe indicato né le diverseacquisizioni tecniche poste a fondamento del proprio convincimento né le ragioniper le quali la perizia richiesta dalla difesa dovesse ritenersi superflua.La motivazione sarebbe, infine, contraddittoria e manifestamente illogica nellaparte in cui avrebbe valutato in modo diametralmente opposto la medesimasituazione fattuale, condannando la XXXXXXXX e assolvendo l’imputataXXXXXXXXXXXX11. La ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Cappiello, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di truffa.La difesa si duole del fatto che la Corte di merito non si sia confrontata con ladocumentazione acquisita agli atti, dalla quale emergerebbe che la domandadiretta al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento era statainizialmente rigettata dalla [OSCURATO:PERSONA] di prima istanza e successivamenteaccolta, in sede di riesame, sulla base della sola documentazione sanitaria.Secondo la prospettazione difensiva, la mera produzione di documentazionemedica non sarebbe di per sé sufficiente a integrare il dolo del delitto di truffa,tanto più che la certificazione prodotta dalla ricorrente non conterrebbe alcuna12. Con il primo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione degli artt. 640 cod. pen., 125, 192, 546 e603 cod. proc. pen., omessa valutazione di una prova decisiva nonché vizio dimotivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale ed all’affermazione della responsabilità penale.La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le prove dichiarative edocumentali favorevoli alla ricorrente, senza neppure esplicitare le ragioni dellaloro ritenuta irrilevanza.Parimenti, non avrebbe fornito adeguata motivazione in ordine al rigetto dellarichiesta di rinnovazione istruttoria mediante espletamento di una periziamedico-legale finalizzata ad accertare la compatibilità tra i comportamentiosservati dagli investigatori e le patologie della vista dalle quali la ricorrenterisulta affetta.Secondo la ricorrente, il rigetto della richiesta sarebbe stato fondato su unpercorso argomentativo basato su valutazioni meramente personali, con le qualiil giudice si sarebbe sostituito agli esperti della materia, disattendendo icontributi tecnico-scientifici offerti dai consulenti di parte senza dare conto delleragioni del dissenso e limitandosi ad affermare, in modo apodittico, l’irrilevanzadell’accertamento peritale richiesto.Ne sarebbe derivata la violazione del principio del contraddittorio nelprocedimento di acquisizione della prova e del diritto delle parti a unaccertamento fondato su criteri scientifici, con possibilità di interloquire sullarelativa attendibilità della decisione.La Corte di merito avrebbe inoltre omesso di valutare la prova decisiva costituitadalle dichiarazioni del consulente [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che icomportamenti osservati nella ricorrente erano pienamente compatibili con unacondizione di cecità assoluta, precisando che tale patologia non impedisce alsoggetto di muoversi autonomamente all’interno dell’abitazione, preparare uncaffè, salire e scendere le scale, vestirsi senza assistenza e percepire l’arrivo diun’autovettura orientando il capo verso la direzione di provenienza della stessa.La motivazione sarebbe altresì contraddittoria e manifestamente illogica nellaparte in cui la Corte territoriale avrebbe formulato valutazioni difformi inrelazione alla medesima situazione fattuale, condannando la ricorrente eassolvendo l’imputata [OSCURATO:PERSONA].Sotto altro profilo, la sentenza impugnata sarebbe del tutto carentenell’individuazione degli artifici e raggiri mediante i quali la ricorrente avrebbeindotto in errore la [OSCURATO:PERSONA] medica invalidi civili circa il proprio status dicieco assoluto.13. La ricorrente, con il secondo motivo del ricorso a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonsignore, deduce violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. nonché carenzadi motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.La difesa deduce che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione delprimo giudice mediante argomentazioni meramente assertive e clausole di stile,omettendo di prendere in considerazione gli elementi favorevoli che avrebberogiustificato un più incisivo temperamento del trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi con cui tutti i ricorrenti deducono l’apparenza della motivazione concui la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di rinnovazione dibattimentalesono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.1.1. Deve, preliminarmente, osservarsi che i giudici di merito, con motivazioniconformi, hanno ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di truffa e,conseguentemente, affermato la penale responsabilità dei ricorrentiesclusivamente sulla base della ritenuta incompatibilità tra i comportamenti daglistessi tenuti nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane - quali accertatidalla polizia giudiziaria nel corso dei servizi di osservazione eseguiti durante leindagini preliminari - e le condizioni patologiche rappresentate dagli imputati agliorgani competenti, ritenute dalla [OSCURATO:PERSONA] idonee a giustificare ilriconoscimento dello status di cieco assoluto previsto dall’art. 2 della legge n.138 del 2001.Secondo la ricostruzione recepita nelle pronunce di merito, gli accertamentieseguiti dalla polizia giudiziaria avrebbero dimostrato che i ricorrenti, puressendo effettivamente affetti da patologie oculari, conservavano significativecapacità visive, non riconducibili alle ordinarie abilità compensative che i soggettinon vedenti possono sviluppare negli anni mediante l’utilizzo degli altri sensi.Tale conclusione è stata fondata sul rilievo che le condotte emerse dalle provedichiarative e documentali acquisite nel giudizio di primo grado risulterebbero deltutto incompatibili con la dedotta totale assenza della funzione visiva.Muovendo da tale presupposto, le sentenze di merito hanno ritenuto che dettaincompatibilità fosse idonea a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, chegli imputati avessero fraudolentemente conseguito il riconoscimento dello statusdi cieco assoluto e le conseguenti prestazioni assistenziali, inducendo in errore laCommissione competente per il riconoscimento dell’invalidità civile circa leeffettive condizioni anatomiche e funzionali dei rispettivi apparati visivi e, inparticolare, circa la pretesa totale assenza di capacità visiva.1.2. Ciò detto deve essere ribadito che anche in presenza di c.d. “doppiaconforme”, permane in capo al giudice del gravame l’obbligo di rendere unamotivazione effettiva, puntuale e analitica su ciascun profilo devoluto (Sez. 3, n.38478 dell’11/06/2019, Salomone, Rv. 276753-01;Sez. 2, n. 18404 del05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406–01; da ultimo Sez. 1, n. 27746 del03/04/2025, Cancelmo, non massimata).Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, unamotivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa delle risultanzeprocessuali, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalladifesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base deglielementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residueipotesi alternative.Di conseguenza, integra un’ipotesi di motivazione meramente apparente, tale daridondare nella violazione di legge, il provvedimento che si limiti a rigettare unmotivo di appello senza procedere ad una compiuta, argomentata e complessivavalutazione delle deduzioni difensive né alla loro puntuale confutazione, allorchéesse siano assistite dal necessario grado di specificità. Una simile modalitàmotivazionale, infatti, si traduce in un inammissibile svuotamento delle garanzieproprie del doppio grado di giudizio, risolvendosi in una risposta solo formale allecensure devolute con l’impugnazione.Deve, pertanto, ritenersi meramente apparente anche la motivazione che, afronte di specifiche censure formulate con i motivi di gravame, si limiti adisattenderle mediante formule di stile, affermazioni apodittiche o enunciazioniprive di effettiva capacità dimostrativa. Ricorre, infatti, tale vizio ogniqualvolta ilpercorso argomentativo si risolva in una giustificazione soltanto apparente e,nella sostanza, inesistente, per avere il giudice dell’impugnazione omesso diesplicitare le ragioni dell’infondatezza, dell’irrilevanza ovvero della superfluitàdelle deduzioni difensive, così sottraendosi all’obbligo di un effettivo confrontocon le questioni devolute.A proposito di tali difetti motivazionali, deve essere ribadito che il principiodell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento delfatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alleconfutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese,sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenzaapparente (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290-01; Sez. 6,n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548-15).In altri termini, la replica che si pretende dal giudice di appello deve consistere inuna risposta ragionata e dialogica alle obiezioni critiche che individuino effettivelacune dell’accertamento o vizi oggettivamente rilevabili del percorsoargomentativo in primo grado: privilegiando, dunque, la dimensione sostanzialedell’argomentazione giudiziaria, inscindibilmente connessa con la funzionegiustificativa della motivazione, che impone al giudice di “dare le ragioni” delladecisione.1.3. Tutto ciò premesso, va posto in rilievo che le argomentazioni della sentenzadi primo grado erano state sottoposte a critica dagli odierni ricorrenti, conspecifiche deduzioni, che sono rimaste sostanzialmente prive di risposta.Gli appelli proposti dagli odierni ricorrenti contenevano contestazioni e critichepuntuali su tutti gli aspetti rilevanti ai fini del giudizio sulla responsabilità deisingoli imputati in ordine ai reati rispettivamente contestati e sulla sussistenzadegli elementi costitutivi dei delitti di cui al capo di imputazione, deduzioni cheavrebbero imposto un'opera di rinnovato e approfondito confronto.In particolare, gli appellanti avevano specificamente richiamato il dispostodell’art. 2 della legge n. 138 del 2001, evidenziando come tale disposizionefornisca una definizione tecnico-normativa dello status di cieco assoluto, fondatasu criteri medico-legali oggettivi e non già sull’assoluta incapacità del soggetto diorientarsi o di compiere autonomamente qualsiasi attività della vita quotidiana.Le difese avevano, infatti, correttamente sottolineato che tale normaricomprende tre distinte categorie cliniche, individuate sulla base di parametrimedico-scientifici rigorosamente predeterminati, costituiti dalla totale mancanzadella vista in entrambi gli occhi, dalla mera percezione dell’ombra, della luce odel moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore e, infine, dallapercezione di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.Muovendo da tale premessa normativa, gli appellanti avevano censurato laricostruzione operata dai giudici di merito, rilevando come essa avesse, di fatto,identificato la nozione di cecità assoluta con la sola totale assenza della vista,trascurando le ulteriori ipotesi espressamente contemplate dal legislatore efondando il giudizio di responsabilità su un criterio meramente empirico, privo dibase scientifica, costituito dalla pretesa incompatibilità tra i comportamentiosservati dagli investigatori e lo status di cieco assoluto.Le difese avevano, inoltre, richiamato le conclusioni dei consulenti tecnici diparte, i quali avevano evidenziato come le condotte attribuite ai ricorrenti edocumentate dalla polizia giudiziaria risultassero pienamente compatibili con lecondizioni cliniche riconducibili alla seconda e alla terza categoria previstedall’art. 2 della legge n. 138 del 2001.Era stato, in particolare, rappresentato che le specifiche patologie oculari dallequali gli imputati erano affetti, pur comportando l’azzeramento del visus centralee, quindi, l’impossibilità di percepire gli oggetti collocati frontalmente, nonescludono necessariamente la permanenza di un residuo campo visivo periferico,idoneo a consentire, attraverso progressivi meccanismi di compensazionesensoriale e propriocettiva, l’orientamento nello spazio e lo svolgimento, sia purecon limitata autonomia, di talune ordinarie attività della vita quotidiana.Le difese dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA]eXXXXXXXX avevano, altresì, posto in rilievo che lacompetente [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento delle invalidità civili avevaconfermato, anche successivamente all’applicazione nei loro confronti dellamisura cautelare nell’ambito del presente procedimento, la sussistenza deipresupposti per il mantenimento dei benefici assistenziali già riconosciuti.Secondo la prospettazione difensiva, tale circostanza costituiva un elemento diparticolare rilievo, poiché deponeva in senso contrario all’ipotesi accusatoria dellafraudolenta simulazione delle condizioni invalidanti poste a fondamento dellerelative domande.Sulla base di tali articolate deduzioni, tutte sorrette da argomentazioni specifichee non manifestamente prive di consistenza logico-giuridica, gli appellantiavevano, quindi, richiesto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediantel’espletamento di una perizia.L’accertamento tecnico richiesto era finalizzato a verificare le patologie visivedalle quali gli imputati erano affetti all’epoca dei fatti nonché l’effettivo sviluppodelle capacità propriocettive e dei meccanismi di compensazione sensorialetipicamente riscontrabili nei soggetti non vedenti o gravemente ipovedenti,valorizzando l’eventuale residuo visivo periferico.La richiesta perizia avrebbe, inoltre, consentito di verificare, secondo criteriscientificamente accreditati, se i comportamenti osservati dagli investigatorifossero effettivamente incompatibili con le patologie poste a fondamento delriconoscimento dell ’ invalidità ovvero se, al contrario, r isultasserofisiologicamente compatibili con le condizioni cliniche degli imputati, così dasottoporre a verifica il presupposto fondamentale sul quale i giudici di meritoavevano fondato il giudizio di fraudolenza delle richieste assistenziali.1.4. La motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparentecon riguardo al motivo di appello con il quale gli imputati avevano richiesto larinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante espletamento di una periziamedico-legale.La Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’invocato accertamento peritale sulpresupposto che lo status di cieco assoluto non potrebbe essere verificatosecondo quanto riferito dagli stessi consulenti della difesa, le due componentiessenziali della funzione visiva –visus e campo visivo– sarebbero accertabiliesclusivamente mediante esami di natura soggettiva, dipendenti dallacollaborazione del soggetto esaminato.Tale affermazione, tuttavia, risulta formulata in termini meramente assertivi enon è accompagnata da alcun riferimento a studi, pubblicazioni scientifiche o datioggettivi idonei a dimostrare che tale assunto trovi effettivo riconoscimento nellacomunità scientifica di riferimento. La motivazione, pertanto, non rispetta i criterielaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di valutazione della provascientifica, secondo cui il giudice è tenuto a verificare criticamente l’affidabilitàdelle conoscenze tecnico-scientifiche utilizzate e il loro grado di condivisionenell’ambito della comunità scientifica (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini,Rv. 248943-04).La motivazione posta a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazionedibattimentale, oltre a caratterizzarsi per l’estrema sinteticità e per il suocontenuto sostanzialmente apodittico, omette del tutto di confrontarsi con lespecifiche deduzioni con cui gli appellanti avevano evidenziato comel’accertamento peritale fosse indispensabile per verificare la compatibilità tra icomportamenti osservati dalla polizia giudiziaria e le patologie poste afondamento del riconoscimento dell’invalidità. Né le ragioni del rigetto di talespecifica censura possono essere ricavate dal complessivo iter argomentativodella decisione impugnata, che rimane silente proprio sul punto decisivoprospettato dalla difesa.La decisività dell’accertamento richiesto emergeva chiaramente dalle allegazionidifensive. I consulenti di parte avevano, infatti, rappresentato che i soggetti nonvedenti sviluppano peculiari capacità propriocettive e meccanismi dicompensazione sensoriale, tali da consentire lo svolgimento in autonomia dinumerose attività quotidiane, sostenendo, sulla base di tali acquisizioni, lacompatibilità tra i comportamenti valorizzati dall’accusa e le patologie ocularidalle quali erano affetti gli imputati.Non rileva, in questa sede, stabilire se tale ricostruzione fosse o menocondivisibile nel merito. Ciò che assume carattere decisivo è che essa costituivauno specifico tema devoluto al giudice dell’impugnazione e che la sentenzaimpugnata non contiene alcuna effettiva valutazione al riguardo. La motivazionesi esaurisce, infatti, in proposizioni di carattere generale, estremamentesintetiche ed assertive, che non consentono di verificare se tali argomentazionisiano stati realmente esaminate e che non evidenziano alcun confronto con lepeculiarità del caso concreto e con le specifiche posizioni dei singoli imputati. Intal modo viene meno quella necessaria attività contro argomentativa che devecaratterizzare la decisione del giudice dell’impugnazione allorché rigetti lecensure formulate dall’appellante.Si trattava, peraltro, di profili che rivestivano evidente carattere decisivo ai finidella corretta ricostruzione del fatto e della verifica della sussistenza deglielementi costitutivi dei reati contestati, tanto più che la responsabilità degliimputati è stata affermata proprio sulla base della ritenuta incompatibilità tra icomportamenti documentati dalla polizia giudiziaria e le condizioni di cecitàriconosciute dagli organi amministrativi competenti.Parimenti carente si rivela la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale hadisatteso le conclusioni dei consulenti della difesa, i quali avevano ricondotto lacompatibilità dei comportamenti osservati ai noti meccanismi di compensazionesensoriale sviluppati dai soggetti affetti da gravi deficit visivi. La sentenzaimpugnata supera tali argomentazioni mediante considerazioni di carattereeminentemente empirico, prive di qualsiasi richiamo a dati scientifici oggettivi, astudi specialistici o a conoscenze validate dalla comunità scientifica, senzaspiegare per quali ragioni le prospettazioni tecniche offerte dai consulentidovessero ritenersi metodologicamente inattendibili o scientificamente infondate.In tal modo la Corte distrettuale ha omesso di verificare la validità scientifica deicriteri utilizzati dai consulenti di parte e delle tesi dagli stessi sostenute.Va, al riguardo, ribadito che il giudice di merito il quale intenda discostarsi dalleconclusioni del perito o del consulente tecnico è gravato da un particolarmenterigoroso onere motivazionale, dovendo esplicitare, attraverso un percorso logicocoerente e metodologicamente corretto, le ragioni per le quali ritiene didisattendere le valutazioni tecniche formulate, dando conto dell’affidabilità delleconoscenze scientifiche poste a fondamento della propria decisione (vedi Sez. 4,n. 17653 del 09/04/2026, Lucido, Rv. 289996 – 01).Parimenti, il giudizio di attendibilità o inattendibilità di una teoria scientificaprospettata dal perito o dal consulente tecnico deve essere formulato alla lucedegli studi che la sorreggono, delle basi fattuali sulle quali essi si fondano,dell’ampiezza, del rigore metodologico e dell’oggettività della ricerca, del gradodi conferma empirica ricevuto, della capacità esplicativa dell’elaborazione teorica,del consenso riscosso presso la comunità scientifica e dell’autorevolezza eindipendenza degli studiosi che l’hanno elaborata (Sez. 5 n. 1801 del16/11/2021, Riccardi, Rv. 282545 - 01).Si tratta di parametri valutativi del tutto assenti nella sentenza impugnata, neconsegue che le sintetiche ed assertive considerazioni poste dalla Corteterritoriale a fondamento del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale risultano del tutto avulse da un reale confronto con le articolatededuzioni difensive e danno luogo ad un apparato argomentativo soltantoapparente, sostanzialmente inesistente secondo i principi elaborati dallagiurisprudenza di legittimità richiamata nel paragrafo che precede. Ne deriva lafondatezza delle censure dedotte dai ricorrenti.Né tale carenza motivazionale può essere colmata in sede di legittimità medianteuna ricostruzione postuma del percorso argomentativo della decisione, fondatasulla selezione e sulla rivalutazione del materiale probatorio emergente dallesentenze di merito.Un simile procedimento comporterebbe, infatti, un’inammissibile sostituzione delgiudice di legittimità al giudice del merito nella ricostruzione del fatto, laddove ilsindacato demandato a questa Corte deve rimanere circoscritto alla verifica dellatenuta logico-giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.2. Le rilevate carenze motivazionali in ordine alla richiesta di rinnovazionedell’istruzione dibattimentale determinano la fondatezza degli specifici motivi diricorso proposti dagli imputati e impongono, in applicazione dei principi di dirittosopra richiamati, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altrasezione della Corte di Appello di Napoli, affinché proceda ad un nuovo esamedell’istanza formulata dalle difese.In sede di rinvio, il giudice di merito dovrà riesaminare la richiesta dirinnovazione istruttoria alla luce delle criticità evidenziate da questo Collegio,sviluppando un percorso argomentativo completo e coerente, fondato su un piùapprofondito scrutinio delle risultanze processuali. In tale prospettiva, saràchiamato a verificare, sulla base dello stato degli atti, se ricorrano i presuppostiper disporre una perizia diretta ad accertare (attraverso la compulsazione deglii comportamenti osservati dalla polizia giudiziaria fossero effettivamentecompatibili con le patologie che avevano costituito il presupposto delriconoscimento, da parte degli organi competenti, delle prestazioni assistenzialioggetto del presente giudizio.Tale rivalutazione dovrà essere condotta nel pieno rispetto dei principiermeneutici sopra enunciati, ferma restando la piena autonomia valutativa delgiudice del rinvio, il quale, all’esito del rinnovato esame, potrà motivatamenteconfermare la decisione già adottata ovvero pervenire ad una diversaconclusione.3. Tutti gli altri motivi di ricorso proposti dagli imputati sono assorbitidall’accoglimento dei motivi relativi alla mancata rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di Appello di Napoli.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.