CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 agosto 1971, avverso la sentenza del 13 dicembre 2024 della Corte d'appello di Potenza; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e l'accoglimento del terzo, con rideterminazione della pena in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Matera, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado; letta la memoria degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, che hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2024 la Corte d'appello di Potenza, decidendo sull'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] (costituita in relazione al reato di cui al capo A), in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Matera in data 4 dicembre 2019, ha ritenuto ‘))[OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui ai capi A, B, C ed E, e lo ha condannato alla pena finale, già ridotta per il rito prescelto, di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa. L'imputato è stato inoltre condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese processuali, governate secondo soccombenza. 1.1. Più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazione commessi con effrazione in Matera, tra il 16 ed il 28 aprile 2018, di cui uno consumato (capo A) ed alcuni tentati (capi B e C), nonché del reato di resistenza al pubblico ufficiale (capo E), per essersi dato alla fuga senza fermarsi all'alt intimatogli dalle forze di polizia subito dopo aver commesso il reato di cui al capo C, compiendo manovre tali da porre in pericolo l'incolumità di terze persone. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale si è sottratta al dovere, su di essa incombente, di sostenere il ribaltamento dell'esito assolutorio con una motivazione c.d. rafforzata. Più in particolare, l'affermazione di responsabilità, si osserva, è stata fondata unicamente su una lettura alternativa (e parziale) degli elementi di prova, che il Tribunale aveva invece posto a base del proscioglimento. La Corte territoriale, invece, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali il proprio percorso argomentativo sarebbe dotato di una forza persuasiva maggiore rispetto a quella propria della motivazione della sentenza annullata. In relazione al furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo A),la Corte d'appello, nel tentativo di superare gli argomenti svolti dal consulente di parte, si è limitata ad opporre una personale valutazionel circa la possibilità -negata appunto dal consulente - di custodire l'intera refurtiva nel trolley ripreso dai sistemi di video sorveglianza. Né la Corte ha considerato che dallo stesso portone dell'immobile in cui si trova l'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] uscirono due diversi soggetti, in due distinti momenti (quantunque ravvicinati) con al seguito sempre dei trolley, delle valigie e dei pacchi. 2In relazione, invece, al tentato furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo B) la Corte d'appello si è limitata a valorizzare il solo riconoscimento fotografico della persona offesa, peraltro incerto. Quanto, infine, al tentato furto nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (capo C)ila Corte d'appello ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla sola presenza dell'imputato nel comune di Matera il giorno del fatto, in assenza di ulteriori elementi di conferma (ed anzi in presenza di un elemento "negativo" quale l'esito dei rilievi dattiloscopici). 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di omessa motivazione, con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento avrebbe dovuto essere sostenuto da una specifica motivazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza a causa dell'erroneo calcolo della pena, in cui si è tenuto conto anche della contestazione di cui al capo D, per la quale invece è intervenuta assoluzione (p. 18 sentenza impugnata). Seguendo le stesse indicazioni della Corte territoriale, la pena complessivamente determinata ai sensi dell'art. 81 cod. pen. avrebbe dovuto essere pari, infatti, a dieci mesi di reclusione e non, invece, a dodici mesi. 2.4. Nell'interesse del ricorrente è stata depositata anche una memoria in cui, oltre a illustrare ulteriormente i motivi di ricorso, si è dedotta la violazione degli artt. 111 e 27 Cost., 6 CEDU, 533 cod. proc. pen., lamentando che la Corte d'appello non ha valutato le prove secondo il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, e senza procedere alla rinnovazione istruttoria, quantomeno in relazione alla nomina di un perito. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al terzo motivo. Allo scrutinio dei motivi di ricorso è utile premettere che il termine di prescrizione dei reati per cui si procede non è ancora decorso alla data della presente decisione. I fatti per cui si procede risultano commessi tra il 16 ed il 28 aprile 2018. Il termine di' prescrizione è pari ad anni 6, aumentato ad anni 7 e mesi 6, per effetto degli atti interruttivi. Nel computo del termine, per i reati di cui ai capi A, B e C, non può infatti tenersi in considerazione l'aggravante ad effetto speciale, la cui sola contestazione non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 327632 del 30/05/2019, Calò, Rv. 276519 - 01, in un caso in cui il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio). Questo termine, in scadenza tra il 16 ed il 28 ottobre 2025, è stato però sospeso dal 9 febbraio 2024 al 21 giugno 2024 (a causa dell'adesione all'astensione proclamata dall'UCP: Sez. 3, n. 8171 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Falconi, Rv. 284154 - 01) e, a decorrere dal 21 giugno 2024, per ulteriori 60 giorni, a causa di un impedimento del difensore. 1.1. Venendo alle ragioni di doglianza, il primo motivo è manifestamente infondato. Come rileva anche il ricorrente (pp. 1 - 4 ricorso), il ribaltamento della decisione assolutoria deve essere sostenuto, in ogni caso - e quindi anche a prescindere dalla rinnovazione istruttoria in appello - da una motivazione c.d. rafforzata. Invero, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado sono concordi, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello perviene a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argonnentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso. In tali casi il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 ed ancor prima Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione. In altre parole, la giustificazione razionale del ribaltamento dell'esito assolutorio deve risolversi nella dimostrazione dell'incompletezza o dell'incoerenza della sentenza riformata. Seguendo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva si è fatta carico di specificare ulteriormente i tratti distintivi della motivazione rafforzata: essa consiste, si è detto, nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato 4giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore, indicando altresì, in maniera approfondita e diffusa, gli argomenti idonei a confutare le valutazioni del giudice di primo grado (Sez. 1, n. 37859 del 28/06/2024, Picano, non mass.; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Nappa, Rv. 282612 - 01; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149 - 01). Quanto al modo in cui tale obbligo può dirsi adempiuto, esso si connota come tanto più stringente quanto più ampia e argomentata è la motivazione della sentenza riformata: conseguentemente, non v'è obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e assertivo (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, S., Rv. 284472- 01; Sez. 5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01). 1.1.1. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi. Il Tribunale, con una motivazione assai stringata, ha posto a fondamento dell'assoluzione gli esiti della consulenza di parte (pp. 4 e ss.), sostenendo che "il riconoscimento operato dalle persone offese è del tutto contraddittorio rispetto alla descrizione" della polizia giudiziaria, e che incertezze vi sarebbero finanche in relazione all'inseguimento, che avrebbe consentito "solo di individuare la [OSCURATO:PERSONA] riconducibile all'odierno imputato e che si presume sia stata utilizzata dallo stesso imputato" (p. 3). La Corte territoriale, invece, ha compiuto una ben più ampia analisi, per ciascuna delle condotte oggetto di imputazione, esaminando l'intero compendio probatorio, in gran parte pretermesso nella sentenza del Tribunale; compendio della cui attitudine dimostrativa il ricorso tenta di offrire una inammissibile lettura alternativa. Più in particolare, quanto al furto in abitazione consumato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), la Corte di appello ha sottolineato la presenza, nei pressi del portone di tale abitazione sita in via Piave, e fin dalle ore 10:00 circa, della [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], pacificamente in uso all'imputato. Dalla vettura scendeva un uomo che indossava cappellino con visiera, giubbotto e pantaloni e che, con a seguito un borsone bianco, faceva ingresso nell'immobile, per poi uscirvi verso le ore 10:36, portando con sé un trolley ed un altro borsone. L'uomo, quindi, caricava i bagagli sulla vettura e si allontanava imboccando la SS 19 con direzione Altamura. È stato accertato che nel periodo compreso tra il 9 aprile ed il 23 aprile 2018, nei giorni di lunedì e di venerdì, l'autovettura in uso all'imputato raggiungeva il 5territorio materano al mattino, per poi allontanarsene, in direzione Altamura, verso le ore 12:00. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver visionato le immagini registrate dalle telecamere installate su via Piave riconosceva come propri i bagagli che l'uomo aveva caricato sulla [OSCURATO:PERSONA] (tg [OSCURATO:TARGA]); dato, questo, del tutto pretermesso dal Tribunale. Contrariamente a quanto si assume in ricorso (p. 4), con censura costruita in fatto, la Corte di appello ha spiegato le ragioni per le quali non ha condiviso le conclusioni cui è giunto il consulente di parte (p. 15 sentenza impugnata), sia con riguardo alla presenza di altri veicoli di cui si assumeva il possibile coinvolgimento nel furto (che presentano caratteristiche diverse da quello risultato in uso all'imputato), sia con riguardo alla (im)possibilità di contenere gli oggetti trafugati nel trolley; la valutazione del consulente, hanno osservato i giudici di appello, è fondata sul calcolo del volume della vetrina che custodiva i preziosi, senza considerare invece che nel trolley ciascun oggetto è ammassato e non distanziato. Quanto, invece, al tentato furto in abitazione, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] brio il 23 aprile 2018 (capo B), il dato relativo alla presenza della [OSCURATO:PERSONA] in Matera in orari compatibili con l'azione predatoria è stato letto unitamente al riconoscimento che la persona offesa faceva dell'imputato - anche in questo caso vestito con jeans, giubbotto e cappellino - come colui il quale fu colto nell'atto di forzare la finestra del suo balcone. Infine, quanto al tentato furto in abitazione commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 28 aprile 2018 (capo C), e la successiva condotta di resistenza a pubblico ufficiale (capo E, non attinto da specifici motivi in punto di responsabilità), i giudici di appello hanno fondato il ribaltamento decisorio non solo sulla scorta della presenza della [OSCURATO:PERSONA] in orari compatibili con l'azione predatoria (come erroneamente si afferma in ricorso: p. 6), ma anche in considerazione del fatto che il ladro indossava un giubbotto ed un cappellino (come in occasione degli altri furti). I giudici hanno inoltre valutato anche la condotta successiva, che oltre ad integrare il reato di resistenza (non oggetto di ricorso), è stata esaminata per dimostrare che il ricorrente, alla vista dei militari che l'avevano riconosciuto alla guida, si dava alla fuga, avendo commesso poco tempo prima l'ulteriore azione delittuosa. Così facendo, la Corte ha ribaltato la sentenza di assoluzione con una motivazione che si rapporta in maniera più che adeguata a quella resa dal Tribunale, le cui conclusioni, invece, si sono fondate su elementi di prova non interamente valutati. 6La Corte territoriale, quindi, non si è limitata ad offrire una diversa lettura del materiale istruttorio, ma ha compiutamente indicato le ragioni in forza delle quali accordare maggiore considerazione ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, o addirittura non analizzati, così conferendo alla decisione assunta forza persuasiva superiore. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile, poiché non consentito. Il giudice di appello, come noto, può legittimamente riconoscere le circostanze attenuanti generiche anche ex officio. Tuttavia, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appelloxo nel corso del giudizio di secondo grado - come risulta dagli atti e che il ricorrente neppure .;•l rt , I4r„ deduce di aver faM - il mancato esercizio del potere ufficioso, pure eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione (cfr., con specifico riferimento all'art. 62-bis cod. pen., Sez. 1, n. 51397 del 12/10/2023, Arnesano, non mass.; Sez. 2, n. 10982 del 12/01/2022, Mex, non mass.; Sez. 4, n. 36430 del 24/09/2020, Signorelli, non mass.; Sei. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 - 01; Sez. 7, ord., n. 16746 del 13/01/2015, Ciaccia, Rv. 263361 - 01; in generale, sulla applicazione dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01). 1.3. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., che non può essere fatta valere ai sensi della lett. c) dell'art. 606 cod. proc. pen. (pp. 1 e 6 ricorso). Le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, Aglione, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274 - 01). La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, diversamente da quanto accade per l'art. 192 cod. proc. pen. 7Pertanto, una simile deduzione può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196 - 02). 1.4. Sono infine inammissibili le doglianze (genericamente) proposte per la prima volta con la memoria depositata il 13 settembre 2025. Ciò, sia in relazione ad un preteso travisamento per omissione, sia in relazione al mancato rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio (che può assumere rilievo solo in quanto vizio della motivazione), sia in relazione alla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere alla rinnovazione istruttoria. 1.5. Il terzo ed ultimo motivo è fondato. Dall'esame del testo del provvedimento impugnato (p. 19) emerge che il reato più grave è stato individuato in quello contestato al capo A, per il quale la pena è stata determinata in anni cinque di reclusione ed euro 1.200 di multa. Riconosciuta la continuazione tra i reati, su questa pena è stato apportato un aumento determinato complessivamente in anni 1 ed euro 400 di multa, "ma subito dopo così specificato: mesi tre ed euro 100 per i reati di cui ai capi B e C, e di mesi quattro ed euro 100 per il reato di cui al capo E. La pena complessiva è stata poi ridotta, per il rito prescelto, ad anni 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa. Osserva al riguardo il [OSCURATO:PERSONA] che si è in presenza di un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, e che il testo del provvedimento impugnato non contiene elementi certi per individuare (e quindi correggere) il passaggio errato, posto che l'aumento determinato ex art. 81 cod. pen. ha riguardato fattispecie di reato diverse, di cui alcune consumate ed alcune tentate. Essendo quindi necessario un intervento valutativo, poiché inerente alla dosimetria della pena, la Corte di cassazione non può procedere alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve disporre l'annullamento della sentenza (nel senso che ove le difformità presentino profili di merito non valutabili in sede di legittimità non può trovare applicazione la procedura di cui all'art. 619 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 38907 del 23/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, F., Rv. 284331 - 01; Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, Forte, Rv. 264909 - 01). 82. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Salerno. Il ricorso deve essere rigettato nel resto e, ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA], infine, non ritiene di dover liquidare le spese in favore della parte civile, che ha fatto pervenire conclusioni scritte, senza poi comparire alla pubblica udienza: si condivide, sul punto, l'ormai consolidato orientamento secondo il quale nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 03; Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, dep. 2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Serio, Rv. 277011- 01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882 - 02). P.Q.M311DIZIARIO Dott.ss Caliendo 9