CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15739/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e 00 P7/.17"f"(`Q- "—/rQ l-12-27{.« zt.' 2f 01 -ei-L-LVisti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha, indicato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, le ragioni che rendono inammissibile la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena irrevocabile per reato ostativo, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione, connesse, da un canto, all'omesso adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori e, dall'altro, alla carenza di prova in ordine alla recisione dei rapporti dell'istante con l'ambiente criminale di provenienza ed all'assenza di pericolo del loro ripristino; che il condannato, ancora con la memoria del 18 dicembre 2025, articola obiezioni del tutto inidonee a giustificare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità, in quanto pone l'accento sull'impossibilità di garantire una utile collaborazione, profilo che è già stato scrutinato, in termini a lui sfavorevoli, con la precedente ordinanza del 9 luglio 2024, nonché sulla precarietà delle proprie condizioni economiche, circostanza che declina in termini di palese genericità e senza confrontarsi con i puntuali rilievi del Tribunale di sorveglianza, che ha sottolineato, in termini che il ricorrente si limita a confutare, che egli non risulta avere introdotto il tema nei tempi e nei modi previsti; che [OSCURATO:PERSONA], nel rivendicare il proprio buon diritto ad accedere alle misure alternative alla detenzione, non tiene conto, altresì, delle considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza (cfr., in particolare, le pagg.3-4) in ordine alla persistente operatività del dan di camorra nel quale egli ha militato (così come nella parallela struttura dedita al narcotraffico) e della rilevanza, in chiave di attuale pericolo di mantenimento o ripresa dei contatti con il sodalizio, dell'accertata detenzione, da parte sua ed in costanza di restrizione carceraria, di un telefono cellulare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa