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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36433/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dì Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 6 giugno 2018 in relazione a fattispecie di rapina aggravata.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIACCONE Giuseppe.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione della vicenda in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta manifestamente infondato sussistendo nel caso di specie una minaccia articolata non solo nei confronti di soggetti a cui carico la pretesa poteva essere azionata ma anche a carico di un soggetto alla pretesa del tutto estraneo alla vicenda, il [OSCURATO:PERSONA], così esulando dai limiti soggettivi della pretesa stessa.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di ìnammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in oma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello dì Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 6 giugno 2018 in relazione a fattispecie di rapina aggravata. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIACCONE Giuseppe. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione della vicenda in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta manifestamente infondato sussistendo nel caso di specie una minaccia articolata non solo nei confronti di soggetti a cui carico la pretesa poteva essere azionata ma anche a carico di un soggetto alla pretesa del tutto estraneo alla vicenda, il [OSCURATO:PERSONA], così esulando dai limiti soggettivi della pretesa stessa. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di ìnammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in oma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris