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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12734/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/07/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bologna confermava in sede di riesame l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 270-quinquies.1 cod. pen. (capi A, B e C).

Secondo l'imputazione cautelare, l'indagato avrebbe nel corso di vari anni inviato in [OSCURATO:PERSONA] somme di danaro destinate a finanziare esponenti di un gruppo bosniaco terrorista per finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen. 2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270- quinquies.1 cod. pen., 272, 273, 191, 192, 271, 266, 132_d.lgs. n. 196 del 2003, 1,

I. n. 187 del 2021, Direttive dell'Unione europea n. 58 del 2002 e n. 136 del 2009, 7, 8, 11, 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 27, 275 cod. proc. pen.

Si insiste nella eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa davanti al Tribunale e da questo disattesa con motivazione censurabile.

Va segnalato che il Giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini aveva respinto la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni ritenendo allo stato mancati i sufficienti indizi di reato (decreto del primo giugno 2020). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva di seguito accolto con decreto del 22 dicembre 2020 la nuova richiesta richiamando l'esito dell'attività disposta dal P.M. di analisi dei tabulati, già acquisiti con provvedimento del 25 maggio 2020.

La difesa aveva fatto notare come l'acquisizione dei tabulati telefonici era da ritenersi illegittima alla stregua della assenza di altri elementi di prova (come attestato dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari).

In modo erroneo il Tribunale ha ritenuto che il requisito previsto dall'art. 1, comma 1-bis

I. n. 178 del 2021 andasse riferito non al momento della acquisizione con decreto motivato del P.M. quanto piuttosto a quello successivo della utilizzazione dei tabulati (nella specie, ad avviso del Tribunale, il compendio probatorio confortativo era presente a quel momento).

Si ritiene inoltre che non possano essere utilizzati per la gravità indiziaria le sentenze straniere non riconosciute.

Si contesta anche la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla destinazione delle somme inviate dall'indagato a soggetti parenti, estranei ad attività illecite.

In un caso si trattava di danaro inviato da altro soggetto ad una nipote del ricorrente.

In modo presunto il Tribunale ha dimostrato il dolo specifico, ovvero la destinazione effettiva delle somme.

Quanto ai profili cautelari, il Tribunale omette di pronunciarsi sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva, tenuto conto delle allegazioni difensive.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. In ordine alla questione della inutilizzabilità delle intercettazioni si evidenziano due profili di inammissibilità per genericità.

In primo luogo, il ricorrente non illustra la decisività della questione (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416).

Inoltre e in ogni caso, non si confronta affatto con quanto ha rilevato il Tribunale, respingendo la analoga censura.

Il Tribunale correttamente (in tal senso, Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Rv. 283029) ha infatti rilevato come al momento dell'acquisizione dei tabulati fosse vigente la normativa di cui all'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, che non prevedeva, al comma 3, alcun intervento dell'autorità giurisdizionale nell'acquisizione dei tabulati, ma soltanto un" decreto motivato" del P.M.

Con il successivo art. 1, comma 1-bis della legge n. 178 del 2021 è stata dettata una disciplina transitoria che consente, ad ogni modo, l'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, già acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano "valutati unitamente ad altri elementi di prova".

Proprio il citato arresto, riportato nel corpo della motivazione, aveva chiarito come tale scelta perseguisse, in "un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, .. la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime".

Al momento della utilizzabilità, il Tribunale ha rilevato la presenza di più elementi di prova.

3. Parimenti generica è la censura relativa alla utilizzabilità di sentenze straniere non riconosciute.Il Tribunale ha spiegato come tali sentenze venissero in considerazione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ovvero come documenti rappresentativi di fatti valutabili secondo la regola generale dell'art. 192 cod. proc. pen.

Anche in tal caso il Tribunale ha corredato la sua riposta con molteplici arresti di legittimità a sostegno (in particolare, Sez. 1, n. 46542 del 06/05/2016, Rv. 268037).

4. Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla effettiva destinazione delle somme inviate dall'indagato e al dolo, il Tribunale ha richiamato ed illustrato le specifiche evidenze investigative a sostegno, rispetto alle quali il ricorrente si è limitato a generiche ed astratte considerazioni (come anche nel caso dell'invio alla nipote del danaro a mezzo di intermediari).

5. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorrente neppure si confronta con la presunzione relativa richiamata dal Tribunale, sussistente ex lege in materia, e con quanto evidenziato "in positivo" dal Tribunale in punto di concretezza ed attualità del pericolo (cfr. pag. 19).

Aspetti sui quali non è avanzata alcuna critica da parte del ricorrente che si è limitato a ribadire in modo meramente reiterativo le questioni sollevate con il riesame.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 22/07/2022 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Bologna confermava in sede di riesame l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che aveva applicato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 270-quinquies.1 cod. pen. (capi A, B e C). Secondo l'imputazione cautelare, l'indagato avrebbe nel corso di vari anni inviato in [OSCURATO:PERSONA] somme di danaro destinate a finanziare esponenti di un gruppo bosniaco terrorista per finalità di terrorismo di cui all'art. 270-sexies cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 270- quinquies.1 cod. pen., 272, 273, 191, 192, 271, 266, 132_d.lgs. n. 196 del 2003, 1, I. n. 187 del 2021, Direttive dell'Unione europea n. 58 del 2002 e n. 136 del 2009, 7, 8, 11, 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 27, 275 cod. proc. pen. Si insiste nella eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa davanti al Tribunale e da questo disattesa con motivazione censurabile. Va segnalato che il Giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini aveva respinto la richiesta di autorizzazione alle intercettazioni ritenendo allo stato mancati i sufficienti indizi di reato (decreto del primo giugno 2020). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva di seguito accolto con decreto del 22 dicembre 2020 la nuova richiesta richiamando l'esito dell'attività disposta dal P.M. di analisi dei tabulati, già acquisiti con provvedimento del 25 maggio 2020. La difesa aveva fatto notare come l'acquisizione dei tabulati telefonici era da ritenersi illegittima alla stregua della assenza di altri elementi di prova (come attestato dal provvedimento del Giudice per le indagini preliminari). In modo erroneo il Tribunale ha ritenuto che il requisito previsto dall'art. 1, comma 1-bis I. n. 178 del 2021 andasse riferito non al momento della acquisizione con decreto motivato del P.M. quanto piuttosto a quello successivo della utilizzazione dei tabulati (nella specie, ad avviso del Tribunale, il compendio probatorio confortativo era presente a quel momento). Si ritiene inoltre che non possano essere utilizzati per la gravità indiziaria le sentenze straniere non riconosciute. Si contesta anche la ritenuta gravità indiziaria in ordine alla destinazione delle somme inviate dall'indagato a soggetti parenti, estranei ad attività illecite. In un caso si trattava di danaro inviato da altro soggetto ad una nipote del ricorrente. In modo presunto il Tribunale ha dimostrato il dolo specifico, ovvero la destinazione effettiva delle somme. Quanto ai profili cautelari, il Tribunale omette di pronunciarsi sulla attualità e concretezza del pericolo di recidiva, tenuto conto delle allegazioni difensive. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. In ordine alla questione della inutilizzabilità delle intercettazioni si evidenziano due profili di inammissibilità per genericità. In primo luogo, il ricorrente non illustra la decisività della questione (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre e in ogni caso, non si confronta affatto con quanto ha rilevato il Tribunale, respingendo la analoga censura. Il Tribunale correttamente (in tal senso, Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Rv. 283029) ha infatti rilevato come al momento dell'acquisizione dei tabulati fosse vigente la normativa di cui all'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003, che non prevedeva, al comma 3, alcun intervento dell'autorità giurisdizionale nell'acquisizione dei tabulati, ma soltanto un" decreto motivato" del P.M. Con il successivo art. 1, comma 1-bis della legge n. 178 del 2021 è stata dettata una disciplina transitoria che consente, ad ogni modo, l'utilizzabilità, a carico dell'imputato, dei dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, già acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2021, a condizione che questi siano "valutati unitamente ad altri elementi di prova". Proprio il citato arresto, riportato nel corpo della motivazione, aveva chiarito come tale scelta perseguisse, in "un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento di interessi diversi, .. la finalità di non disperdere dati già acquisiti, subordinandone la utilizzazione alla significativa illiceità penale di predeterminate ipotesi per cui è consentita l'acquisizione a regime e alla sussistenza di "altri elementi di prova", quale requisito di compensazione della mancanza di un provvedimento giudiziale di autorizzazione all'acquisizione stessa, necessario nella disciplina a regime". Al momento della utilizzabilità, il Tribunale ha rilevato la presenza di più elementi di prova. 3. Parimenti generica è la censura relativa alla utilizzabilità di sentenze straniere non riconosciute.Il Tribunale ha spiegato come tali sentenze venissero in considerazione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ovvero come documenti rappresentativi di fatti valutabili secondo la regola generale dell'art. 192 cod. proc. pen. Anche in tal caso il Tribunale ha corredato la sua riposta con molteplici arresti di legittimità a sostegno (in particolare, Sez. 1, n. 46542 del 06/05/2016, Rv. 268037). 4. Quanto alla gravità indiziaria in ordine alla effettiva destinazione delle somme inviate dall'indagato e al dolo, il Tribunale ha richiamato ed illustrato le specifiche evidenze investigative a sostegno, rispetto alle quali il ricorrente si è limitato a generiche ed astratte considerazioni (come anche nel caso dell'invio alla nipote del danaro a mezzo di intermediari). 5. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorrente neppure si confronta con la presunzione relativa richiamata dal Tribunale, sussistente ex lege in materia, e con quanto evidenziato "in positivo" dal Tribunale in punto di concretezza ed attualità del pericolo (cfr. pag. 19). Aspetti sui quali non è avanzata alcuna critica da parte del ricorrente che si è limitato a ribadire in modo meramente reiterativo le questioni sollevate con il riesame. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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