CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09820/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le doglianze sulla violazione dell'art. 73, comma 7, tu. stup. e sui vizi di contraddittorietà ed illogicità della motivazione per non essere stata ritenuta la circostanza attenuante della collaborazione non sono consentite in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, sottoponendosi a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e non sussistendo l'allegata contraddittorietà tra il verbale di arresto (che genericamente evoca il concetto di collaborazione) e la articolata motivazione della sentenza, che invece la esclude (pagg. 4 e 5); Considerato, inoltre, che le doglianze sono manifestamente infondate, per aver il giudice di merito fatto corretta applicazione della richiamata disposizione di legge e della consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (v. Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347), non essendo consentito ulteriore sindacato in questa sede a fronte di una motivazione sul punto logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]