CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09472/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai delitti per i quali risultava condannato in forza delle seguenti sentenze divenute irrevocabili: a) sentenza emessa il 5 ottobre 2012 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri; b) sentenza emessa il 5 giugno 2015 dalla Corte di appello di Roma; c) sentenza emessa il 6 marzo 2018 dalla Corte di appello di Roma; d) sentenza emessa il 6 dicembre 2018 dal Tribunale di Velletri. 2. Con ordinanza emessa a seguito della riserva di cui all'udienza del 3 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione, in accoglimento parziale dell'istanza, riconosceva la continuazione solo tra i reati giudicati con le sentenze emesse il 5 giugno 2015 dalla Corte di appello di Roma e il 6 dicembre 2018 dal Tribunale di Velletri, rideterminando la pena complessiva per essi in due anni e due mesi di reclusione ed euro 750,00 di multa. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento agli artt. 81, comma 2, cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, nel determinare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, è incorso in errore laddove ha omesso di considerare, nel determinare l'aumento di pena per il reato giudicato con la sentenza emessa il 5 giugno 2015 dalla Corte di appello di Roma, la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che nei confronti di questi ultimi - siano essi reati c.d. satelliti ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547). 1.2. Considerato quanto precede in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le censure riguardanti la rideterminazione della pena sono fondate. Non è possibile, infatti, sulla base del testo dell'ordinanza impugnata, stabilire se il giudice dell'esecuzione, nel determinare la frazione di pena relativa al reato giudicato con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 5 giugno 2015, abbia tenuto conto del principio di diritto sopra riportato e abbia applicato la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio sul punto nel rispetto del principio suddetto. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2021.