CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 12096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5185/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso la Corte Suprema di Cassazione. -RICORRENTI- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Messina n. 1532/2021, depositato in data 3.12.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.3.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Agatino e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto il pagamento dell’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile, di Oggetto: equa riparazione cui era stato parte il loro comune dante causa [OSCURATO:PERSONA], deceduto in corso di giudizio. Con decreto n. 252/2021 il Consigliere designato della Corte d’appello di Messina ha respinto la domanda, per carenza di prova che i ricorrenti fossero eredi della parte deceduta. Il decreto è stato parzialmente riformato dalla Corte territoriale che, acquisita la prova della qualità di eredi in capo ai ricorrenti, ha rilevato che il processo presupposto era stato proposto con citazione notificata in data 23.5.2007 e che [OSCURATO:PERSONA] era deceduto nell’ottobre 2013, sostenendo che i l ritardo dove va essere calcolato a decorrere dal terzo anno successivo alla morte della parte, non potendo gli eredi nulla pretendere per il periodo precedente. Ha riconosciuto a titolo di indennizzo un importo complessivo di € 1.200,00, con decurtazione del 30%, dato l’esito negativo del giudizio presupposto. Per la cassazione del decreto ricorrono Agatino e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due censure, cui resiste con controricorso il Ministero della giustizia. 2. Il primo motivo denuncia la violazione d egli artt. 1 bis e 2 L. 89/2001, sostenendo che il ritardo non poteva considerarsi maturato solo per il periodo successivo alla morte di [OSCURATO:PERSONA], avendo i ricorrenti richiesto anche il danno iure hereditatis. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto condannare il Ministero al pagamento delle spese, avendo accolto, sia pure parzialmente, la domanda. Il primo motivo è fondato. Non è in discussione che i ricorrenti avessero chiesto l’indennizzo ex L. 89/2001 sia in proprio, che quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], parte originaria del processo presupposto. Di conseguenza la Corte di merito era tenuta a accertare se il processo avesse avuto una durata irragionevole già al momento della morte del comune dante causa, non assumendo come riferimento temporale l'intero procedimento, ma procedendo ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal de cuius a quello personalmente patito daglieredi in seguito al loro intervento nel processo (Cass. 24711/2014; Cass. 10986/2015). Non assume a tal fine alcun rilievo la continuità della posizione processuale dell’erede rispetto a quella del dante causa prevista dall'art. 110 c.p.c.: il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (Cass. 4003/2014; Cass. 13803/2011; Cass. 1309/2011; Cass. 23416/2009). Nel caso in esame, il processo presupposto era stato incardinato il 23.5.2007 e, pertanto , alla morte d i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva già avuto una durata di sei anni, cinque mesi e due giorni, superiore a quella ragionevole di tre anni previsto dall’art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001 per il processo di primo grado: il diritto all’indennizzo, maturato dal de cuius, era pervenuto “iure successionis” agli eredi, legittimati a pretenderne la liquidazione. A ciascuno di essi competeva a tale titolo una somma corrispondente alla singola quota ereditaria, per il periodo decorrente dalla fine del periodo didurata ragionevole alla data d el decesso della parte (Cass. 20155/2011; Cass. 23939/2006). E’ quindi accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo. Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c