CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE DI APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2019 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la sentenza del Tribunale di Pesaro, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in ( qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]." (dichiarata fallita il 13 giugno 2013), tenuto i libri e le scritture contabili in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti e degli affari della società. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'elemento soggettivo del reato. Sostiene che l'imputato sarebbe il mero amministratore di diritto («c.d. testa di legno») della società, che di fatto sarebbe stata amministrata dal concorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che il Donati fosse consapevole e aderisse alla condotta contestata, riconducibile, in realtà, esclusivamente al Badioli. Tanto si desumerebbe dalle dichiarazioni rese dal teste Coppola, commercialista della società, da non meglio identificati «documenti facenti parte del patrimonio probatorio» e dalla relazione del curatore fallimentare. 2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e l'inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 217, comma 2, legge fall. Sostiene che «il compendio probatorio fornisce - al più - evidenza di una condotta, tenuta dal Donati, connotata sicuramente da colpa», che andrebbe ricondotta nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurime convergenti ragioni. In primo luogo, è manifestamente infondato. I giudici di merito, infatti, hanno rigorosamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non basandosi affatto sul mero dato formale della carica rivestita dall'imputato. La Corte di appello, tra l'altro, ha richiamato proprio le dichiarazioni del commercialista della società - dalle quali a parere del ricorrente dovrebbero invece trarsi elementi a discarico dell'imputato -, che aveva riferito che: era proprio il Donati a recarsi da lui per la firma delle dichiarazioni dei redditi e per la consegna della scarna documentazione contabile; aveva inutilmente segnalato le evidenti lacune della documentazione all'imputato, che, tuttavia, era rimasto inattivo e inadempiente. Sotto altro profilo, il primo motivo di ricorso è del tutto generico, non indicando quali sarebbero «i documenti facenti parte del patrimonio probatorio>> e i dati riportati nella relazione del curatore fallimentare, dai quali si dovrebbe evincere che il Donati non fosse consapevole dell'effettiva situazione contabile della società. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito, invero, hanno ampiamente motivato in ordine all'effettiva e concreta consapevolezza da parte dell'imputato dello stato delle scritture, le cui lacune, peraltro, gli erano state specificamente contestate dal commercialista della società. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dell