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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 1987

Cassazione n. 04019/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Il primo motivo — avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, le modalità di confezionamento della stessa, nonché quelle del suo occultamento, il rinvenimento di alcuni manoscritti - dove venivano riportati in modo chiaro una serie di nomi affiancati da un numero indicante verosimilmente i grammi richiesti dal cliente -, l'impiego di un'autovettura noleggiata all'interno della quale erano occultate tredici dosi di sostanza stupefacente, il rinvenimento di un Apple iPhone che, durante il controllo continuava a ricevere chiamate da numeri vari e che il prevenuto rifiutava di sbloccare).

Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, nella parte in cui si fa riferimento alla biografia penale dell'imputato e alla, seppur rudimentale, organizzazione della attività dell'imputato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo — avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, l'assenza di finalità allo spaccio della detenzione di stupefacente - è aspecifico, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 3, nella parte in cui si valorizza il dato ponderale della sostanza, le modalità di confezionamento della stessa, nonché quelle del suo occultamento, il rinvenimento di alcuni manoscritti - dove venivano riportati in modo chiaro una serie di nomi affiancati da un numero indicante verosimilmente i grammi richiesti dal cliente -, l'impiego di un'autovettura noleggiata all'interno della quale erano occultate tredici dosi di sostanza stupefacente, il rinvenimento di un Apple iPhone che, durante il controllo continuava a ricevere chiamate da numeri vari e che il prevenuto rifiutava di sbloccare). Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, nella parte in cui si fa riferimento alla biografia penale dell'imputato e alla, seppur rudimentale, organizzazione della attività dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 04019/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris