CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35520/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 3 feb- braio 2021, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. pen. (capo C). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motiva- zione in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato contestato. 3. Il ricorso è generico. In relazione all'unico motivo di impugnazione, va osservato che il ricorrente si duole esclusivamente della mancanza di precisione, gravità e concordanza, senza articolare le doglianze in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il 'ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non sussi- stendo ragioni di esonero — al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apri