CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 41205/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziata udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione del manufatto per la cui realizzazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato con sentenza irrevocabile emessa in data 07/10/2022 dallo stesso Tribunale, definitiva il 12/07/2024. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione all'articolo 36 bis, comma 4, d.P.R. .380 del 2001., e correlato il vizio di motivazione, in quanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione non ha considerato che l'intervento realizzato, trattandosi di un manufatto destinato a deposito attrezzi e materiali, in rapporto di pertinenza rispetto all'immobile principale, di fatto, non ha determinato alcun aumento di volumetria e superficie residenziale pertanto non può essere considerato una nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380 del 2001 e, in applicazione dell'art. 6 bis stesso d.P.R., era realizzabile mediante comunicazione di inizio lavori asseverata, né necessitava, per le stesse ragioni, trattandosi di un'opera minore, di autorizzazione paesaggistica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile attesa mancanza di specificità del motivo e comunque la manifesta infondatezza. 2. La doglianza non si pone in reale correlazione con la motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione che, con efficace sintesi, ha rilevato nell'istanza sottoposta la totale carenza di elementi di valutazione dai quali assumere la ricorrenza di qualsivoglia ipotesi legittimante la sospensione o la revoca dell'ordine di esecuzione. 2.1. Pacifico è il fatto che la sanzione dell'ordine di demolizione, prevista dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita però solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l'abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25212 del 18/01/2012 Cc. Rv. 253050 - 01; In termini analoghi anche Sez. 3, Sentenza n. 3456 del 21/11/2012 Cc., dep. 2013, Rv. 254426 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 55028 del 09/11/2018 Cc.; Rv. 274135 01). 2.2. Nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha osservato che la relazione del consulente di parte depositata dalla difesa del ricorrente (riprodotta anche nel ricorso), che riporta l'inquadramento urbanistico dell'immobile abusivo, non ha evidentemente natura di atto amministrativo, né risulta altrimenti, non essendo stato allegato - neppure tardivamente davanti a questo giudice di legittimità - che sia in corso alcun procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione della costruzione abusiva. Sotto questo profilo il ricorrente non ha argomentato nessuna critica puntuale essendosi limitato a riportare, anche testualmente, il contenuto dell'istanza sottoposta al giudice dell'esecuzione. 2.3. Oltretutto osserva la Corte che le argomentazioni difensive, a partire dal preteso inquadramento urbanistico dell'immobile, autonomamente operato dal ricorrente tramite il proprio tecnico, pretendono in sostanza, in difetto di qualsivoglia regolarizzazione amministrativa postuma del manufatto, di superare il giudicato, nel quale diversamente si afferma (si veda a pagina 3 della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) che l'opera in discorso era stabilmente idonea a modificare lo stato dei luoghi costituendo un intervento di nuova costruzione, pertanto soggetta all'obbligo di previa acquisizione del permesso di costruire. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas