Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 26808/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere in relazione all'acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (cocaina).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Proshka deducendo con unico motivo-t /inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare, non avendo la ordinanza fornito risposta esaustiva ai rilievi formulati dalla difesa in ordine alla necessaria autonoma motivazione rispetto alla posizione del coindagato, tenuto conto della incensuratezza del giovanissimo ricorrente, alla sua prima esperienza con la giustizia e normalmente dedito al lavoro.

Inoltre, non è stata individuata la concreta possibilità che il ricorrente reiteri il reato né giustificata l'adeguatezza della massima misura applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto alle pertinenti deduzioni difensive, escludendone il fondamento, sul rilievo della connotata gravità del fatto essendoil ricorrente stato visto consegnare la somma di 43.000 euro ad un soggetto, con il quale aveva realizzato un appuntamento, in possesso di 11,890 kg di cocaina, così dimostrando la sua disponibilità a pagare almeno un chilogrammo di cocaina, desumendo non illogicamente da tale fatto il suo inserimento in un qualificato notevole contesto di traffico di stupefacenti e, quindi, il pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta.

Quanto alla adeguatezza della misura, la stessa è stata incensurabilmente giustificata dalla cogente necessità di impedire i contatti con il circuito criminale che tale condotta hanno consentito, altrimenti possibili, escludendo la disparità di trattamento con il coindagato in ragione della estrema gravità della condotta del ricorrente.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.4.

Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/03/2025 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 7 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la custodia in carcere in relazione all'acquisto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (cocaina). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Proshka deducendo con unico motivo-t /inosservanza degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura cautelare, non avendo la ordinanza fornito risposta esaustiva ai rilievi formulati dalla difesa in ordine alla necessaria autonoma motivazione rispetto alla posizione del coindagato, tenuto conto della incensuratezza del giovanissimo ricorrente, alla sua prima esperienza con la giustizia e normalmente dedito al lavoro. Inoltre, non è stata individuata la concreta possibilità che il ricorrente reiteri il reato né giustificata l'adeguatezza della massima misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha risposto alle pertinenti deduzioni difensive, escludendone il fondamento, sul rilievo della connotata gravità del fatto essendoil ricorrente stato visto consegnare la somma di 43.000 euro ad un soggetto, con il quale aveva realizzato un appuntamento, in possesso di 11,890 kg di cocaina, così dimostrando la sua disponibilità a pagare almeno un chilogrammo di cocaina, desumendo non illogicamente da tale fatto il suo inserimento in un qualificato notevole contesto di traffico di stupefacenti e, quindi, il pericolo concreto e attuale di reiterazione della condotta. Quanto alla adeguatezza della misura, la stessa è stata incensurabilmente giustificata dalla cogente necessità di impedire i contatti con il circuito criminale che tale condotta hanno consentito, altrimenti possibili, escludendo la disparità di trattamento con il coindagato in ragione della estrema gravità della condotta del ricorrente. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.4. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc.
Sentenza Cassazione n. 26808/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris