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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 02771/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificata la condotta in origine contestata di bancarotta fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato.

Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 2018: il termine ordinario di prescrizione consiste in sei anni in applicazione del disposto dell'art. 157 cod. pen.

Il termine massimo di prescrizione, in applicazione dell'art. 161 cod. pen., è di sette anni e sei mesi.

La data più prossima di prescrizione del reato è il 30 dicembre 2025 e non era ancora decorsa neanche al momento della sentenza di secondo grado, dovendo per altro anche tenersi in conto la sospensione per la cd. legge Orlando, in guanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nei testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 ai 31 dicembre 2019 - quella in esame risulta con permanenza in tale periodo - non essendo stata abrogata con effetti retroattivi daila legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglir estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE D'APPELLO DI ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta semplice documentale, così riqualificata la condotta in origine contestata di bancarotta fraudolenta documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato. Il termine di prescrizione decorre dalla dichiarazione di fallimento in data 30 giugno 2018: il termine ordinario di prescrizione consiste in sei anni in applicazione del disposto dell'art. 157 cod. pen. Il termine massimo di prescrizione, in applicazione dell'art. 161 cod. pen., è di sette anni e sei mesi. La data più prossima di prescrizione del reato è il 30 dicembre 2025 e non era ancora decorsa neanche al momento della sentenza di secondo grado, dovendo per altro anche tenersi in conto la sospensione per la cd. legge Orlando, in guanto la discipiina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nei testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 ai 31 dicembre 2019 - quella in esame risulta con permanenza in tale periodo - non essendo stata abrogata con effetti retroattivi daila legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 05/06/2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 novembre 2025 Il consiglir estensore [OSCURATO:PERSONA]
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