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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 09641/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6103/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 SESTU; -intimato- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2193/2022 depositata il 20/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Abbanoa ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n. 2193 del 21 settembre 2022, del Tribunale di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l’unico motivo di ricorso Abbanoa denuncia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3, d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera aeegsi n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (art. b.16). 3.Occorre premettere che, in materia di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Prima Sezione Civile, dopo aver rimesso a pubblica udienza la causa riguardante la medesima [OSCURATO:PERSONA] per approfondire il fondamento normativo del relativo potere, con l’ordinanza n. 18009 del 1° luglio 2024 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.

La questione rimessa riguarda l’esigenza di: a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ordinanza n. 29593 dell’11 ottobre 2022; b) risolvere un contrasto giurisprudenziale attuale tra due orientamenti delle sezioni semplici, sebbene uno di essi risulti nettamente prevalente; c) considerare le perplessità irrisolte sollevate dall’orientamento attualmente dominante; d) esaminare una questione di principio di particolare rilievo, in ragione della sua connessione con il diritto dell’Unione Europea e dell’ampia platea di soggetti coinvolti, comprendente sia utenti consumatori che non consumatori. 3.1.Poiché le questioni di diritto oggetto del presente ricorso sono state rimesse al vaglio de lle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, dovendo conseguentemente rinviarsila causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6103/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 74 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 SESTU; -intimato- Avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di CAGLIARI n. 2193/2022 depositata il 20/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1.Abbanoa ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza n. 2193 del 21 settembre 2022, del Tribunale di Cagliari. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con l’unico motivo di ricorso Abbanoa denuncia ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/2006; art. 9 dir. 2000/60/ce; art. 21, commi 13 e 19, d.l. n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; art. 10, d.l. 70/2011, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; art. 3, d.p.c.m. 22 luglio 2012; art. 1339 c.c.; delibera aeegsi n. 643/2013/r/idr; delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell’ente d’ambito della sardegna; regolamento del servizio idrico integrato (art. b.16). 3.Occorre premettere che, in materia di servizio idrico integrato e richiesta di pagamento di partite pregresse o conguagli regolatori, la Prima Sezione Civile, dopo aver rimesso a pubblica udienza la causa riguardante la medesima [OSCURATO:PERSONA] per approfondire il fondamento normativo del relativo potere, con l’ordinanza n. 18009 del 1° luglio 2024 ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite. La questione rimessa riguarda l’esigenza di: a) valutare e interpretare la portata della precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ordinanza n. 29593 dell’11 ottobre 2022; b) risolvere un contrasto giurisprudenziale attuale tra due orientamenti delle sezioni semplici, sebbene uno di essi risulti nettamente prevalente; c) considerare le perplessità irrisolte sollevate dall’orientamento attualmente dominante; d) esaminare una questione di principio di particolare rilievo, in ragione della sua connessione con il diritto dell’Unione Europea e dell’ampia platea di soggetti coinvolti, comprendente sia utenti consumatori che non consumatori. 3.1.Poiché le questioni di diritto oggetto del presente ricorso sono state rimesse al vaglio de lle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa la necessità di attendere la pronunzia delle medesime, dovendo conseguentemente rinviarsila causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile
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