CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; r [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 12 novembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 17 febbraio 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali genericamente si lamentano la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. nonché in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici: la Corte territoriale, a pagine 2 e 3, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ribadito come fossero provate sia la provenienza illecita dei pannelli fotovoltaici, individualmente identificati con specifici numeri seriali, sia l'attribuibilità degli stessi all'imputato in quanto i pannelli erano custoditi all'interno di un autofurgone di sua proprietà, parcheggiato dinnanzi alla sua abitazione ed erano occultati sul fondo del veicolo, a conferma della sua consapevolezza della loro origine delittuosa; considerato che, a pagina 3, il Giudice di appello ha congruamente motivato la esclusione della ipotesi attenuata della ricettazione alla luce del rilevante valore economico dei pannelli e della personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; osservato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, fra i quali rientrano i precedenti penali, ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549), mentre non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), come avvenuto nella specie; considerato, infine, che la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021 dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle