CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024
Cassazione n. 05201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha parzialmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 11 luglio 2024 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dt7 [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., escludendo la recidiva e applicando la circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio comune difensore, i due suddetti imputati, formulando un unico motivo di impugnazione, con cui si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, la carenza di motivazione. In particolare, la sentenza di appello si sarebbe limitata a condividere in maniera asettica le considerazioni espresse dal primo giudice, senza vagliare in alcun modo le doglianze dell'atto di gravame. 3. La difesa ha presentato motivi nuovi, in ordine alla «mancata concessione della c.d. "valvola di sicurezza" prevista dalla sentenza emessa dalla Corte costituzionale n. 86/2024». 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La Corte subalpina ha correttamente registrato i tre motivi di gravame, accogliendo il secondo e il terzo (relativi, rispettivamente, all'applicazione della recidiva e all'invocato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.), con conseguente rideterminazione della pena, ed ha argomentatamente rigettato il primo motivo con cui si sollecitava la riqualificazione come tentativo (pp. 2-4). A fronte di ciò, i profili di censura articolati nel ricorso si connotano in termini di manifesta genericità, in quanto completamente avulsi dall'effettivo contenuto della decisione impugnata (che lungi dall'evitare ogni confronto con le deduzioni difensive, appiattendosi sulla motivazione del primo grado, ha correttamente chiarito, in punto di diritto, il parziale rigetto dell'appello e ha addirittura dato positivamente seguito a due delle tre doglianze proposte). 3.2. Occorre, poi, ricordare come la pronuncia della Corte costituzionale che ha introdotto l'attenuante della lieve entità anche in relazione al delitto di rapina (sent. n. 86 del 13/05/2024) sia stata pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20, e sia, pertanto, entrata in vigore a far data dal 16/05/2024, ai sensi dell'art. 136, primo comma, Cost., successivamente all'emissione della sentenza impugnata. Il ricorso è stato proposto solo successivamente, in data 27 giugno 2024. La doglianza avrebbe, quindi, ben potuto essere tempestivamente dedotta. L'esame in questa sede del motivo aggiunto, avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, resta, dunque, preclusa, ai sensi degli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen. e 167 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità, consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio