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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 40522/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con un unico motivo, egli lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, per essere stato il processo d'appello celebrato con il rito cartolare di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, anziché in presenza, come da richiesta ritualmente avanzata.

L'estensione di tale rito ai processi con udienza fissata dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 è avvenuta, infatti, con il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, entrato in vigore lo stesso giorno, e quindi in tempo non più utile, per i processi fissati tra il 1° e 1'8 febbraio seguenti, per consentire la presentazione dell'istanza di trattazione orale nel termine di venticinque giorni prima dell'udienza, stabilito dal citato art. 23, comma 8, non essendo stata prevista alcuna disciplina transitoria.

Rappresenta il ricorrente di aver avanzato tale istanza alla Corte d'appello il 19 gennaio, e cioè entro i cinque giorni prima dell'udienza, richiamando a tal fine le linee-guida adottate per i ricorsi in Cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della stessa, che, nel vuoto normativo, ha ravvisato in tale termine il ragionevole punto di equilibrio tra le diverse esigenze coinvolte dalla disciplina in esame, e ne invoca sostanzialmente un'applicazione analogica.

Si lamenta, in ogni caso, della mancanza di motivazione, da parte dei giudici distrettuali, sulla predetta istanza.

2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d'appello per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo.

2. La norma giuridica di riferimento non è quella prevista dall'evocato art. 23, comma 8, la quale riguarda specificamente ed esclusivamente i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione.

La disciplina per giudizi di appello, invece, è contenuta nell'art. 23-bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla relativa legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, che ha riprodotto tal quale, per il punto che qui interessa, il disposto dell'art. 23, dl. 9 novembre 2020, n. 149.

Prevede tale testo normativo (comma 4) che la richiesta di discussione orale debba essere formulata entro il termine perentorio di quindici - e non venticinque - giorni liberi prima dell'udienza: termine che, nello specifico, era a disposizione del ricorrente, potendo l'istanza essere da lui presentata entro il 16 gennaio.3.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, in considerazione della manifesta inconsistenza delle doglianze, va equamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 della Corte di appello di Roma; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Roma del 10 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. Con un unico motivo, egli lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione, per essere stato il processo d'appello celebrato con il rito cartolare di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, anziché in presenza, come da richiesta ritualmente avanzata. L'estensione di tale rito ai processi con udienza fissata dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 è avvenuta, infatti, con il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, entrato in vigore lo stesso giorno, e quindi in tempo non più utile, per i processi fissati tra il 1° e 1'8 febbraio seguenti, per consentire la presentazione dell'istanza di trattazione orale nel termine di venticinque giorni prima dell'udienza, stabilito dal citato art. 23, comma 8, non essendo stata prevista alcuna disciplina transitoria. Rappresenta il ricorrente di aver avanzato tale istanza alla Corte d'appello il 19 gennaio, e cioè entro i cinque giorni prima dell'udienza, richiamando a tal fine le linee-guida adottate per i ricorsi in Cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente della stessa, che, nel vuoto normativo, ha ravvisato in tale termine il ragionevole punto di equilibrio tra le diverse esigenze coinvolte dalla disciplina in esame, e ne invoca sostanzialmente un'applicazione analogica. Si lamenta, in ogni caso, della mancanza di motivazione, da parte dei giudici distrettuali, sulla predetta istanza. 2. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice d'appello per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. 2. La norma giuridica di riferimento non è quella prevista dall'evocato art. 23, comma 8, la quale riguarda specificamente ed esclusivamente i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. La disciplina per giudizi di appello, invece, è contenuta nell'art. 23-bis del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, introdotto dalla relativa legge di conversione del 18 dicembre 2020, n. 176, che ha riprodotto tal quale, per il punto che qui interessa, il disposto dell'art. 23, dl. 9 novembre 2020, n. 149. Prevede tale testo normativo (comma 4) che la richiesta di discussione orale debba essere formulata entro il termine perentorio di quindici - e non venticinque - giorni liberi prima dell'udienza: termine che, nello specifico, era a disposizione del ricorrente, potendo l'istanza essere da lui presentata entro il 16 gennaio.3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, in considerazione della manifesta inconsistenza delle doglianze, va equamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec