CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3674-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] INPS Avvocati R.G.N. 3674/2021 Cron. Rep. Ud. 15/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 587/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/10/2020 R.G.N. 979/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dell’appello principale della professionista, respinto quello incidentale dell’INPS, ha dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai redditi professionali prodotti negli anni 2009, 2010 e 2011; 2. l a Corte territoriale ha reputato dirimente l'eccezione di prescrizione formulata dalla professionista. Il dies a quo della prescrizione quinquennale decorreva, rispettivamente, dal 16 giugno 2010 (per i contributi del 2009), dal 16 giugno del 2011 (per i contributi del 2010) e dal 16 giugno 2012 (per i contributi del 2011), coincidenti con la scadenza del termine per il pagamento de gl i stessi . Gli atti di costituzione in mora pervenivano a conoscenza della professionista, il 1° luglio 2015, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il 23.8.2017, allorché la prescrizione si era già compiuta. Il D.P.C.M. del 10 giugno 2010, relativo al differimento de l termine per il pagamento dei contributi del 2009, non era applicabile alla fattispecie concreta: la professionista aveva dichiarato di non rientrare tra i soggetti interessati al differimento e tale asserzione non era stata contestata dall’INPS; 3. quanto all’omessa compilazione del « quadro RR » , la Corte escludeva che una tale condotta configurasse il doloso occultamento del debito, di cui all’art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 4. avverso detta decisione, l 'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ; h a resistito , con controricorso , la professionista. È rimasta intimata la parte indicata in epigrafe; 5. sia l’Inps che l’avv . Foraboschi hanno depositato memoria; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. c on l’unico motivo di ricorso , l'INPS denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - v iolazione dell' art. 2935 cod.civ. e dell’ art. 2941 n r . 8 cod .civ. , in relazione alla legge nr. 335del 1995, art. 2, commi 26 - 31, al D.L. n r . 98 del 2011, art. 18,comma 12, convertito, con modificazioni, nella leggenr. 111 del 2011, alD.Lgs. n r . 462 del 1997 , art. 1,e al D.Lgs. nr. 241 del 1997, art. 10, comma 1 ; 8. assum e l’Istituto che l’impugnata decisione sia errata e debba essere riformata per aver statuito che il «termine di prescrizione decorra, rispettivamente, dal 16 giugno 2010, dal 16 giugno 2011 e dal 16 giugno 2012 […] ritenendo che l’acclarata omessa compilazione [ … ] del quadro RR, delle dichiarazioni dei redditi […] non abbia dato luogo alla sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.»; 9. il motivo è fondato, nei termini e per i motivi che vanno ad illustrarsi; 10.la questione, devoluta alla Corte dall’Inpscon l’unico motivo, dedotto in termini di violazione di legge, concerne il decorso della prescrizione del credito contributo e, quindi, impone la verifica della sua maturazione in base alla disciplinalegale di riferimento; 11.in proposito, come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che il termine iniziale della prescrizione del credito decorresse dal giorno di scadenza del versamento dei contributi ( rispettiv amente 16 giugno 2010 , 16 giugno 2011 e 16 giugno 2012 ) ; ha , quindi, giudicato tardive l e richiest e di pagamento del 1° luglio 2015, dell’11 luglio 2016 e del 23 agosto 2017, perché intervenute oltre il quinquennio; ha dichiarato, pertanto, prescritto il credito per il sopraggiungere della causa estintiva; 12.è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, ex multis, Cass. nr. 27950 del 2018; Cass. nr. 19403 del 2019; Cass. nr. 1557 del 2020 e, più di recente, Cass. nr. 4898 del 2022, e Cass. nr. 5578 del 2022) ma è altrettanto vero che questa Corte ha chiarito c he, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione,dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 (così Cass. nr. 10273 del 2021 e plurime pronunce successiveconformi); 13.l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. nr. 241 del 1997, infatti, devolve ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri(pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA]) la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi. Il D . P . C . M . (tempoper tempo applicabile) concorre, dunque, ad attuare e integrare le previsionidel D.Lgs. e, pertanto, c onsiderato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, ha natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (di recente, Cass.nr. 32685 del 2022, punt i 3.2 e ss., con i richiami ivi effettuati); 14.per ciò che più rileva nella presente fattispecie, la Corte si è occupata anche del perimetro di applicazione del differimento. Ha chiarito, quanto alla «latitudine soggettiva del differimento» che ne beneficiano tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive conformi). Ciò che rileva è, infatti, il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione alregime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi (Cass. nr. 24668 del 2022; nello stesso senso, fra le molte, Cass. nr. 32682 del 2022, punto 4.4.; Cass. nr. 10286 del 2023, punto 11); 15.la sentenza impugnata, nel far decorrere la prescrizione dal 16.06.2010, ha, quindi, erroneamente interpretato la normativa di riferimento, perché ha considerato la situazione soggettiva della professionista e non l’attività professionale di avvocato , per la quale sussistono studi di settore; 16.tale rilievo non è precluso dal fatto che le censure dell’INPS non investono ex professol'identificazione del dies a quodel termine applicabile ma riguardano essenzialmente il profilo della sospensione della prescrizione; 17.anche sul punto, la Cortesi è già pronunciata ( Cass.nn. 31685, 31485 e 32685 del 2022) formulando il principio di diritto, al quale il Collegio intende assicurare continuità in questa sede, secondo cui «una volta che la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n r . 8 cod.civ. ), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal D.P.C.M. 4 giugno 2009, in applicazione delD.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 12,comma 5. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a unfatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo»; 18.rinviando all’ampio supporto argomentativo degli arresti richiamati, in questa sede si ri portano i passaggi fondamentali dell’itermotivazionale adottato: - l’e lemento costitutivo della prescrizione ( art. 2934 cod.civ.) è l'inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge (Cass., S.U., nr. 10955 del 2022 ) e, pertanto, la parte ha soltanto l'onere di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare dell'effetto estintivo che scaturisce dal protrarsi dell'inattività (v.Cass., S.U., nr. 15895 del 2019, in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel rapporto di conto corrente); - la determinazione della durata, necessaria per il verificarsi dell'estinzione, si configura, invece, come una quaestio iuris connessa all'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale delineato dalla legge (sentenza nr. 10955 del 2002). Spetta al giudice qualificare l'inerzia alla stregua del pertinente schema normativoastratto, che può divergere da quello indicato dalle parti e così condurre all'individuazione di un termine più esiguo o più ampio (Cass. nr. 12182del 2021). Come quaestio iuris si atteggia anche l'individuazione del momento iniziale della prescrizione. Il giudice è chiama to a valutare d'ufficio il momento iniziale, senza essere vincolato dalle deduzioni delle parti (di recente,Cass. nr. 24047 del 2022 , punto 21; Cass. nr. 33169 del 2021, punto 10); - l'erronea individuazione del termine applicabile, del suo inizio o del suo epilogo, non inficia, pertanto, la valida proposizione dell'eccezione (Cass. nr. 30303 del 2021;Cass. nr. 15631 del 2016 ), in quanto involge aspetti eminentemente giuridici, rimessi per loro natura al vaglio del giudice. Tale vaglio s'impone anche in sede di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto. Accertamenti che il caso di specie non richiede, poiché il dies a quo è sancito, con portata generale, da una fonte normativa, che questa Corte è tenuta a conoscere, in quanto puntualizza le previsioni delD.Lgs. n. 241 del 1997, mentre l’atto idoneo a interrompere la prescrizione è accertato dalla sentenza impugnata; - una volta che sia stato dedotto l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione(mutatis mutandis: una volta che sia stato dedotto che non è decorso il tempo idoneo ad estinguere il diritto), sarà il giudice, anche in sede di legittimità, a individuare la disciplina appropriata e a scrutinare i fatti che incidono sulla durata del termine di prescrizione, al fine di verificare se sia decorso invano il tempo «determinato dalla legge» in base a una normativa che la legge stessa qualifica come inderogabile (art. 2936 cod.civ.); - oggetto di giudizio è (proprio) la disciplina legale che regola tale termine e che concorre dunque a definire il tempo «determinato dalla legge» (art. 2934 cod.civ.), indispensabile per il compiersi della prescrizione; - pertanto, qualificata come q uaestio iuris l'individuazione del dies a quodella prescrizione, la mancata impugnazione delle affermazioni adottate a tale riguardo dalla Corte di merito non determina il formarsi di un giudicato, idoneo a precludere il rilievo d'ufficio. In particolare, non si forma giudicato interno in ordine alla inapplicabilità della proroga disposta dal D.P.C.M. 4 giugno 2009. Ciò perché il giudicato si forma sulla statuizione che concerne la fattispecie della prescrizione, considerata nella sua unità indissolubile e nella sua idoneità a estinguere il diritto, dopo il decorso di un tempo, senza che tale fattispecie possa essere scomposta negli elementi che intervengono a definirla. Non assurge, dunque, alla stabilità del giudicato l'affermazione sui singoli segmenti della fattispecie estintiva che, di per sé soli, sono inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridicamente rilevante; - conseguentemente, ove s'impugni la sentenza che ha dichiarato prescritto il diritto per violazione della disciplina concernente la sospensione, anche in sede di legittimità, si può estendere la verifica a tutti i punti in cui è possibile suddividere la decisione sulla prescrizione: l a sospensione del termine di prescrizione e la corretta identificazione del termine iniziale di decorrenza non rappresentano profili distinti, avulsi l'uno dall'altro. La sospensione della prescrizione non può che essere valutata rispetto a un termine correttamente individuato nel suo esordio; 19. conclusivamente, deve affermarsi che l'impugnazione del profilo della sospensione mantiene viva e controversa anche la questione concernente l'identificazione del dies a quo della prescrizione nel senso che pure su tale tema si riespande la cognizione di questa Corte, chiamata a individuare l'esatto diritto applicabile alla luce degli elementi ritualmente allegati; 19. alla stregua delle regole così tracciate, la Corte di appello, decidendo sulla prescrizione dei contributi relativi all’anno 2009, è incorsa in errore di diritto perché ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16 giugno 2010 e non, come avrebbe dovuto, dal 6 luglio 2010, come stabilito dalD.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1; 20. le considerazioni espostenon sono decisive, invece, per i contributi relativi agli anni 2010 e 2011, poiché gliatti di messa in mora, come accertatidalla sentenza impugnata, sono intervenuti dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione, pur considerando il dies a quo , come differito, anno per anno,dai D.P.C . M . ; 21. gli ulteriori profili dedotti con il motivo di ricorso, relativi all’omessa compilazione dei riquadri RR delle dichiarazioni dei redditi,sono da respin gere ; 22. conformemente a Cass. n. 37529 del 2021 ( e a numerose altre conforme) deve ribadirsi che « in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui allaL. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, [ ... ] (non sussiste) unautomatismo tra la mancata c ompilazione del quadroRR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamentodoloso del debito contributivo [ ... ]» , imponendosi, al riguardo, un accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito; 23. l’Inps, di contro, propone una sorta di automatica applicazione della causa di sospensione, quale effetto derivato dalla mancata compilazione del riquadro RR della dichiarazione dei redditi, senza illustrare circostanze riconducibili al paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. (come rigorosamente delineato da Cass. nr. 8053 del 2014 e successive conformi) idonee a confutare efficacemente la valutazione espressa dalla Corte di merito; 24. in conclusione, il ricorso va accolto in relazione al profilo preliminare dell'individuazione del dies a quo, limitatamenteai contributi del 2009. La sentenza impugnata va cassata, in parte qua, e la causa rinviata alla Corte di appello di Firenze che , in diversa composizione, dovrà scrutinare nuovamente il tema della prescrizione dei contributi dell’anno 2009, alla luce degli enunciati principi di diritto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio. PQM [OSCURATO:PERSONA]