CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06177/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letti i motivi nuovi da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ribadisce la fondatezza dei motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione della prova e alla ritenuta responsabilità (uso personale) sono riproduttivi di identiche censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come determinante risultasse la condotta di illecita detenzione accertata (ed oggetto di contestazione) rispetto a quella di illecita coltivazione prospettata e non dimostrata (condotta non emersa dalle indagini), evenienza che, anche in considerazione del dato ponderale significativo (grammi 731 di marijuana, quantità da cui erano ricavabili 2.200 dosi droganti) e dell'osservazione effettuata da parte dei militari nei giorni precedenti alla perquisizione che aveva condotto a sequestro dello stupefacente, faceva ritenere la stessa non destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il