CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 13670/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7765-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2601/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/09/2018 R.G.N. 4525/2014; [OSCURATO:PERSONA] di somministrazione a termine R.G.N.7765/2019 Cron. Rep. Ud.08/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma aveva riunito i procedimenti separatamente introdotti dai lavoratori attuali ricorrenti per cassazione, che allegavano di aver lavorato per la convenuta [OSCURATO:SOCIETA] (che gestisce il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma) quali commis di cucina, assunti con contratti di somministrazione a termine (il Cettici anche con contratto di lavoro subordinato a termine), motivati dalla causale della stagionalità; e, con sentenza n. 4311/2014, in parziale accoglimento delle domande degli attori: aveva dichiarato la sussistenza tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società convenuta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 21.12.2010 ed inquadramento nel livello C2 del CCNL catene alberghiere; aveva dichiarato la sussistenza tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società convenuta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 21.4.2012 ed inquadramento nel livello C2 del CCNL catene alberghiere; aveva dichiarato la sussistenza tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la società convenuta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed inquadramento nel livello C2 del CCNL catene alberghiere; ed aveva condannato la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di un’indennità pari a 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, mentre aveva condannato lastessa società al pagamento, in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cangelmi, di un’indennità pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta decisione e in riforma della stessa, respingeva integralmente le originarie domande degli appellati; e respingeva l’appello incidentale di questi ultimi. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, riferita la pregressa vicenda processuale, quanto ritenuto dal primo giudice ed i motivi delle contrapposte impugnazioni, anzitutto evidenziava l’infondatezza dell’eccezione, sollevata dall’appellante principale, relativa alla risoluzione del rapporto asseritamente conseguente al contegno di inerzia e disinteresse tenuto dai lavoratori per l’attuazione del rapporto ravvisabile nel lasso di tempo intercorso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la proposizione del giudizio. 3.1. La Corte, inoltre, rivalutando le tre fattispecie lavorative sotto il profilo della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n. 183/2010, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, concludeva che la sentenza gravata aveva fatto buon governo delle norme applicabili, nel dichiarare i lavoratori decaduti dalla possibilità di impugnare i termini di taluni dei loro contratti di lavoro e per la precisione: rispettivamente, il Cettici per i contratti anteriori al 21.10.2010, il Cangelmi per quelli anteriori all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e il Sorrentino per quelli anteriori al 21.4.2012.3.2. Passando, quindi, a scrutinare la legittimità dei contratti individuati correttamente dal primo giudice come quelli per i quali le impugnative erano state tempestive, in base alla disamina operata, concludeva che i contratti in questione erano legittimi. La stessa Corte, infine, disattendeva anche l’appello incidentale dei lavoratori nel punto in cui avevano censurato i contratti intrattenuti con la [OSCURATO:PERSONA] sotto il profilo della violazione della clausola di contingentamento di cui al CCNL di categoria. 4. Avverso tale decisione, i tre lavoratori in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. La società intimata ha resistito con controricorso. 6. Le parti contrapposte hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un primo motivo i ricorrenti denunciano ”Omesso esame di un fatto decisivo”, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. consistente nella totale omessa considerazione da parte della Corte territoriale di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato . 2. Con un secondo motivo denunciano la “Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 4, c.p.c.”. Deducono che: “Quanto dedotto nel sopra esposto primo motivo rileva anche nell’ulteriore prospettiva dell’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., rispetto a quanto originariamente chiesto negli atti introduttivi e, ulteriormente, in modo specifico esposto nelle conclusioni dell’atto di appello incidentale come testualmente riportate nel motivo sub 1”. 3. Un terzo motivo è rubricato come segue: Motivazione apparente” e/o perplessa in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., nonché violazione dell’art. 116 c.p.c., sotto il profilo dell’omesso prudente apprezzamento delle prove documentali, in relazione all’art. 360, n. 4), c.p.c. . Individuata la parte di motivazione censurata, assumono che destano veramente perplessità i relativi passaggi motivazionali perché la Corte territoriale, a parte il grave errore di fondo di cui ai motivi sub 1) e sub 2), fonda il suo convincimento sulla base dell’erroneo presupposto dell’esistenza di rapporti “stagionali”, mal valutando le prove documentali ed al tempo stesso non fornendo un’adeguata motivazione, tale da far comprendere le effettive ragioni del decidere . 4. Con un quarto motivo denunciano “Erronea e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010”. Sostengono che la decisione impugnata è “censurabile in quanto, oltre, come detto, a non prendere in considerazione ed a non valutare correttamente le prove addotte riguardo al principale thema decidendum della sussistenza di rapporti di lavoro subordinati non a termine, assume erroneamente come questione principale del decidere quella della tempestività del termine di impugnativa di cui al richiamato art 32”. 5. Il primo motivo è inammissibile. 6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica (ossia, costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè, dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo. Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante; non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 22.5.2020, n. 9483). 7. Nella censura in esame, ciò che i ricorrenti indicano quale “decisivo fatto” è “la (chiesta) configurabilità, per come sviluppatesi nel tempo le fattispecie contrattuali in questione, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato sine die”; ritenuta essere “tema principale del contendere” (così in particolare a pag. 16 del ricorso). 8. E’ di tutta evidenza, allora, che non si fa riferimento ad un “fatto storico” nel senso dianzi precisato, ma ad una deduzione difensiva degli attori, relativa ai plurimi fatti delle vicende contrattuali che li avevano interessati; deduzione a sua volta, come emerge dal successivo sviluppo del primo motivo, alla base del petitumsostanziale delle loro domande. 9. Privo di fondamento è il secondo motivo. 10. Per sostenere che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla loro “principale domanda di accertare e dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, i ricorrenti assumono che la stessa Corte non avrebbe correttamente individuato “le principali ragioni del contendere”. Tanto, a sua volta, sarebbe dimostrato dal dato che la Corte territoriale in sede di svolgimento del processo , aveva affermato in modo incomprensibile, che i lavoratori avevano chiesto accertarsi “che il rapporto di lavoro non si era interrotto in quanto il termine era illegittimo” . 10.1. I ricorrenti si sono soffermati su quest’ultimo singolo passo dello “svolgimento del processo”, esposto dalla Corte d’appello, la quale ivi aveva invece più compiutamente riferito causa petendi e petitum delle domande dei ricorrenti (cfr. pagg. 1-2 della sua sentenza). 10.2. Ma, soprattutto, la Corte di merito si è certamente espressa sui motivi delle contrapposte impugnazioni delle parti, che, a loro volta, costituivano le domande d’appello su cui la stessa era chiamata a pronunciarsi. E la Corte, come già riferito in narrativa, preliminarmente aveva anche dato conto dei rispettivi motivi d’appello delle parti (cfr. pagg. 2-4 dell’impugnata sentenza). 11. Il terzo motivo è inammissibile per la parte in cui si riferisce alla violazione dell’art. 116 c.p.c. 11.1. Secondo un costante indirizzo di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360, n. 5, del c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (così, ad es., Cass., sez. I, 28.6.2022, n. 20751; id., sez. III, 17.5.2022, n. 15727; id., sez. I, 3.11.2021, n. 31510; id., sez. un., 30.9.2020, n. 20867). 11.2. Nella censura in esame, i ricorrenti - peraltro promiscuamente ad anomalie motivazionali non denunciate ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. nei limiti sopra già esposti nell’esaminare il primo motivo - assumono che la Corte avrebbe mal valutato “le prove documentali”, che vi sarebbe un “omesso prudente apprezzamento, vale a dire di adeguata diligenza, del voluminoso materiale probatorio e documentale prodotto dagli odierni ricorrenti”, “che il Giudice ha valutato le prove, non facendo uso del principio del “prudente apprezzamento” che si collega a quello equivalente di media diligenza professionale” (cfr. pagg. 22-23 del ricorso per cassazione). Tale dedotto cattivo esercizio del proprio prudente apprezzamento delle prove da parte della Corte territoriale, che denunciano i ricorrenti, nella specie non può essere, perciò, sindacato in questa sede.12. Quanto, poi, al vizio di motivazione “apparente” e/o “perplessa” che pure denunciano i ricorrenti peraltro ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. (laddove avrebbero dovuto dedurre la violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., denunciando la nullità della sentenza), si osserva quanto segue. 12.1. La Corte di merito, nell’accogliere l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA] circa la legittimità dei contratti esenti dalla decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010, aveva considerato: “Ad un attento esame della documentazione allegata alle difese di primo grado della società, emerge infatti che il Cettici ha sostituito lavoratori subordinati in ferie, generalizzati nel contratto di assunzione, per la quasi totalità del periodo considerato (21.12.2010 –3.2.2011), vale a dire, 42 giorni fra i quali rientra il periodo delle ferie natalizie, dove verosimilmente vi era un picco di richieste di ferie. Di detti 42 giorni, solo per 14 di essi, non continuativi, ma sporadici, il Cettici ha di fatto lavorato senza sostituire altri lavoratori (cfr. registri delle presenze): si tratta di un periodo quindi molto limitato e soprattutto composto di isolate giornate lavorative, a fronte del quale si appalesa giustificata la scelta imprenditoriale di chiamare un unico collaboratore a complessiva copertura delle assenze dell’intero arco temporale anziché a singola giornata. L’esigenza sostitutiva non pare quindi inficiata dal rilievo che invece il giudice ha considerato decisivo per sancire l’illegittimità del termine. Quanto alla stagionalità dei contratti di Cangelmi e Sorrentino, sempre alla luce di uno scrupoloso scrutinio del materiale probatorio, emerge che il numero dei coperti calava sì nel (solo) mese di agosto di ciascun anno (allorché l’organico stabile era pure rafforzato dalla presenza dei due appellati), ma senza mai raggiungere i picchi negativi dei semestri di ciascun anno in cui i due appellati non lavoravano (se non per particolari eventi). Anche in questo caso il riscontro dell’effettività della causale, che deve ovviamente riguardare la media dell’intera “stagione” depurata di eventuali peculiarità momentanee, ha dunque esito positivo. I contratti in questione (del Cettici per il periodo 21.12.2010-3.2.2011 per asserita sostituzione di lavoratori in ferie; del Cangelmi per il periodo 11.4.2011-15.10.2011, con la causale legata all’aumento stagionale delle attività; del Sorrentino per il periodo 21.4.2012-30.9.2012, parimenti con la causale stagionale) sono dunque legittimi”. 12.2. Si tratta, quindi, di motivazione certamente non apparente, né perplessa; ma neanche “illogica” o “incomprensibile”, come pur sostenuto dai ricorrenti nello svolgimento della censura. In tale svolgimento, peraltro, si assume che la Corte avrebbe “erroneamente” ritenuto che la stagionalità dei rapporti si fondasse “verosimilmente” sulla circostanza che gli odierni ricorrenti sostituissero altri lavoratori subordinati nel periodo della ferie (cfr. pag. 22 del ricorso); laddove, come ben risulta dal testo sopra riportato, i giudici di secondo grado hanno distinto la posizione del Cettici (rispetto al quale hanno ritenuto che i contratti che lo riguardavano nel periodo considerato fossero giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti nel periodo feriale), dalle posizioni del Cangelmi e del Sorrentino (per i quali è stata considerata sussistente la “causale stagionale” dei contratti per essi considerati). E tanto in base ad un apprezzamento delle risultanze processuali, rispetto al quale inammissibilmente i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 116 c.p.c. 13. Infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso. 13.1. Non è esatto, anzitutto, quanto sostengono i ricorrenti, e cioè che la Corte territoriale “assume erroneamente come questione principale del decidere quella della tempestività del termine di impugnativa di cui” all’art. 32 L. n. 183/2010. La Corte, infatti, è tornata sulla questione di decadenza (cfr. pagg. 5-6 della sua sentenza), perché essa era involta nel secondo motivo dell’appello principale della società (nel punto in cui si assumeva che la sua “eccezione di decadenza si articola diversamente nelle tre fattispecie”, relative alle distinte vicende contrattuali dei lavoratori: cfr. pag. 2 dell’impugnata sentenza); ma soprattutto detta questione formava oggetto dei principali motivi dell’appello incidentale proprio dei lavoratori attuali ricorrenti per cassazione (cfr. pag. 3 della stessa sentenza); sicché la Corte doveva certamente esprimersi su tale questione pregiudiziale di merito, rientrante nell’appellatume quindi nel devolutum. 13.2. Nello sviluppo di tale censura, poi, si assume che la Corte territoriale non avrebbe “considerato che, essendo i rapporti continuativi mai cessati a tutt’oggi un eventuale termine ai sensi dell’art. 32 poteva decorrere solo in ipotesi di cessazione del rapporto”. In parte qua, la doglianza è inammissibile perché non vi si denuncia un vizio di sussunzione ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. per la dedotta “Erronea e falsa applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010”, ma si assume, senza riferirsi al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., che la Corte distrettuale non avrebbe considerato un dato fattuale quale quello della mancata cessazione dei rapporti lavorativi relativi ai contratti di somministrazione a termine. 13.3. Per completezza, aggiunge il Collegio che i motivi dell’appello incidentale dei lavoratori non si fondavano sul suddetto assunto, ma su differenti argomentazioni, che non ponevano in discussione che ognuno dei numerosi contratti che avevano interessato i lavoratori fosse cessato alla data prevista (cfr. ancora pag. 3 dell’impugnata sentenza). E su quelle doglianze la Corte territoriale, come già considerato, si era senz’altro espressa in base ad argomenti non censurati dai ricorrenti. 14. I ricorrenti, pertanto, di nuovo soccombenti, devono essere condannati al pagamento, in favore del difensore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, e sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ar