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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso ed alle memorie depositate in cancelleria, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di riesame, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in data 15 aprile 2021 della precedente ordinanza emessa sempre dal medesimo Tribunale in data 26 novembre 2020, ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale del 27 ottobre 2020, disponendo la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Letojanni per l'unica residua imputazione riferita al reato di estorsione di cui al capo d).

In particolare già con la predetta ordinanza il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 310 cod. proc. pen., aveva annullato l'ordinanza cautelare genetica nei confronti dell'indagato con riferimento al reato di partecipazione all'associazione mafiosa ascrittogli al capo a, in relazione all'accusa di essere partecipe della famiglia mafiosa di Barrafranca, inserita nell'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA], ed aveva disposto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con riferimento al residuo capo d, relativo all'accusa di concorso nell'estorsione ai danni dell'ATI aggiudicataria dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Barrafranca.

La Corte di cassazione, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla difesa, aveva annullato detta ordinanza con rinvio per nuovo esame, ritenendo necessario un maggiore approfondimento circa l'indicazione di elementi o circostanze ricavabili dalle conversazioni intercettate, "il cui contenuto andava illustrato in modo più completo e preciso pure riportandone il testo utile a comprendere, attraverso le parole ed i commenti dei conversanti, il ruolo effettivamente ricoperto dal ricorrente nella fase della consumazione del reato".

In sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto di confermare la sussistenza dei gravi indizi in relazione al predetto residuo capo di accusa, evidenziando gli elementi ritenuti indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell'estorsione consumata in concorso con il proprio padre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo storico della famiglia mafiosa di Barrafranca.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato ha richiesto l'annullamento del provvedimento articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato al capo d).

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente non è stato dato peso alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], prodotte dalla difesa, dalle quali emerge che nessuna coartazione ha contraddistinto la conclusione del contratto di locazione del capannone industriale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'errato rilievo che la Cassazione avrebbe confermato la gravità indiziaria con riferimento a tale profilo fattuale, con conseguente formazione del giudicato cautelare.

Inoltre, si censurano le valutazioni del Tribunale sulle conversazioni in ambientale poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria: la n. 33100 del 14 dicembre 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], intesa come dimostrativa della pianificazione dell'estorsione su istigazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere ipotesi congetturali; la n. 10444 del 28 gennaio 2019 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che è stata ugualmente ritenuta dimostrativa di un incontro tra i due finalizzato a pianificare l'estorsione, nuovamente solo sulla base di mere congetture desunte dalla collocazione temporale della conversazione; la n. 41744 del 14 marzo 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], intesa come dimostrativa della partecipazione del ricorrente, sebbene dal tenore della conversazione emerga chiaramente che il rammarico formulato dalla figlia fosse relativo ad un intervento mafioso operato in supporto di [OSCURATO:PERSONA], detto "Sciannaro", e non del figlio, odierno ricorrente; ed infine la n. 3199 del 30 agosto 2019 relativa alla conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente ed il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], omonimo del nonno, nel corso della quale il rimprovero da parte del padre al figlio per le somme prelevate dal conto bancario utilizzato per il versamento dei canoni di locazione, sarebbe frutto di un equivoco con altra vicenda riferibile ad un altro e diverso conto corrente che nessun rapporto avrebbe avuto con il versamento del presunto prezzo dell'estorsione mentre secondo l'accusa sul detto conto confluivano i canoni che costituendo il prezzo dell'estorsione non potevano essere prelevati liberamente da Salvaggio ma dovevano essere divisi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (600 euro al mese cadauno), in tal modo spiegandosi le ragioni del rimprovero al figlio da parte del ricorrente.

2.2. Vizio di motivazione per illogicità in merito alle esigenze cautelari, perché solo apparente, tenuto conto dell'esclusa appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa, del suo stato di incensuratezza e per la ritenuta inattendibilità della sua versione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

A seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente valorizzando gli stessi elementi che erano stati ritenuti per la loro ambiguità inidonei a dimostrare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione che si assume ideato ed eseguito dal padre, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il capo mafia [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale era stato sollecitato, attraverso l'annullamento della prima ordinanza emessa in sede di riesame, a rivedere il contenuto delle intercettazioni di interesse, per esplicitarne le parti significative della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi fondare la gravità degli indizi sulla titolarità del conto corrente su cui confluivano i canoni, intesi come prezzo dell'estorsione realizzata attraverso l'imposizione alla ditta aggiudicataria dell'utilizzo del capannone di proprietà del ricorrente locato per il ricovero dei mezzi, una volta esclusa la gravità indiziaria per la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, di cui era, invece, stato ritenuto partecipe il padre, [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, era stato evidenziato nella sentenza di annullamento come la necessità di un maggiore approfondimento in tale direzione derivasse proprio dall'affermata gestione dell'estorsione da parte del padre del ricorrente, considerato appartenente al sodalizio mafioso che aveva ideato e diretto la condotta estorsiva, comportandosi come il dominus dell'affare, non solo nella fase ideativa ma anche nella fase esecutiva di ripartizione tra gli associati dei proventi dell'estorsione stessa.

È stato già osservato nella sentenza di annullamento con rinvio (vedi pag. 3) come la circostanza che il figlio subisse le pressioni del padre nella gestione dei conti correnti di cui è titolare, che risultasse titolare del bene locato ed intestatario del conto sul quale venivano accreditati i canoni di locazione ritenuti lo schermo del pagamento del prezzo dell'estorsione, non consentisse di fondare la dimostrazione di un suo contributo consapevole al progetto estorsivo ed alla sua attuazione.

2. Anche la più approfondita disamina del contenuto delle intercettazioni operata dal Tribunale nell'ordinanza emessa in sede di giudizio di rinvio, non consente di ritenere colmate le lacune motivazionali rilevate in sede di annullamento.

Effettivamente le conversazioni analizzate (n. 33100 del 14/12/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la n. 10444 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]), come dedotto dal ricorrente, non hanno alcun contenuto esplicativo di una sua partecipazione all'estorsione, essendo la loro rilevanza probatoria correlata al solo dato della coincidenza temporale con l'aggiudicazione dell'appalto, non emergendo da esse la ragione degli incontri verosimilmente pianificati dal ricorrente se non sulla base di mere congetture.

Analoghe considerazioni valgono per la conversazione n. 41744 del 14/03/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], che pure non fornisce indicazioni univoche in merito alla partecipazione del ricorrente alla ripartizione dei proventi dell'estorsione, emergendo da essa che il destinatario delle lamentele rivolte dalla figlia del capo mafia è solo il padre del ricorrente per le sue asserite inadempienze nella distribuzione delle quote dei proventi dell'estorsione di loro spettanza.

Infine, anche la intercettazione n. 3199 del 30/08/2019, relativa alla conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente ed il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], omonimo del nonno, relativa al rimprovero rivolto al figlio per le somme da questi prelevate dal conto bancario utilizzato per il versamento dei canoni di locazione, se pure può supportare la prova della consapevolezza da parte del ricorrente che sul detto conto corrente ad esso intestato confluiscano liquidità che non sono nella sua libera disponibilità, nulla aggiunge in ordine alla prova del ruolo operativo e del contributo anche solo morale che il ricorrente può avere avuto nell'estorsione ideata e diretta dal proprio padre.

In definitiva, si ritiene che la valutazione del contenuto delle intercettazioni conferma la già evidenziata inadeguatezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria.

3. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio non emergendo dalla motivazione riferimenti ad ulteriori elementi di merito suscettibili di un nuovo esame che possa condurre ad un diverso esito del procedimento cautelare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi del ricorso ed alle memorie depositate in cancelleria, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Caltanissetta, decidendo in sede di riesame, dopo l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in data 15 aprile 2021 della precedente ordinanza emessa sempre dal medesimo Tribunale in data 26 novembre 2020, ha accolto parzialmente l'appello proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale del 27 ottobre 2020, disponendo la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Letojanni per l'unica residua imputazione riferita al reato di estorsione di cui al capo d). In particolare già con la predetta ordinanza il Tribunale di Caltanissetta, adito ex art. 310 cod. proc. pen., aveva annullato l'ordinanza cautelare genetica nei confronti dell'indagato con riferimento al reato di partecipazione all'associazione mafiosa ascrittogli al capo a, in relazione all'accusa di essere partecipe della famiglia mafiosa di Barrafranca, inserita nell'associazione denominata [OSCURATO:PERSONA], ed aveva disposto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari con riferimento al residuo capo d, relativo all'accusa di concorso nell'estorsione ai danni dell'ATI aggiudicataria dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti urbani del Comune di Barrafranca. La Corte di cassazione, in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla difesa, aveva annullato detta ordinanza con rinvio per nuovo esame, ritenendo necessario un maggiore approfondimento circa l'indicazione di elementi o circostanze ricavabili dalle conversazioni intercettate, "il cui contenuto andava illustrato in modo più completo e preciso pure riportandone il testo utile a comprendere, attraverso le parole ed i commenti dei conversanti, il ruolo effettivamente ricoperto dal ricorrente nella fase della consumazione del reato". In sede di rinvio, il Tribunale ha ritenuto di confermare la sussistenza dei gravi indizi in relazione al predetto residuo capo di accusa, evidenziando gli elementi ritenuti indicativi del ruolo attivo svolto dal ricorrente nell'estorsione consumata in concorso con il proprio padre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], capo storico della famiglia mafiosa di Barrafranca. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, l'imputato ha richiesto l'annullamento del provvedimento articolando i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato al capo d). In particolare rileva il ricorrente che erroneamente non è stato dato peso alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], prodotte dalla difesa, dalle quali emerge che nessuna coartazione ha contraddistinto la conclusione del contratto di locazione del capannone industriale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'errato rilievo che la Cassazione avrebbe confermato la gravità indiziaria con riferimento a tale profilo fattuale, con conseguente formazione del giudicato cautelare. Inoltre, si censurano le valutazioni del Tribunale sulle conversazioni in ambientale poste a fondamento del giudizio di gravità indiziaria: la n. 33100 del 14 dicembre 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA], intesa come dimostrativa della pianificazione dell'estorsione su istigazione di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di mere ipotesi congetturali; la n. 10444 del 28 gennaio 2019 tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], che è stata ugualmente ritenuta dimostrativa di un incontro tra i due finalizzato a pianificare l'estorsione, nuovamente solo sulla base di mere congetture desunte dalla collocazione temporale della conversazione; la n. 41744 del 14 marzo 2019 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], intesa come dimostrativa della partecipazione del ricorrente, sebbene dal tenore della conversazione emerga chiaramente che il rammarico formulato dalla figlia fosse relativo ad un intervento mafioso operato in supporto di [OSCURATO:PERSONA], detto "Sciannaro", e non del figlio, odierno ricorrente; ed infine la n. 3199 del 30 agosto 2019 relativa alla conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente ed il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], omonimo del nonno, nel corso della quale il rimprovero da parte del padre al figlio per le somme prelevate dal conto bancario utilizzato per il versamento dei canoni di locazione, sarebbe frutto di un equivoco con altra vicenda riferibile ad un altro e diverso conto corrente che nessun rapporto avrebbe avuto con il versamento del presunto prezzo dell'estorsione mentre secondo l'accusa sul detto conto confluivano i canoni che costituendo il prezzo dell'estorsione non potevano essere prelevati liberamente da Salvaggio ma dovevano essere divisi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (600 euro al mese cadauno), in tal modo spiegandosi le ragioni del rimprovero al figlio da parte del ricorrente. 2.2. Vizio di motivazione per illogicità in merito alle esigenze cautelari, perché solo apparente, tenuto conto dell'esclusa appartenenza dell'indagato all'associazione mafiosa, del suo stato di incensuratezza e per la ritenuta inattendibilità della sua versione dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate. A seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, il Tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria a carico del ricorrente valorizzando gli stessi elementi che erano stati ritenuti per la loro ambiguità inidonei a dimostrare il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nel reato di estorsione che si assume ideato ed eseguito dal padre, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il capo mafia [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale era stato sollecitato, attraverso l'annullamento della prima ordinanza emessa in sede di riesame, a rivedere il contenuto delle intercettazioni di interesse, per esplicitarne le parti significative della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi fondare la gravità degli indizi sulla titolarità del conto corrente su cui confluivano i canoni, intesi come prezzo dell'estorsione realizzata attraverso l'imposizione alla ditta aggiudicataria dell'utilizzo del capannone di proprietà del ricorrente locato per il ricovero dei mezzi, una volta esclusa la gravità indiziaria per la partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa, di cui era, invece, stato ritenuto partecipe il padre, [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, era stato evidenziato nella sentenza di annullamento come la necessità di un maggiore approfondimento in tale direzione derivasse proprio dall'affermata gestione dell'estorsione da parte del padre del ricorrente, considerato appartenente al sodalizio mafioso che aveva ideato e diretto la condotta estorsiva, comportandosi come il dominus dell'affare, non solo nella fase ideativa ma anche nella fase esecutiva di ripartizione tra gli associati dei proventi dell'estorsione stessa. È stato già osservato nella sentenza di annullamento con rinvio (vedi pag. 3) come la circostanza che il figlio subisse le pressioni del padre nella gestione dei conti correnti di cui è titolare, che risultasse titolare del bene locato ed intestatario del conto sul quale venivano accreditati i canoni di locazione ritenuti lo schermo del pagamento del prezzo dell'estorsione, non consentisse di fondare la dimostrazione di un suo contributo consapevole al progetto estorsivo ed alla sua attuazione. 2. Anche la più approfondita disamina del contenuto delle intercettazioni operata dal Tribunale nell'ordinanza emessa in sede di giudizio di rinvio, non consente di ritenere colmate le lacune motivazionali rilevate in sede di annullamento. Effettivamente le conversazioni analizzate (n. 33100 del 14/12/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio [OSCURATO:PERSONA] e la n. 10444 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]), come dedotto dal ricorrente, non hanno alcun contenuto esplicativo di una sua partecipazione all'estorsione, essendo la loro rilevanza probatoria correlata al solo dato della coincidenza temporale con l'aggiudicazione dell'appalto, non emergendo da esse la ragione degli incontri verosimilmente pianificati dal ricorrente se non sulla base di mere congetture. Analoghe considerazioni valgono per la conversazione n. 41744 del 14/03/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la figlia [OSCURATO:PERSONA], che pure non fornisce indicazioni univoche in merito alla partecipazione del ricorrente alla ripartizione dei proventi dell'estorsione, emergendo da essa che il destinatario delle lamentele rivolte dalla figlia del capo mafia è solo il padre del ricorrente per le sue asserite inadempienze nella distribuzione delle quote dei proventi dell'estorsione di loro spettanza. Infine, anche la intercettazione n. 3199 del 30/08/2019, relativa alla conversazione intercorsa tra l'odierno ricorrente ed il proprio figlio [OSCURATO:PERSONA], omonimo del nonno, relativa al rimprovero rivolto al figlio per le somme da questi prelevate dal conto bancario utilizzato per il versamento dei canoni di locazione, se pure può supportare la prova della consapevolezza da parte del ricorrente che sul detto conto corrente ad esso intestato confluiscano liquidità che non sono nella sua libera disponibilità, nulla aggiunge in ordine alla prova del ruolo operativo e del contributo anche solo morale che il ricorrente può avere avuto nell'estorsione ideata e diretta dal proprio padre. In definitiva, si ritiene che la valutazione del contenuto delle intercettazioni conferma la già evidenziata inadeguatezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di gravità indiziaria. 3. Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio non emergendo dalla motivazione riferimenti ad ulteriori elementi di merito suscettibili di un nuovo esame che possa condurre ad un diverso esito del procedimento cautelare. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la cessazione della misura cautelare in atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi
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