Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21421/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 99 R.G. n. 43853/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche, in ordine a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al dedotto travisamento della testimonianza resa dall'ufficiale di p.g., il ricorrente si limita ad assertivi rilievi sul contenuto di tale prova (quanto agli oneri di rappresentazione del vizio, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492); - quanto ai vizi motivazionali, trattandosi di doppia conforme, a Corte territoriale si è correttamente attenuta a quanto accertato in primo grado, evidenziando in modo adeguato gli elementi probatori che venivano a contrastare la tesi difensiva sostenuta nell'appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 99 R.G. n. 43853/23 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e generiche, in ordine a profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: - quanto al dedotto travisamento della testimonianza resa dall'ufficiale di p.g., il ricorrente si limita ad assertivi rilievi sul contenuto di tale prova (quanto agli oneri di rappresentazione del vizio, Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492); - quanto ai vizi motivazionali, trattandosi di doppia conforme, a Corte territoriale si è correttamente attenuta a quanto accertato in primo grado, evidenziando in modo adeguato gli elementi probatori che venivano a contrastare la tesi difensiva sostenuta nell'appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 21421/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris