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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 19544/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6278/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che larappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021 , depositata il 3/09/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] , corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on - line , soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia nel primo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost.Riguardo a tali profili risulta essere stata – in altro procedimento rubricato al n.

RG 38642/2019, trattato alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 – sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza di prossima pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6278/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N 79, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che larappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BARI n. 1037/2021 , depositata il 3/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del pubblico ministero, il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 febbraio 2019 il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione ex artt. 22 legge n. 689 del 1981 e 6 d.lgs. n. 150 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante del [OSCURATO:PERSONA] , corrente in Zapponeta, avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa il 12 settembre 2017 dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise, con la quale gli era stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per violazione dell’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, consistita nell’avere messo a disposizione presso il suddetto circolo privato apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentivano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco apprestate dai concessionari on - line , soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 2. L’appello successivamente spiegato dal soccombente veniva respinto dalla Corte d’appello di Bari con la sentenza n. 1037/2021, depositata il 3 settembre 2021, che confermava integralmente la decisione di primo grado. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha resistito all’avversa impugnazione mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso denuncia nel primo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 923, della legge n. 208 del 2015 per violazione del combinato disposto degli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del protocollo addizionale CEDU, e nel secondo motivo l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, per violazione del canone di ragionevolezza, in relazione agli artt. 3, 42 e 117, comma 1, Cost.Riguardo a tali profili risulta essere stata – in altro procedimento rubricato al n. RG 38642/2019, trattato alla pubblica udienza del 9 gennaio 2024 – sollevata questione di legittimità costituzionale con ordinanza di prossima pubblicazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene pertanto opportuno differire la trattazione del presente ricorso a nuovo ruolo, in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi all’esito
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