CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 1955
Cassazione n. 36186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi uditi il difensori L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'ACCOGLIMENTO Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31 maggio 2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 1.000,00 euro di multa ciascuno in relazione al reato di cui all'art. 595, primo e terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], diffondendo un comunicato sindacale, successivamente fatto pubblicare su un giornale on line, con il quale si lasciava intendere che una persona - facilmente identificabile nella Santini - fosse stata scorrettamente favorita nel procedimento che aveva portato al suo comando presso l'Agenzia delle Entrata e, in particolare, sollevando dubbi sulla correttezza e trasparenza della procedura, favorita da un «santo protettore». 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere i giudici di merito preso atto: a) che il Manetti e la Gabbrielli, senza affermare l'illegittimità della procedura, ne avevano criticato, in termini di scetticismo, l'atipicità; b) che il fatto posto a fondamento della critica sindacale era vero; d) che nessun dubbio era sorto a proposito del requisito della pertinenza; e) che la prima parte del volantino sindacale, il cui esame aveva condotto i giudici di merito ad escludere la continenza espressiva, riguardava la Provincia di Siena e non la Santini. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nonché memoria nell'interesse della Santini e della Gabbrielli. All'udienza del 5 maggio 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., di recente, Sez. 5, n. 25759 del 28/04/2022, Pillon, n.nn.), in tema di esercizio del diritto di critica, i requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento dei beni in conflitto vanno individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Nella delineata prospettiva, è stato evocato anche il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789). Ancora di recente, questa Corte ha sottolineato come, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 - 01). Approfondendo quest'ultimo profilo la sentenza appena menzionata, richiamando la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ribadito che l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. In siffatta cornice, Sez. 5, n. 31263 del 2020 ha aggiunto che l'estensione del diritto di critica politica può superare anche la necessità del riferimento a specifici fatti storici, ma non può mai prescindere dalla necessità di evitare qualsiasi travisamento o manipolazione di essi che ne determini una distorsione inaccettabile rispetto all'intento informativo dell'opinione pubblica (corsivo di chi scrive) che è alla base del riconoscimento dell'esimente, poiché quest'ultima radica le proprie basi ispiratrici nel consolidato principio che in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica. Ora, secondo la puntuale ricostruzione dei giudici di merito, il comunicato sindacale del quale si tratta, dopo una prima parte interamente dedicata a criticare un sistema di illegalità e abusi di potere nella gestione, da parte della Provincia di Siena, dei rapporti di lavoro e nell'assegnazione degli incarichi, anche attraverso - per quanto qui direttamente rileva - procedure di mobilità o di comando, ha fatto riferimento ad una vicenda concernente la Santini (sulla riferibilità della menzione alla odierna parte civile non viene sollevata alcuna questione), la quale, su domanda, aveva ottenuto dall'Amministrazione di appartenenza il nulla osta al comando presso l'Agenzia delle Entrate. Sempre i giudici di merito hanno ricostruito l'assoluta regolarità della procedura, dal momento che solo le procedure di mobilità e non anche quelle di comando erano state bloccate dalla legge di stabilità per il 2013. Anche siff atta conclusione non è contestata in ricorso, nel quale, nel tentativo di edulcorare a posteriori il significato della critica, si precisa che «i ricorrenti non asseriscono in alcun modo una illegittimità della procedura che ha portato la Santini al comando presso l'AdE, ma ne criticano, in termini di scetticismo, l'atipicità». Sennonché né nel ricorso, né nel comunicato sindacale si chiarisce in che cosa consisterebbe l'atipicità di una procedura alla quale avevano fatto ricorso, secondo i giudici di merito, anche altri dipendenti, che è disciplinata dalla legge e che si è svolta, posto che il tema è esplicitamente non posto in discussione, nel rispetto della legge. Né è chiarito quale sarebbe la «possibile anomalia» della procedura, alla quale, in altro luogo, allude il ricorso. Del resto, puntualmente la sentenza impugnata sottolinea come lo stesso Manetti avesse formulato identica richiesta di nulla osta, non perfezionatasi perché non sostenuta da alcuna richiesta di un ente interessato al comando. Ora, in questa sede, non assume rilievo l'analisi - non sollecitata da alcuno - di quest'ultima vicenda, ma il fatto che l'iniziativa del Manetti conferma l'assoluta genericità della deduzione di atipicità della procedura di comando. Ciò posto, il fatto storico sul quale si innesta la critica sindacale non è costituito dal mero distacco per comando della Santini, ma dalla assenza - denunciata in termini allusivi ed insinuanti - del necessario percorso di informazione e trasparenza della procedura della quale si tratta. Evidente è, infatti, l'alternativa logica dinanzi alla quale ci si trova: se il fatto storico fosse rappresentato - come si deduce in ricorso - dal mero comando della Santini, mancherebbe qualunque correlazione razionale con il giudizio vivacemente critico sulle modalità clientelari di gestione del personale espresso nel comunicato; se, invece, il fatto fosse l'adozione di una procedura irregolare (ciò che è stato argomentatamente ritenuto dai giudici di merito, alla luce della domanda finale del comunicato su chi fosse il «[OSCURATO:PERSONA]» della Santini, che mostra in termini non equivoci il pensiero degli autori quanto alla illegittimità della procedura), esso sarebbe falso perché siffatta premessa è stata puntualmente smentita dalla sentenza impugnata, senza incontrare alcuna contestazione nel ricorso. I superiori rilievi, proprio perché incidono sulla sussistenza del presupposto della verità del fatto, rendono superfluo l'esame delle restanti considerazioni dedicate alla pertinenza e alla continenza delle espressioni adoperate. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in euro 3.500,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente