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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31274/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],in parziale riforma della sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Palmidel 12 novembre 2019, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta digiustizia, per i reato di furto aggravato in concorso, di n.22 Notebook del valore dieuro 10.000, sottraendoli al plesso Scolastico “[OSCURATO:PERSONA] VI-Campanella”, con le aggravanti del fatto commesso da tre persone e su coseesistenti in uffici/stabilimenti pubblici e destinate ad un pubblico servizio, ascrittoal capo A), e di coltivazione illecita in concorso di un piantagione di sostanzastupefacente del tipo canapa indiana, ascritto al capo B), ha dichiarato non doversiprocedere in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenutaprescrizione, e rideterminato la pena per la restante imputazione e concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.2.

Contro l'anzidetta sentenza l’imputato, propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di illogicità edi contraddittorietà della motivazione, in relazione alla affermazione di penaleresponsabilità per il reato di cui al capo A), in punto di valutazione, ai sensidell’art.192, comma 2, cod. proc. pen., del compendio indiziario e delle aggravanticontestate.Si deduce che dal primo elemento indiziario non contestato (l’utilizzo da partedegli autori del furto dell’auto di proprietà dell’imputato), la Corte d’appelloinferisce la individuazione del [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del fatto-reato, sullabase di ulteriori elementi indiziari, non dotati di gravità e precisione, quali iltracciamento dell’utenza del ricorrente, negli orari sovrapponibili allaconsumazione del furto; i plurimi contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e il coimputatoCarmelo [OSCURATO:PERSONA], in orario notturno sovrapponibile a quello della consumazionedel furto.Si deduce che la circostanza dell’uso dell’autovettura il giorno prima e quellosuccessivo al furto da parte di persona diversa, anche tenuto conto dei datiindiziari, sarebbe una mera ipotesi investigativa, in quanto il mezzo poteva esserestato concesso in uso ad altri soggetti.Quanto allo scambio di messaggi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in orario notturnoin concomitanza con la consumazione del furto, l’indizio creerebbe una fratturalogica nella ricostruzione del fatto in punto di partecipazione al delitto, perl’anomalia dello scambio di sms da parte dei due correi che dovevano trovarsiinsieme, e dunque o erano insieme o non lo erano.Quanto all’aggancio delle medesime celle da parte delle utenze del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], la circostanza non sarebbe pacifica tanto che la Corte di meritoeliderebbe tale elemento.Con riguardo all’aggravante del numero delle persone, se ne deduce lainsussistenza in quanto non avrebbe ridotto le difese della vittima considerato chela scuola di notte era chiusa.Quanto al danno patrimoniale di rilevante entità, si deduce che la Corted’appello avrebbe interpretato l’aggravante come automatico superamento di uncerto valore economico, in assenza di valutazione complessiva e contestualizzatadella gravità del danno, nonché si deduce apoditticità della motivazione circa ilvalore di mercato dei beni in assenza di elementi atti a determinarlo.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in punto ditrattamento sanzionatorio.

Si duole della determinazione della pena sulla basedella valutazione di uno soltanto dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., senzaindicare le ragioni del discostamento dal minimo edittale.Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020,convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è nel complesso infondato.2.

Il primo motivo di ricorso è infondato.Il motivo, che si caratterizza per un approccio atomistico e parcellizzato,ripercorre censure, sconfessate dalla Corte d’appello che, con motivazione congruae non manifestamente illogica, ha spiegato i passaggi temporali che hannoconsentito di ricostruire la prova a carico del ricorrente.2.1 Va, innanzitutto, osservato che le censure proposte appaiono dirette, nongià a scardinare la tenuta logica della motivazione, bensì ad attaccare i dettaglidella sentenza impugnata, la cui coerenza logico-giuridica, al contrario, non risultaaffatto scalfita.2.2 In ordine alla valutazione degli indizi, va premesso che per indizios'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole diesperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incertoda provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez.

U, n. 6682 del04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230).

L'indizio è un elementoconoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, èdotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanzediverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare.

Se dall'indizio èdeducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed insé sufficiente (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 243508), nel senso chepresenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sullabase delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentandoun livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza dinecessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e diproporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumeresecondo le regole di comune esperienza.

Tale relativa ambiguità ed inefficienzaprobatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale imponeun particolare rigore valutativo degli indizi, secondo la regola dettata dall'art. 192,comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza.

Lariflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenutaad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale diapprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indiziodeve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico,ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fontidi prova acquisite (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 4,n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, Rv. 242123; Sez. 1, sentenza n. 31456del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240762-240766).

E', dunque, necessario che laprova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto ointuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente,dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo.

Per gravitàs'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossiala probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisionesignifica specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione,altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi,indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo taleche, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stessorisultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (Sez. 1, n.7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216181; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 224962; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv.251527; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, Rv. 258321;sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.260278).

La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato comel'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativoper il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in séconsiderato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quelloda dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione perindividuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivantedalla loro gravità e precisione» (Sez.

U, n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv.231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici.S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria ecomplessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e laconfluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» echiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in séconsiderato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di!à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, nonessendo sufficiente, dal punto di vista metodologico, proporne una lettura intermini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescindadal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231678; Rv. 248384; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C.in proc.

Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv.256967).

Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice laconduzione di un ragionamento probatorio che, attraverso l'utilizzo di regole diesperienza - tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento dellevicende naturali e di quelle umane, in presenza di determinate condizioni, e dallalogica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggiscientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica - deve procedere,fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delleregole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica delrisultato ottenuto.

Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato«in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevolesoluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che,in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di unipotetico, inusitato, combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà dellecose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (Sez. 1,n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189682).

Tale operazione deve essereguidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, cheimpone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputatoemerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro dellaconsistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio espostonella sentenza impugnata.

Come già affermato da questa Corte, tale canoneorientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative delmedesimo fatto, segnalate dalla difesa (Sez. 1 n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Gurgone, Rv. 261600; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, Rv.259204; Sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579), impone che lapluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntualee attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di unaragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale,quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorsodelibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenzeprocessuali.

Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunquenecessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualitàremote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benchéminimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondol'orientamento espresso da Sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv.240763; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., RC. in proc.

Stasi, Rv. 258321;Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc.

Segura, Rv. 262280).

Del pari, in unprocesso basato su prova indiziaria, il verdetto assolutorio può raggiungersi per ildisconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod.proc. pen., dei dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa,oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altreemergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettantologica e tale da introdurre un ragionevole dubbio.Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte, èchiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e dellaconcordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamentiindebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice dimerito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione dellarelativa sentenza, per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali,dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle regole della logica e delprincipio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativanella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez.

U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. 1, n. 42993 del25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv.245880; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc.

Stasi, Rv. 258321).Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indirettail risultato della valutazione, perché deve riguardare il metodo seguito nelleoperazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi, in cui siè articolato il ragionamento probatorio, con i criteri legali in quanto, comeaffermato da Sez.

U. Musumeci n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, lacorrettezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultatoricostruttivo.La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali puòessere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazioneinesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dallanecessità che ii dato probatorio, travisato od omesso, abbia ii carattere delladecisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purchésiano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende esserestate travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti inconsiderazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessitàdi ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazioneod un esame parcellizzato, e senza che l'esame abbia ad oggetto, invece che unoo più specifici atti del giudizio, ii fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911).Alla luce del principio suindicato, la motivazione della Corte territoriale, risultacorretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché, rispondendo alla specificacensura contenuta nel motivo di appello, che si limita ad analizzare singolarmentegli elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza peraltro neppurecontesta, e tralascia di guardare al peso che assumono nel loro insieme, haspiegato le ragioni della ritenuta rilevanza dei singoli dati indiziari, sulla base diuna valutazione complessiva, per fondare un giudizio di penale responsabilità,compiendo un procedimento logico adeguato e conforme al canone legislativoispirato alla regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.

La conclusione ècaratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, a quella che puòdefinirsi la "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi,la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (in tal senso già Sez. 1,n. 17921 del 3/3/2010, Giampà, Rv. 247449- 01)La Corte d’appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicitàmanifesta, ha analizzato i plurimi elementi indiziari, prima nella loro singolasignificatività, e poi messi in opportuna relazione in un quadro di insieme, dal qualepersuasivamente discende la non plausibilità delle ricostruzioni difensive e, invece,la certa colpevolezza del ricorrente.La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati (l’utilizzo da partedegli autori del furto dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], di colore bianco, di proprietàdell’imputato, ripresa nella sequenza iniziale dal sistema di videosorveglianza,posto all’interno di un cantiere antistante il cancello secondario dell’istitutoscolastico; l’utilizzo del medesimo mezzo, il giorno dopo il furto, da parte delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]; lo scambio di numerosi sms, la sera del fatto, inorario concomitante alla commissione del furto, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la presenzadi tre uomini all’interno del mezzo, dei quali due scendevano per recarsi all’internodell’istituto scolastico, il terzo rimaneva a bordo, si allontanava, per poi tornare ariprendere i correi) ha consentito alla Corte di appello di potere inferire, conargomentazione logica ed immune da vizi, secondo i parametri della valutazionedella prova indiziaria, la valenza degli ulteriori indizi, alla luce di un esame globale,e di attribuire all’imputato il reato con un alto grado di credibilità razionale.La Corte territoriale ha correttamente messo in luce come le utenze, in uso alcella di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 10, nelle immediate vicinanze della scuolateatro del furto, con fitto scambio di messaggi tra i due correi, in orarioconcomitante alla commissione del furto.

La necessità di comunicare con il Galluccisi spiega in quanto solo due correi si introducevano all’interno dell’istitutoscolastico, mentre il terzo, rimaneva a bordo e riprendeva i correi dopo il furto.Quanto alle ipotesi alternative (uso dell’autovettura da parte di altri individui),astrattamente possibili, la Corte d’appello, rispondendo alla censura contenuta nelmotivo di gravame, con argomentazione logica ed immune da vizi e censure, haritenuto che secondo i parametri indicati dalla Corte di legittimità, ai fini dellavalutazione della prova indiziaria, sono prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana, tenuto anche conto dell’assenza di spiegazione circa lapresenza sul posto dell’auto intestata al [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, la motivazione è logica ed immune da vizi e censure, el’argomentazione della compatibilità della identificazione dell’imputato con ilsoggetto che aveva in uso l’utenza sopra indicata, ha consentito alla Corte diappello di escludere con certezza che il reato sia stato commesso da altri soggetti.2.4 Quanto all’aggravante del fatto commesso da tre persone, il motivo èinammissibile.Il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata che, con valutazione in fatto immune da vizi e censure, haritenuto comprovata la sussistenza dell’aggravante dai filmati delle telecamere delsistema di videosorveglianza, che riprendevano gli imputati mentre scendevanodalla vettura e si introducevano nell’edificio, mentre un terzo complice rimanevaa bordo del mezzo, che si allontanava per poi tornare sul posto e riprendere i duecorrei.Quanto alla censura della non configurabilità dell’aggravante in assenza dimaggior effetto intimidatorio sulla vittima (non presente sul luogo al momento delfatto), la Corte d’appello ha sottolineato che la presenza delle più persone riunitenon postula che le persone abbiano agito riunite e può ritenersi realizzata inpresenza di concorso morale indipendentemente dalla presenza o meno dellavittima sul posto.

Aggravante che rende più agevole la commissione del fatto.2.4 Quanto al danno di rilevante entità, la Corte di merito ha precisato lairrilevanza, nella valutazione dell’entità oggettiva del danno, del parametro dellacapacità economica del danneggiato, che costituisce criterio sussidiario divalutazione rispetto alla entità oggettiva del danno, e che si applica soltanto neicasi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.2.5 Quanto alla aggravante della minorata difesa, il motivo non si confrontacon la sentenza impugnata, che ne ha sottolineato la mancata contestazione.2.6 Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ilricorrente omette di considerare che il capo di imputazione indicava il valore dimercato dei n.22 Notebook in euro 10.000; con valutazione incensurabile in sededi legittimità, e comunque corretta, sia il Tribunale che la Corte di appello hannomotivatamente ritenuto che il danno conseguentemente arrecato alla p.o. sia statodi rilevante gravità, tenuto conto del prezzo pari ad euro 450 cadauno.Né occorreva l'espressa considerazione delle condizioni patrimoniali dellavittima.Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez.

II,n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ha già chiarito che, nel valutarel'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della personaoffesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole,può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, chesono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare diper sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed ha ritenuto sussisterel'aggravante de qua con riferimento ad un danno di circa 10.000 euro, aprescindere dalla capacità economica della vittima del reato (Sez. 2, Sentenza n.48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 – 01).Il motivo risulta, pertanto, in parte generico, in parte manifestamenteinfondato.3.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1 Costituisce principio consolidato quello che la motivazione in ordine alladeterminazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia digran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nellaspecie.

Fuori di questo caso, anche l'uso di espressioni come "pena congrua","pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere cheil giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla normain ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596;Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

Di tali principi ha dunque tenuto benconto il Collegio territoriale, nella parte motiva, ove, con argomentazionepuntuale, è fornita adeguata spiegazione del quantum di pena inflitta.3.2 Quanto alla misura della pena, la Corte territoriale, con valutazioneinsindacabile in questa sede, rispondendo nuovamente alla specifica censuracontenuta nel motivo di appello, ha sottolineato che la determinazione della penada parte del Tribunale, attestata in misura di poco superiore al minimo edittale, ècongrua, tenuto conto della gravità del fatto per il numero, la tipologia e il valoredei beni sottratti (n.22 Notebook), quantificato in circa euro 10.000.Nella specie, la Corte d’appello si è limitata ad elidere l’aumento disposto atitolo di continuazione disposto per il reato dichiarato estinto per prescrizione, edha attestato la pena, al di sotto della media edittale.

La pena è stata individuataben al di sotto della media edittale e con motivazione esente da vizi logici, a cui èperaltro conseguita una ulteriore mitigazione con adattamento del trattamento allaspecifica vicenda personale e al comportamento processuale con riconoscimentodelle attenuanti generiche e concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],in parziale riforma della sentenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Palmidel 12 novembre 2019, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta digiustizia, per i reato di furto aggravato in concorso, di n.22 Notebook del valore dieuro 10.000, sottraendoli al plesso Scolastico “[OSCURATO:PERSONA] VI-Campanella”, con le aggravanti del fatto commesso da tre persone e su coseesistenti in uffici/stabilimenti pubblici e destinate ad un pubblico servizio, ascrittoal capo A), e di coltivazione illecita in concorso di un piantagione di sostanzastupefacente del tipo canapa indiana, ascritto al capo B), ha dichiarato non doversiprocedere in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per intervenutaprescrizione, e rideterminato la pena per la restante imputazione e concesso ilbeneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto.2. Contro l'anzidetta sentenza l’imputato, propone ricorso, affidato a duemotivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma primo, cod. proc. pen.2.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di illogicità edi contraddittorietà della motivazione, in relazione alla affermazione di penaleresponsabilità per il reato di cui al capo A), in punto di valutazione, ai sensidell’art.192, comma 2, cod. proc. pen., del compendio indiziario e delle aggravanticontestate.Si deduce che dal primo elemento indiziario non contestato (l’utilizzo da partedegli autori del furto dell’auto di proprietà dell’imputato), la Corte d’appelloinferisce la individuazione del [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del fatto-reato, sullabase di ulteriori elementi indiziari, non dotati di gravità e precisione, quali iltracciamento dell’utenza del ricorrente, negli orari sovrapponibili allaconsumazione del furto; i plurimi contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e il coimputatoCarmelo [OSCURATO:PERSONA], in orario notturno sovrapponibile a quello della consumazionedel furto.Si deduce che la circostanza dell’uso dell’autovettura il giorno prima e quellosuccessivo al furto da parte di persona diversa, anche tenuto conto dei datiindiziari, sarebbe una mera ipotesi investigativa, in quanto il mezzo poteva esserestato concesso in uso ad altri soggetti.Quanto allo scambio di messaggi con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in orario notturnoin concomitanza con la consumazione del furto, l’indizio creerebbe una fratturalogica nella ricostruzione del fatto in punto di partecipazione al delitto, perl’anomalia dello scambio di sms da parte dei due correi che dovevano trovarsiinsieme, e dunque o erano insieme o non lo erano.Quanto all’aggancio delle medesime celle da parte delle utenze del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA], la circostanza non sarebbe pacifica tanto che la Corte di meritoeliderebbe tale elemento.Con riguardo all’aggravante del numero delle persone, se ne deduce lainsussistenza in quanto non avrebbe ridotto le difese della vittima considerato chela scuola di notte era chiusa.Quanto al danno patrimoniale di rilevante entità, si deduce che la Corted’appello avrebbe interpretato l’aggravante come automatico superamento di uncerto valore economico, in assenza di valutazione complessiva e contestualizzatadella gravità del danno, nonché si deduce apoditticità della motivazione circa ilvalore di mercato dei beni in assenza di elementi atti a determinarlo.2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in punto ditrattamento sanzionatorio. Si duole della determinazione della pena sulla basedella valutazione di uno soltanto dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., senzaindicare le ragioni del discostamento dal minimo edittale.Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020,convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.Il motivo, che si caratterizza per un approccio atomistico e parcellizzato,ripercorre censure, sconfessate dalla Corte d’appello che, con motivazione congruae non manifestamente illogica, ha spiegato i passaggi temporali che hannoconsentito di ricostruire la prova a carico del ricorrente.2.1 Va, innanzitutto, osservato che le censure proposte appaiono dirette, nongià a scardinare la tenuta logica della motivazione, bensì ad attaccare i dettaglidella sentenza impugnata, la cui coerenza logico-giuridica, al contrario, non risultaaffatto scalfita.2.2 In ordine alla valutazione degli indizi, va premesso che per indizios'intende «un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole diesperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incertoda provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario» (Sez. U, n. 6682 del04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230). L'indizio è un elementoconoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, èdotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanzediverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio èdeducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed insé sufficiente (Sez. 4, n. 19730 del 19/03/2009, Pozzi, Rv. 243508), nel senso chepresenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, sullabase delle leggi scientifiche, il primo è legato in modo certo ed inevitabile.Solitamente esso è però significativo di una pluralità di fatti non noti, presentandoun livello di gravità e precisione in relazione di proporzione diretta con la forza dinecessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare e diproporzione inversa con la molteplicità di accadimenti che se ne possono desumeresecondo le regole di comune esperienza. Tale relativa ambiguità ed inefficienzaprobatoria diretta dà conto della ragione per la quale il sistema processuale imponeun particolare rigore valutativo degli indizi, secondo la regola dettata dall'art. 192,comma 2, cod. proc. pen. di cui pretende gravità, precisione e concordanza. Lariflessione esegetica condotta dalla giurisprudenza di legittimità è ormai pervenutaad esiti consolidati nel ravvisare la corretta applicazione del parametro legale diapprezzamento della prova indiziaria in quanto il fatto assumibile come indiziodeve presentare carattere di certezza, intesa, non in senso assoluto e naturalistico,ma quale portato della verifica processualmente conducibile alla stregua delle fontidi prova acquisite (Sez. 4, n. 2967 del 25/01/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 4,n. 39882 del 01/10/2008, Zocco e altro, Rv. 242123; Sez. 1, sentenza n. 31456del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240762-240766). E', dunque, necessario che laprova critica non sia affidata ad un fatto verosimilmente accaduto, supposto ointuito sulla scorta di opinabili congetture o di elaborazioni personali del decidente,dovendo ricevere riscontro nelle evidenze probatorie del processo. Per gravitàs'intende poi l'intrinseca capacità dimostrativa rispetto al thema probandum, ossiala probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto, mentre precisionesignifica specificità, univocità ed impossibilità di diversa interpretazione,altrettanto o più verosimile e concordanza, requisito proprio della pluralità di indizi,indica convergenza, concordanza e non contraddittorietà di significato in modo taleche, grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione verso lo stessorisultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativa della prova (Sez. 1, n.7027 del 08/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 216181; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 224962; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, Annunziata, Rv.251527; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321;sez. 1, n. 37348 del 06/05/2014, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.260278). La lezione interpretativa costante di questa Corte ha precisato comel'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. imponga anche un vincolo di metodo operativoper il corretto utilizzo della prova indiziaria, nel senso che, poiché l'indizio in séconsiderato può essere indicativo di una pluralità di fatti non noti, incluso quelloda dimostrare, il relativo apprezzamento postula una preventiva valutazione perindividuarne «la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivantedalla loro gravità e precisione» (Sez. U, n. 33748 del 12.07.2005, Mannino, Rv.231678) sulla base di affidabili regole di esperienza e di criteri logici e scientifici.S'impone quindi la verifica successiva, consistente nella considerazione unitaria ecomplessiva degli elementi acquisiti, che ne evidenzi «i collegamenti e laconfluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo» echiarisca eventuali profili di ambiguità, presentati da ciascuno di essi in séconsiderato, in modo da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato al di!à di ogni ragionevole dubbio anche in assenza di una prova diretta di reità, nonessendo sufficiente, dal punto di vista metodologico, proporne una lettura intermini di mera sommatoria, né, all'opposto, un'analisi atomistica che prescindadal loro raffronto e dalla considerazione unitaria (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231678; Rv. 248384; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C.in proc. Stasi, Rv. 258321; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv.256967). Nell'impiego della prova indiziaria è, dunque, richiesta al giudice laconduzione di un ragionamento probatorio che, attraverso l'utilizzo di regole diesperienza - tratte dalla osservazione ripetuta del normale svolgimento dellevicende naturali e di quelle umane, in presenza di determinate condizioni, e dallalogica, che orienta i percorsi mentali della razionalità umana, oppure di leggiscientifiche di valenza universale o di ricorrenza statistica - deve procedere,fornendone adeguata giustificazione, alla verifica, dapprima della validità delleregole o delle leggi utilizzate, quindi della correttezza e consequenzialità logica delrisultato ottenuto. Solo così è possibile proporre una ricostruzione del fatto di reato«in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevolesoluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che,in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di unipotetico, inusitato, combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà dellecose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili» (Sez. 1,n. 3424 del 02/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 189682). Tale operazione deve essereguidata dalla regola, ora positivizzata dall'art. 533 cod. proc. pen., comma 1, cheimpone di pronunciare sentenza di condanna solo se la colpevolezza dell'imputatoemerga al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio generale per il riscontro dellaconsistenza logica e della valenza dimostrativa del discorso probatorio espostonella sentenza impugnata. Come già affermato da questa Corte, tale canoneorientativo, pur non autorizzando il recepimento di spiegazioni alternative delmedesimo fatto, segnalate dalla difesa (Sez. 1 n. 53512 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA],Gurgone, Rv. 261600; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, ed altri, Rv.259204; Sez. 5 n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579), impone che lapluralità di possibili ricostruzioni della vicenda abbia costituito oggetto di puntualee attenta disamina da parte del giudice d'appello e che l'esistenza di unaragionevole perplessità sulla ipotesi alternativa, riguardante tanto la causale,quanto gli autori dell'azione criminosa, sia stata esclusa all'esito di un percorsodelibativo, condotto mediante un serrato confronto dialettico con le emergenzeprocessuali. Per convalidare, sul piano logico, il giudizio di colpevolezza, è dunquenecessario che i dati probatori acquisiti siano tali da lasciare fuori solo eventualitàremote, la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta sia priva del benchéminimo riscontro nelle risultanze processuali, addirittura ponendosi al di fuoridell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondol'orientamento espresso da Sez. 1 n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv.240763; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, RG., RC. in proc. Stasi, Rv. 258321;Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Pg in proc. Segura, Rv. 262280). Del pari, in unprocesso basato su prova indiziaria, il verdetto assolutorio può raggiungersi per ildisconoscimento della caratteristica di indizi nel senso imposto dall'art. 192 cod.proc. pen., dei dati probatori, siccome dotati di insufficiente capacità dimostrativa,oppure per l'acquisizione, pur in presenza di dati indizianti significativi, di altreemergenze istruttorie in grado di supportare un'ipotesi alternativa altrettantologica e tale da introdurre un ragionevole dubbio.Quanto alla natura del sindacato conducibile da parte della Suprema Corte, èchiaro che la stessa senza potersi occupare della gravità, della precisione e dellaconcordanza in sé degli indizi, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamentiindebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice dimerito, deve riguardare la articolazione logica e giuridica della motivazione dellarelativa sentenza, per poterne verificare la corretta applicazione dei criteri legali,dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle regole della logica e delprincipio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativanella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati probatori (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944; Sez. 1, n. 42993 del25/09/2008, Pipa, Rv. 241826; Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv.245880; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, P.G., P.C. in proc. Stasi, Rv. 258321).Il controllo esercitabile nella sede di legittimità investe, quindi, solo in via indirettail risultato della valutazione, perché deve riguardare il metodo seguito nelleoperazioni ricostruttive del fatto mediante il raffronto dei singoli passaggi, in cui siè articolato il ragionamento probatorio, con i criteri legali in quanto, comeaffermato da Sez. U. Musumeci n. 6682/92 nella pronuncia sopra citata, lacorrettezza del metodo è l'unica garanzia circa l'affidabilità del risultatoricostruttivo.La mancata rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali puòessere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto«travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazioneinesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dallanecessità che ii dato probatorio, travisato od omesso, abbia ii carattere delladecisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purchésiano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende esserestate travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti inconsiderazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessitàdi ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazioneod un esame parcellizzato, e senza che l'esame abbia ad oggetto, invece che unoo più specifici atti del giudizio, ii fatto nella sua interezza (Sez. 3, n. 38431 del31/01/2018, Ndoja, Rv. 273911).Alla luce del principio suindicato, la motivazione della Corte territoriale, risultacorretta in diritto ed adeguatamente illustrata, poiché, rispondendo alla specificacensura contenuta nel motivo di appello, che si limita ad analizzare singolarmentegli elementi indiziari a carico del [OSCURATO:PERSONA], la cui sussistenza peraltro neppurecontesta, e tralascia di guardare al peso che assumono nel loro insieme, haspiegato le ragioni della ritenuta rilevanza dei singoli dati indiziari, sulla base diuna valutazione complessiva, per fondare un giudizio di penale responsabilità,compiendo un procedimento logico adeguato e conforme al canone legislativoispirato alla regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. La conclusione ècaratterizzata da un alto grado di credibilità razionale e, quindi, a quella che puòdefinirsi la "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi,la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio (in tal senso già Sez. 1,n. 17921 del 3/3/2010, Giampà, Rv. 247449- 01)La Corte d’appello, con motivazione immune da censure e vizi di illogicitàmanifesta, ha analizzato i plurimi elementi indiziari, prima nella loro singolasignificatività, e poi messi in opportuna relazione in un quadro di insieme, dal qualepersuasivamente discende la non plausibilità delle ricostruzioni difensive e, invece,la certa colpevolezza del ricorrente.La valutazione degli elementi indiziari, certi e non contestati (l’utilizzo da partedegli autori del furto dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], di colore bianco, di proprietàdell’imputato, ripresa nella sequenza iniziale dal sistema di videosorveglianza,posto all’interno di un cantiere antistante il cancello secondario dell’istitutoscolastico; l’utilizzo del medesimo mezzo, il giorno dopo il furto, da parte delcoimputato [OSCURATO:PERSONA]; lo scambio di numerosi sms, la sera del fatto, inorario concomitante alla commissione del furto, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la presenzadi tre uomini all’interno del mezzo, dei quali due scendevano per recarsi all’internodell’istituto scolastico, il terzo rimaneva a bordo, si allontanava, per poi tornare ariprendere i correi) ha consentito alla Corte di appello di potere inferire, conargomentazione logica ed immune da vizi, secondo i parametri della valutazionedella prova indiziaria, la valenza degli ulteriori indizi, alla luce di un esame globale,e di attribuire all’imputato il reato con un alto grado di credibilità razionale.La Corte territoriale ha correttamente messo in luce come le utenze, in uso alcella di [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] 10, nelle immediate vicinanze della scuolateatro del furto, con fitto scambio di messaggi tra i due correi, in orarioconcomitante alla commissione del furto. La necessità di comunicare con il Galluccisi spiega in quanto solo due correi si introducevano all’interno dell’istitutoscolastico, mentre il terzo, rimaneva a bordo e riprendeva i correi dopo il furto.Quanto alle ipotesi alternative (uso dell’autovettura da parte di altri individui),astrattamente possibili, la Corte d’appello, rispondendo alla censura contenuta nelmotivo di gravame, con argomentazione logica ed immune da vizi e censure, haritenuto che secondo i parametri indicati dalla Corte di legittimità, ai fini dellavalutazione della prova indiziaria, sono prive di qualsiasi concreto riscontro nellerisultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normalerazionalità umana, tenuto anche conto dell’assenza di spiegazione circa lapresenza sul posto dell’auto intestata al [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, la motivazione è logica ed immune da vizi e censure, el’argomentazione della compatibilità della identificazione dell’imputato con ilsoggetto che aveva in uso l’utenza sopra indicata, ha consentito alla Corte diappello di escludere con certezza che il reato sia stato commesso da altri soggetti.2.4 Quanto all’aggravante del fatto commesso da tre persone, il motivo èinammissibile.Il motivo è generico e aspecifico e non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata che, con valutazione in fatto immune da vizi e censure, haritenuto comprovata la sussistenza dell’aggravante dai filmati delle telecamere delsistema di videosorveglianza, che riprendevano gli imputati mentre scendevanodalla vettura e si introducevano nell’edificio, mentre un terzo complice rimanevaa bordo del mezzo, che si allontanava per poi tornare sul posto e riprendere i duecorrei.Quanto alla censura della non configurabilità dell’aggravante in assenza dimaggior effetto intimidatorio sulla vittima (non presente sul luogo al momento delfatto), la Corte d’appello ha sottolineato che la presenza delle più persone riunitenon postula che le persone abbiano agito riunite e può ritenersi realizzata inpresenza di concorso morale indipendentemente dalla presenza o meno dellavittima sul posto. Aggravante che rende più agevole la commissione del fatto.2.4 Quanto al danno di rilevante entità, la Corte di merito ha precisato lairrilevanza, nella valutazione dell’entità oggettiva del danno, del parametro dellacapacità economica del danneggiato, che costituisce criterio sussidiario divalutazione rispetto alla entità oggettiva del danno, e che si applica soltanto neicasi in cui il danno sia di entità tale da rendere dubbia la sua oggettiva rilevanza.2.5 Quanto alla aggravante della minorata difesa, il motivo non si confrontacon la sentenza impugnata, che ne ha sottolineato la mancata contestazione.2.6 Con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p., ilricorrente omette di considerare che il capo di imputazione indicava il valore dimercato dei n.22 Notebook in euro 10.000; con valutazione incensurabile in sededi legittimità, e comunque corretta, sia il Tribunale che la Corte di appello hannomotivatamente ritenuto che il danno conseguentemente arrecato alla p.o. sia statodi rilevante gravità, tenuto conto del prezzo pari ad euro 450 cadauno.Né occorreva l'espressa considerazione delle condizioni patrimoniali dellavittima.Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce (Sez. II,n. 33432 del 14/07/2015, Rv. 264543), ha già chiarito che, nel valutarel'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevantegravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della personaoffesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole,può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, chesono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare diper sé un danno patrimoniale di rilevante gravità, ed ha ritenuto sussisterel'aggravante de qua con riferimento ad un danno di circa 10.000 euro, aprescindere dalla capacità economica della vittima del reato (Sez. 2, Sentenza n.48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 – 01).Il motivo risulta, pertanto, in parte generico, in parte manifestamenteinfondato.3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.3.1 Costituisce principio consolidato quello che la motivazione in ordine alladeterminazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia digran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nellaspecie. Fuori di questo caso, anche l'uso di espressioni come "pena congrua","pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità delreato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere cheil giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133cod. pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla normain ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596;Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). Di tali principi ha dunque tenuto benconto il Collegio territoriale, nella parte motiva, ove, con argomentazionepuntuale, è fornita adeguata spiegazione del quantum di pena inflitta.3.2 Quanto alla misura della pena, la Corte territoriale, con valutazioneinsindacabile in questa sede, rispondendo nuovamente alla specifica censuracontenuta nel motivo di appello, ha sottolineato che la determinazione della penada parte del Tribunale, attestata in misura di poco superiore al minimo edittale, ècongrua, tenuto conto della gravità del fatto per il numero, la tipologia e il valoredei beni sottratti (n.22 Notebook), quantificato in circa euro 10.000.Nella specie, la Corte d’appello si è limitata ad elidere l’aumento disposto atitolo di continuazione disposto per il reato dichiarato estinto per prescrizione, edha attestato la pena, al di sotto della media edittale. La pena è stata individuataben al di sotto della media edittale e con motivazione esente da vizi logici, a cui èperaltro conseguita una ulteriore mitigazione con adattamento del trattamento allaspecifica vicenda personale e al comportamento processuale con riconoscimentodelle attenuanti generiche e concessione del beneficio della sospensionecondizionale della pena.4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 17/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31274/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris