CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02741/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 27 febbraio 2025 che, in parziale riforma della resa dal Tribunale di Milano il 13 dicembre 2023, previa parziale declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione all'annualità 2017 e previo riconoscimento della continuazione esterna con i reati già giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 9 marzo 2022, ha rideterminato in mesi 6 di reclusione la maggior pena in aumento a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole in questa sede del reato di cui all'art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, così irrogando al medesimo la pena complessiva di anni 10, mesi 10 di reclusione ed euro 8.600 di multa. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e l'eccessività dell'aumento per il reato posto in continuazione, è manifestamente infondato, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, nel fissare in mesi 6 la misura dell'aumento, ha rimarcato l'entità dell'imposta evasa. Osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa sì duole del diniego delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo i giudici di appello sottolineato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, per come rilevata dai suoi precedenti penali, anche per reati di speciale gravità (cfr. pag. 32 della decisione della Corte di appello). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 settembre 20